Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739
Testo vigente
Titolo I. Imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili
Capo I
La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' data facolta' ai Comuni di istituire una imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili. La istituzione dell'imposta e' obbligatoria per i Comuni aventi una popolazione superiore ai 30.000 abitanti, o Comuni capoluoghi di Provincia, ovvero Comuni dichiarati di soggiorno o di cura, ovvero limitrofi di Comuni aventi non meno di 300.000 abitanti.
2. Si considerano fabbricabili le aree che per conformazione fisica o superficie, anche se suddivise fra piu' proprietari, siano utilizzabili a scopo edificatorio, tenuto conto delle norme edilizie in vigore la' dove esistono, sempreche', se censite con reddito dominicale terreni, abbiano, nel momento in cui si applica l'imposta, ai sensi degli articoli 6, 7 e 12 un valore di mercato almeno otto volte superiore a quello determinato in base al reddito stesso, ai sensi della legge 20 ottobre 1954, n. 1044.
3. Per le aree censite come bosco di alto fusto il calcolo di cui al comma precedente viene effettuato considerandole come se fossero censite a pascolo di prima classe, con l'aggiunta del valore delle piante riferito al primo settembre dell'anno precedente a quello della tassazione; per le aree non censite con reddito dominicale si fa riferimento al valore medio dei terreni circostanti.
4. Si considerano fabbricabili le aree ancorche' sulle medesime insistano costruzioni abusive o a carattere provvisorio, o ruderi di fabbricati di qualunque natura, come pure le aree che siano utilizzate, se la costruzione sia stata iniziata posteriormente al 1 gennaio 1958, per una cubatura inferiore alla meta' di quella consentita dalle norme edilizie vigenti nel tempo della costruzione o di quella corrispondente al sistema normale di costruzioni edilizie usato nella zona.
5. Sono equiparati alle aree fabbricabili i tratti di palude o di laguna o di litorale, non soggetti a regime di pubblico demanio, che siano utilizzabili per costruzione edilizia anche mediante lavori di consolidamento o di rassodamento.
6. Sono pure equiparati alle aree fabbricabili i suoli ed i tratti di terreno che si possono rendere edificabili mediante lavori di demolizione, movimenti di terra, sbancamenti di rocce ed in genere lavori di adattamento.
Art. 2
1. L'incremento di valore delle aree, ai fini della presente legge, e' determinato, nella prima applicazione dell'imposta, dalla differenza tra il valore di mercato delle aree stesse alla data dell'alienazione, a qualsiasi titolo avvenga, per atto tra vivi, o a quella di inizio della sua utilizzazione edificatoria, quando si tratti di aree censite in catasto terreni alla data del 1 gennaio 1961 con attribuzione di reddito dominicale ed esistenti nel patrimonio dell'attuale intestatario da epoca anteriore alla data di cui ai successivi articoli 5 e 25, ed il valore delle aree calcolato ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo 1.
2. Ove il soggetto passivo dell'imposta provi che l'area, aveva alla data di riferimento di cui agli articoli 5 e 25 un valore superiore di almeno un terzo a quello calcolato a norma del secondo e terzo comma dell'articolo 1, si applicano le norme del comma che segue.
3. Per la prima applicazione dell'imposta, relativamente ad ogni altra area, l'incremento di valore e' determinato dalla differenza tra il valore dell'area nel momento dell'alienazione, a qualsiasi titolo avvenga, purche' per atto tra vivi, o all'inizio della sua utilizzazione edificatoria, ed il valore di mercato che l'area stessa aveva alla data fissata a i sensi dei successivi articoli 5 e 25 o nel precedente momento, successivo alla data in cui l'area sia entrata per atto tra vivi nel patrimonio dell'attuale contribuente.
4. Per l'applicazione successiva dell'imposta l'incremento di valore imponibile e' dato dalla differenza tra il valore di mercato accertato in occasione dell'ultima applicazione dell'imposta e quello accertato al momento della successiva alienazione a qualsiasi titolo avvenga, purche' per atto tra vivi, o all'inizio della sua utilizzazione edificatoria.
Art. 3
1. Nei confronti di tutte le societa' di capitali e nei confronti di altri soggetti, anche se persone fisiche, purche' questi ultimi risultino intestati su aree fabbricabili per un valore globale superiore a lire 100 milioni al momento di compimento del decennio, l'imposta si applica, oltre che nei casi di alienazione o di utilizzazione edificatoria - secondo le norme stabilite dall'articolo 2 - e nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 25 per la prima applicazione dell'imposta, anche sulla differenza di valore raggiunta al compimento del decennio dalla data di riferimento di cui al secondo comma del successivo articolo 5 o al primo comma dell'articolo 25, o dalla ultima data rispetto alla quale sia stata applicata la imposta, se non vi sia stato nel periodo intermedio trasferimento per atto tra vivi ed edificazione.
