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Col quale viene riunito in testo unico la disposizione della legge sulla riforma degli Istituti per la giustizia amministrativa

Testo in vigore al

Art. 17

Il ricorso e' nullo:

1. Se manchi la sottoscrizione richiesta dall'art. 6.

2. Se, per la inosservanza delle altre norme prescritte nel suddetto articolo, vi sia incertezza assoluta sulle persone o sull'oggetto della domanda.

4. Se il ricorso contenga altre irregolarita', la sezione puo' ordinare che sia rinnovata entro un termine che stabilira' nella sua ordinanza.

5. La comparizione dell'intimato sana la nullita' e la irregolarita' dell'atto, salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione.

Art. 18

1. L'originale ricorso con la prova della eseguita notificazione, con l'atto di notificazione della decisione amministrativa, con il mandato speciale nel caso previsto dall'art. 27 della legge e con i documenti sui quali il ricorso si fonda, dove essere depositato nella segreteria della sezione competente nelle ore in cui, secondo il regolamento, deve stare aperta.

2. Il termine stabilito dall'art. 28, terzo capoverso della legge, per fare il deposito, s'intende scaduto nel momento in cui si chiude la segreteria della sezione, nell'ultimo giorno del termine, ancorche' festivo.

3. L'ufficio della segreteria delle sezioni giurisdizionali e dell'adunanza plenaria e' aperto al pubblico dalle ore dieci alle sedici. Nei giorni festivi si chiude alle dodici.

4. Il segretario, ricevuto il ricorso, ne fa annotazione in apposito registro e ne rilascia dichiarazione, se richiesta.

5. Quando le persone cui fu notificato il ricorso siano piu', il termine per fare il deposito comincia a decorrere dal giorno in cui fu eseguita l'ultima notificazione.

Art. 19

1. La mancanza del deposito del provvedimento impugnato non importa decadenza se dipenda dall'impossibilita' di produrlo a causa del rifiuto dell'amministrazione alla domanda di rilascio della copia di esso. Il rifiuto dell'amministrazione dov'essere fatto constare con verbale di ufficiale giudiziario, da depositarsi insieme col ricorso, nei modi e nel termine indicati nell'articolo precedente.

Art. 20

1. Il decreto di abbreviazione o di proroga del termine, nei sensi dell'art. 30 della legge, e' fatto in fine della domanda, e dev'essere notificato all'autorita' e agli interessati.

Art. 21

1. L'interessato, o l'avvocato che lo rappresenta, deve notificare che il deposito e' stato eseguito nei modi di legge al ministero dal quale dipende l'autorita' il cui provvedimento e' stato impugnato.

2. La notifica si fa per mezzo di un usciere del Consiglio di Stato entro il termine di tre giorni dall'eseguito deposito.

3. Quando la notifica predetta non sia stata eseguita, il presidente della sezione adita assegna un termine perche' l'interessato, o l'avvocato che lo rappresenta, vi provveda.

Art. 22

1. Il termine fissato nella prima parte dell'art. 29 della legge per la presentazione di memorie o d'istanze e per la produzione di documenti, puo' essere prorogato, sopra domanda delle parti, dal presidente della sezione adita nei casi di necessita' o di pubblico interesse.

Art. 23

1. Il segretario, a richiesta delle parti interessate o degli avvocati eletti, comunica loro, per semplice ispezione, tutti gli atti del giudizio, sui quali essi possono prendere note ed appunti.

Art. 24

1. Chiunque presenta un ricorso o una domanda in sede giurisdizionale, deve consegnare tanti fogli di carta col bollo prescritto, quanti ne vengano dal segretario reputati necessari per l'atto richiesto e per quelli che ne possono essere la conseguenza.

2. Il segretario rilascia all'interessato ricevuta dell'eseguito deposito.

3. Nel caso di dissenso sulla quantita' del deposito, decide il presidente della sezione.

Art. 25

1. La insufficienza del deposito che in fatto si constatasse, non dispensa il segretario dall'obbligo di scrivere immediatamente l'originale della decisione o del provvedimento, salvo pero' in lui il diritto al rimborso contro le parti o l'avvocato, mediante ordine di pagamento, da rilasciarsi dal presidente della sezione.

Titolo II. Della istruzione.

Art. 26

1. Le sezioni giurisdizionali possono richiedere all'Amministrazione e ordinare alle parti di produrre quegli atti e documenti che credono necessari per la decisione della controversia.

2. Possono pure richiedere che l'Amministrazione faccia eseguire nuove verificazioni, fissando il termine entro cui dev'essere depositata la relazione.

