Sez. 2, Sentenza n. 859 del 11/03/1976 (Rv. 379530 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - REGOLAMENTO DI CONFINI - IN GENERE - PROVA - PRESUPPOSTO DELL'AZIONE - INCERTEZZA OGGETTIVA O SOGGETTIVA DEI CONFINI - SCOPO DELL'AZIONE - RIMOZIONE DELL'INCERTEZZA E DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DELL'OGGETTO DELLE PROPRIETA CONFINANTI - CONSEGUENZE - RIFLESSO DELL'ONERE PROBATORIO SU ENTRAMBE LE PARTI E AMMISSIBILITA DI OGNI MEZZO DI PROVA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - REGOLAMENTO DI CONFINI - IN GENERE - PROVA - PRESUPPOSTO DELL'AZIONE - INCERTEZZA OGGETTIVA O SOGGETTIVA DEI CONFINI - SCOPO DELL'AZIONE - RIMOZIONE DELL'INCERTEZZA E DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DELL'OGGETTO DELLE PROPRIETA CONFINANTI - CONSEGUENZE - RIFLESSO DELL'ONERE PROBATORIO SU ENTRAMBE LE PARTI E AMMISSIBILITA DI OGNI MEZZO DI PROVA.*
L'Azione di regolamento di confini non presuppone necessariamente l'inesistenza di una linea di confine e l'uso promiscuo di una zona di confine tra i due fondi, poiche l'incertezza alla cui eliminazione essa e diretta puo derivare tanto dalla Mancanza di qualsiasi limite (cosiddetta incertezza oggettiva), quanto dalla contestazione sul confine esistente (cosiddetta incertezza soggettiva, purche non arbitraria). Poiche lo scopo dell'Azione e - nella presupposta e non controversa validita ed efficacia dei rispettivi titoli di acquisto delle parti - la rimozione di questa incertezza del confine e la Determinazione quantitativa dell'oggetto della proprieta dei due confinanti, l'Onere probatorio si riverbera su entrambe le parti e, per la formazione del convincimento del giudice, puo essere utilizzato ogni mezzo di prova, anche tecnico e presuntivo. (V 2993/74, mass n 371444; (V 2949/74, mass n 371395; (V 2670/74, mass n 371089).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 950, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)