2. Col medesimo criterio l'imposta si applica per ogni decennio successivo alla data di applicazione dell'imposta.
Art. 4
1. In ogni caso il valore iniziale e' aumentato dei fattori incrementativi ai sensi dell'articolo 23.
2. Quando il valore di un'area fabbricabile sia stato determinato in via definitiva mediante l'accertamento per l'applicazione dell'imposta proporzionale sui trasferimenti tenendo conto della sua utilizzabilita' a scopo edificatorio, tale valore si assume anche come accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta prevista dalla presente legge, se la parte o il Comune non dimostrino che siano stati trascurati elementi influenti sulla valutazione in misura non inferiore ad un terzo.
Art. 5
1. La deliberazione istitutiva dell'imposta deve indicare la data alla quale il Comune intende riferirsi per la determinazione dell'incremento tassabile.
2. La data di cui al precedente comma non puo' essere fissata anteriormente al 1 gennaio del terzo anno antecedente a quello nel quale la deliberazione e' adottata.
Art. 6
1. Gli incrementi di valore realizzati mediante il trasferimento delle aree di cui all'articolo 1 debbono essere dichiarati al Comune nella cui circoscrizione l'area si trova.
2. La dichiarazione deve contenere:
a) l'esatta descrizione catastale;
b) l'indicazione della ditta intestata in catasto e della ditta proprietaria;
c) l'indicazione degli eventuali aventi diritto di enfiteusi, di superficie, di usufrutto o d'uso;
d) il valore che deve essere preso a base per il calcolo degli incrementi imponibili secondo le varie ipotesi, in conformita' di quanto disposto agli articoli 2 e 3;
e) i fattori incrementativi di cui al successivo articolo 23;
f) le servitu' o gli altri oneri reali gravanti sugli immobili ove influiscano sul valore venale;
g) ogni altro elemento necessario ed utile per il calcolo dell'incremento di valore imponibile.
3. I notai e gli altri pubblici ufficiali sono tenuti a richiedere la dichiarazione di cui al comma precedente per tutti gli atti di trasferimento della proprieta' o di altri diritti reali di cui al successivo articolo 19 relativi ad aree soggette alla presente imposta che si effettuano con il loro ministero e a farne menzione nell'atto pubblico o in quello di autenticazione.
4. La dichiarazione ricevuta ai sensi del comma precedente deve essere trasmessa a cura dello stesso notaio o pubblico ufficiale al Comune competente, entro 20 giorni dalla data di registrazione dell'atto.
5. Per i trasferimenti soggetti a condizione sospensiva, il termine decorre dalla denuncia di avveramento. Per gli atti privati la, dichiarazione deve essere presentata entro 5 giorni da quello della registrazione a cura dell'alienante.
6. La liquidazione dell'imposta e' fatta dal contribuente.
7. L'ammontare relativo e' versato in unica soluzione alla tesoreria comunale che ne rilascia quietanza, in doppio originale, uno dei quali e' allegato alla dichiarazione.
8. Nel caso di trasferimenti che hanno luogo per atto della pubblica Amministrazione o per sentenza di magistrato la dichiarazione e' presentata dall'autorita' che provvede alla formazione dell'atto o dalla cancelleria giudiziaria, entro trenta giorni dalla data in cui il trasferimento diviene definitivo o, se l'atto non contenga la liquidazione finale del prezzo o della indennita' di esproprio, entro trenta giorni da quello in cui la determinazione del prezzo o della indennita' sia definitiva.
9. Nell'ipotesi prevista al precedente comma del presente articolo, l'autorita' che provvede alla liberazione del prezzo o della indennita' dispone, sulla base della dichiarazione presentata dall'interessato, la ritenuta, sul prezzo o sull'indennita', dell'imposta dovuta dallo espropriato e il versamento del relativo importo al comune competente. L'autorita' medesima trasmette al Comune competente, nel termine di cinque giorni da quello dell'effettuato versamento dell'imposta, la dichiarazione di cui al secondo comma del presente articolo corredata dalla quietanza dell'eseguito versamento dell'imposta. Un secondo originale della quietanza e' trasmesso al contribuente.