3. Le parti sono, a cura dell'Amministrazione, avvisate, almeno cinque giorni prima, del luogo, del giorno e dell'ora in cui si seguiranno le verificazioni.4

Art. 27

1. La sezione quinta puo' assumere testimoni, eseguire ispezioni, ordinare perizie e fare tutte le altre indagini che possono condurre alla scoperta della verita', coi poteri attribuiti al magistrato dal Codice di procedura civile e con le relative sanzioni.

Art. 28

1. Se una delle parti domanda l'assunzione di un mezzo istruttorio e le altre aderiscono, il presidente, qualora ne riconosca l'opportunita', da' atto alle parti della domanda ed emette le disposizioni che occorrono per l'esecuzione.

2. Nelle vertenze elettorali, indipendentemente dall'accordo delle parti, le prefetture, su semplice richiesta del presidente della sezione quinta, devono trasmettere i verbali delle elezioni, le schede contestate e gli altri documenti che possono occorrere al giudizio.

Art. 29

1. Il presidente o la sezione, nell'ammettere i mezzi istruttori, stabilisce i termini da osservare ed i modi con cui debbono seguire, applicando, per quanto e' possibile, le disposizioni del Codice di procedura civile.

Art. 30

1. Per l'esecuzione dei mezzi istruttori di cui nel capoverso dell'art. 36 della legge, e' delegato uno dei componenti della sezione, il quale procede con l'assistenza del segretario, che redige i relativi verbali.

2. Se il luogo in cui si deve eseguire il mezzo istruttorio e' fuori della capitale, la sezione puo' delegare uno dei consiglieri di prefettura, o un magistrato il quale e' assistito da un segretario di quell'ufficio.

3. Se il mezzo istruttorio debba eseguirsi fuori del Regno, la richiesta deve farsi nelle forme diplomatiche.

Art. 31

1. Per l'esecuzione di perizie, la sezione incarica uno o piu' funzionari tecnici dello Stato.

Art. 32

1. Il consigliere a cui sono commessi mezzi istruttori deve fare notificare, cinque giorni prima, alle parti stesse il giorno, l'ora ed il luogo delle operazioni.

Art. 33

1. La surrogazione del consigliere delegato, o la nomina di altro consigliere che debba sostituirlo in qualche atto relativo all'esecuzione della prova e' fatta con provvedimento del presidente, ancorche' la delegazione abbia avuto luogo per decisione.

Art. 34

1. Ove i mezzi istruttori ordinati d'ufficio importino spese, queste debbono essere anticipate dalla parte ricorrente. In tal caso, la sezione intima al ricorrente il deposito della somma approssimativamente necessaria all'uopo.

2. Se i mezzi istruttori sieno invece ordinati in seguito ad istanza di parte, questa e' tenuta ad eseguire il deposito.

3. Questo deve sempre essere fatto nella segreteria.

4. Qualora la somma non risulti sufficiente, non si provvede sul ricorso fino a che le parti interessate non provino d'aver eseguito l'integrale pagamento della somma occorrente.

5. Se la parte cui spetta di fare il deposito non l'abbia fatto o l'abbia fatto insufficiente, e' in facolta' della parte contraria, ove non preferisca anticipare le spese, di fare prefiggere un termine, decorso il quale la sezione decide allo stato degli atti.

Art. 35

1. Dopo la notificazione fatta alle parti ed all'Amministrazione a cura del segretario, che l'istruttoria ordinata e' stata eseguita e che i relativi atti rimangono nella segreteria a loro disposizione, le parti stesse o l'Amministrazione devono presentare la domanda di fissazione d'udienza per la discussione del ricorso.

Titolo III. Delle domande incidenti e del ricorso incidentale.

Art. 36

1. Le domande di sospensione della esecuzione dell'atto amministrativo, qualora non siano proposte nel ricorso, devono farsi mediante istanza diretta alla sezione giurisdizionale, a cui fu presentato il ricorso, notificata agli interessati ed all'Amministrazione e depositata nella segreteria.

2. L'Amministrazione e le parti interessate possono, entro dieci giorni dalla notifica, depositare e trasmettere memorie od istanze alla segreteria.

3. Il presidente puo' abbreviare il termine.

4. Su tali domande la sezione pronuncia nella prima udienza dopo spirato il termine.

5. La domanda di sospensione puo' essere presentata per la prima volta anche alla adunanza plenaria, la quale provvede o in linea preliminare o contemporaneamente alla decisione della questione di competenza.

Art. 37

1. Chi ha un interesse nella contestazione puo' intervenirvi.

2. L'intervento e' proposto con domanda diretta alla sezione adita. La domanda deve contenere le ragioni, con la produzione dei documenti giustificativi, e dev'essere sottoscritta dalle parti e dall'avvocato, o dal solo avvocato munito di mandato speciale.