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Sez. 4 - , Sentenza n. 27206 del 16/05/2019 Ud. (dep. 19/06/2019) Rv. 275871 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - OBBLIGHI DEL CONDUCENTE IN CASO DI INVESTIMENTO | Attenuante ex art. 62, n. 6, cod. pen. – Reato di omessa prestazione di assistenza – Compatibilità – Esclusione – Ragioni.
Stato
decisa il 2019-05-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275871-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - OBBLIGHI DEL CONDUCENTE IN CASO DI INVESTIMENTO

La circostanza attenuante dell'integrale riparazione del danno non è applicabile al reato di omessa prestazione dell'assistenza occorrente dopo un incidente stradale, trattandosi di reato istantaneo di pericolo, in cui il bene giuridico tutelato non è l'integrità della persona ma la solidarietà sociale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 lett. 6, Cod. Strada art. 189 com. 6, Cod. Strada art. 189 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)