10. Qualora l'area si estenda in piu' Comuni, la dichiarazione e il versamento di cui al presente articolo debbono essere fatti al Comune nel cui territorio si trova la parte maggiore dell'area, con l'aggiunta di un prospetto di ripartizione degli incrementi imponibili da attribuire ai diversi Comuni interessati.
11. Il Comune che ha ricevuto il versamento, accettata o rettificata la ripartizione dell'imposta, effettua il versamento agli altri Comuni interessati.
12. La ripartizione dell'imposta diviene definitiva se, nel termine di 60 giorni dal ricevimento di copia della dichiarazione e del versamento della loro quota di imposta, gli altri Comuni interessati non chiedono la revisione della ripartizione stessa. Eventuali contestazioni sono definite in via amministrativa dall'intendente di finanza della Provincia in cui ricadono i Comuni interessati. Se essi sono compresi in Province diverse, la decisione spetta alla corrispondente autorita' regionale, se costituita o, in difetto, al Ministro per le finanze.
Art. 7
1. La richiesta al Comune della licenza di costruzione deve essere accompagnata dalla dichiarazione relativa al valore dell'area sulla quale si intende edificare e di quella che sara' considerata accessorio al costruendo edificio.
2. Tale dichiarazione deve contenere anche tutte le indicazioni di cui al secondo comma del precedente articolo 6.
3. In mancanza della dichiarazione di cui al comma precedente il sindaco non puo' rilasciare licenza di costruzione.
4. Entro novanta, giorni da quello in cui il Comune avra' notificato l'approvazione del progetto il dichiarante di cui al primo comma deve effettuare il versamento di 1/24 dell'imposta dovuta. Gli altri 23/24 dovranno essere versati alla tesoreria comunale in ventitre rate eguali, scadenti alla fine di ciascun bimestre solare successivo a quello in cui deve essere effettuato il primo versamento.
Art. 8
1. L'area risultante dalla demolizione di un fabbricato preesistente al 1 gennaio 1958 ed acquistato da non oltre tre anni da chi ne intraprende la demolizione o la rivende e' soggetta all'imposta prevista dalla presente legge.
2. L'incremento di valore da assoggettarsi all'imposta e' dato dalla differenza tra il valore di mercato dell'edificio demolito alla data in cui e' entrato nel patrimonio del proprietario, aumentato delle spese di evacuazione e di demolizione, nonche' degli interessi legali, ed il valore di mercato dell'area alla data della rivendita o del rilascio della licenza di costruzione.
3. L'imposta e' dovuta dal proprietario che demolisce ed e' corrisposta nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 7.
4. Nel caso di ricostruzione fatta dal proprietario del fabbricato demolito l'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore e' limitata ai soli casi in cui la nuova costruzione abbia un maggior volume esterno o, anche a parita' di volume, un numero di vani almeno doppio di quello dei vani preesistenti. L'imposta e' applicata con le modalita' di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.
5. In ogni altro caso di ricostruzione, l'applicazione dell'imposta e' limitata alla ipotesi in cui la nuova costruzione abbia un maggior volume esterno o, anche a parita', di volume, abbia un numero di vani superiore almeno del 60 per cento a quello dei vani preesistenti.
6. L'imposta viene sempre applicata con le modalita' di cui agli articoli 9, 10 e 11.
Art. 9
1. Quando il numero dei vani costruiti sull'area risultante dalla demolizione eccede quello dei vani demoliti in misura superiore a quella rispettivamente prevista nei due ultimi comuni del precedente articolo, e il volume complessivo del fabbricato non sia superiore a quello del fabbricato preesistente, il valore imponibile si determina moltiplicando il plusvalore dell'area, terminato a norma del precedente articolo, per il rapporto fra la meta' del numero dei vani costruiti in eccedenza a quello dei vani demoliti e il numero complessivo dei vani costruiti.
Art. 10
1. Quando il volume complessivo del fabbricato costruito sull'area risultante dalla demolizione sia superiore a quello del fabbricato demolito e il numero dei vani non superi il numero dei vani preesistenti di una percentuale maggiore di quella stabilita rispettivamente nei due ultimi commi dell'articolo 8, il valore imponibile si determina moltiplicando il plusvalore dell'area per il rapporto fra il volume risultante in eccedenza a quello del fabbricato demolito e il volume del fabbricato costruito.
Art. 11
1. Quando ricorrono ambedue le ipotesi di eccedenza contemplate dai precedenti articoli 9 e 10, si procede alla determinazione della quota imponibile per l'una e l'altra ipotesi separatamente in base alle norme contenute negli articoli medesimi e l'imposta si applica sulla quota risultante di maggiore importo.