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Sez. 3, Sentenza n. 32491 del 03/07/2023 Cc. (dep. 26/07/2023) Rv. 285043 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE | Sequestro conservativo ex art. 54 d.lgs. n. 231 del 2001 di beni appartenenti a persona giuridica ammessa al concordato preventivo - Beni costituenti provento di attività illecita - Legittimità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-07-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285043-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE

È illegittimo il sequestro conservativo a garanzia dei crediti per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'Erario, disposto ai sensi degli artt. 316 cod. proc. pen. e 54 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, su beni appartenenti a persona giuridica, costituenti provento di attività illecita, dopo che questa sia stata ammessa al concordato preventivo, anche nel caso in cui la domanda di ammissione risulti presentata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 12 gennaio 2019, n.14 (cd. codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), posto che i previgenti artt. 51 e 168 legge fall. già precludevano la disposizione di tale misura cautelare in pendenza di domanda di ammissione al concordato preventivo, omologato prima della richiesta di conversione del sequestro e dell'adozione del relativo provvedimento.

Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 54, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 PENDENTE, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 168

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)