Sez. 2, Sentenza n. 12080 del 13/09/2000 (Rv. 540136 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - IN GENERE | Presupposti - Turbativa - Nozione - Violazione di un dovere di condotta - Necessità - Esclusione.
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - IN GENERE
Ad integrare una molestia suscettibile di legittimare l'esercizio dell'azione possessoria di manutenzione è sufficiente un'attività materiale o giuridica, consapevolmente posta dall'agente, direttamente o indirettamente e con un apprezzabile contenuto di disturbo che comporti un diverso modo di essere del possesso o del suo esercizio, senza che occorra che detta attività si substanzi in una specifica violazione di legge. Nè si richiede una condotta colposa dell'agente, come nel caso dell'illecito aquiliano, essendo diretta la tutela possessoria non a colpire il contegno riprovevole tenuto dall'aggressore in violazione del precetto del "neminem ledere" bensì a salvaguardare lo stato di fatto esistente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)