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Modificazioni alle leggi 16 maggio 1932-X, n. 557, 22 dicembre 1932-XI, n. 1723, e R. decreto 26 aprile 1932-X, n. 406, relativi alla pubblicita' dei prezzi degli alberghi

Testo in vigore al

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 21 febbraio 1932-XI, n. 154, convertito in legge il 16 maggio 1932, n. 557;
Visto il R. decreto 25 aprile 1932-XI, n. 406;
Vista la legge 3 aprile 1926-IV, n. 613;
Visto il R decreto 22 agosto 1935-XIII;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Vista la legge 22 dicembre 1932-XII, n. 1723;
Visto il R. decreto-legge 6 settembre 1934-XII, n. 1434, che istituisce il Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda;
Visto il R. decreto-legge 21 novembre 1934-XIII, n. 1851;
Visto il R. decreto 24 giugno 1935-XIII, n. 1009, che istituisce il Ministero per la stampa e la propaganda;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Interno, col Nostro Ministro segretario di Stato per la grazia e giustizia e col Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

1. E' fatto obbligo ai conduttori di alberghi, pensioni e locande di denunciare all'Ente provinciale per il turismo, entro il 15 ottobre di ogni anno, ed a valere dal successivo 1° gennaio al 31 dicembre:

  1. a) i prezzi, minimo e massimo, delle stanze a un letto senza bagno e con bagno privato;

  2. b) i prezzi, minimo e massimo, delle stanze a due letti senza bagno o con bagno privato;

  3. c) i prezzi, minimo e massimo, della pensione completa per persona con la stanza senza bagno e con la stanza con bagno privato, i quali potranno essere applicati per un periodo non inferiore a tre giorni;

  4. d) i prezzi fissi dei pasti (prima colazione, colazione e pranzo);4

2. I conduttori di albergo, pensioni e locande, possono denunciare due serie di prezzi da mancarsi in due determinati periodi stagionali dell'anno. I periodi stagionali saranno determinati per ogni localita' di ciascuna Provincia dai singoli Sindacati provinciali della Federazione nazionale fascista alberghi e turismo.

3. I conduttori di alberghi, pensioni e locande, che hanno ottemperato alla denuncia di cui sopra, hanno facolta' di presentare, entro il 31 marzo, una seconda denuncia modificante la prima a valere dal successivo 1° giugno al 31 dicembre.

4. I prezzi indicati nelle denuncie suddette dovranno comprendere tutte le prestazioni abituali (luce, riscaldamento, acqua corrente, ecc.) e non il diritto fisso per il servizio e l'imposta di soggiorno o di cura che saranno conteggiate a parte.

5. I prezzi di cui alle lettere c) e d) s'intendono senza fornitura da parte del conduttore dell'esercizio, delle bevande (vino, caffe', acqua minerale, ecc.).

6. Gli alberghi che non hanno servizio di ristorante, specificheranno che prestano soltanto servizio di alloggio.

Art. 2

1. I conduttori di albergo, pensioni e locande dovranno comunicare contemporaneamente alla denuncia dei prezzi i dati esatti sull'attrezzatura nell'esercizio relativi al suoi principali sevizi e precisamente:

  1. a) il numero complessivo delle camere per gli ospiti e il corrispondente numero dei letti;

  2. b) il numero totale dei bagni privati e dei bagni comuni;

  3. c) il numero delle camere con acqua corrente fredda;

  4. d) il numero delle camere con acqua corrente calda e fredda;

  5. e) se l'esercizio dispone del termosifone o di altro sistema di riscaldamento nelle camere per gli ospiti;

  6. f) se l'esercizio dispone del telefono;

  7. g) il numero delle camere con telefono soltanto interno o anche con telefono urbano;

  8. h) il numero degli ascensori per persone di cui dispone l'esercizio;

  9. i) se l'esercizio dispone di una autorimessa nel corpo dell'edificio o altrove'

  10. l) se l'esercizio dispone di un proprio regolare servizio di trasporto degli ospiti dalla stazione (o approdo) all'albergo e la tariffa relativa per persona;

  11. m) se e di quale attrezzatura sportiva l'esercizio e' dotato e se dispone anche di un proprio giardino;

  12. n) mesi durante i quali l'albergo rimane aperto;

  13. o) la misura di applicazione dell'imposta di soggiorno e di cura:

  14. p) eventuali altri dati che l'Ente provinciale per il turismo, riterra' opportuno di richiedere.

Art. 3

1. Tra i prezzi, minimo e massimo, indicati alla lettera a) e b) del presente decreto e denunciati per uno stesso periodo, non vi potra' essere uno scarto superiore al 100%.

2. Tra i prezzi, minimo e massimo, di cui alla lettera c) dell'art. 1 del presente decreto, non potra' esservi uno scarto superiore al 70% sempre per uno stesso periodo.

3. Qualora la differenza tra i prezzi minimi e massimi denunciati superi tale misura, il Ministero per la stampa e la propaganda provvedera' di autorita' alla determinazione dei prezzi massimi mediante l'aggiunta ai prezzi minimi, risultanti dalla denuncia, dell'importo corrispondente alle percentuali indicate nei comma precedenti. Di tali deliberazioni il Ministero dara' comunicazione al Prefetto della Provincia nella quale si trova l'esercizio ed al conduttore dell'esercizio stesso.

Art. 4

1. Le denuncie di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto dovranno essere presentale in duplice esemplare per il tramite dei Sindacati provinciali della Federazione nazionale fascista alberghi e turismo e compilate su apposito modulo predisposto dal Ministero per la stampa e la propaganda, Direzione generale per turismo.3

2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 GIUGNO 1955, N. 630.

3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 GIUGNO 1955, N. 630.

4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 GIUGNO 1955, N. 630.

5. Le denuncie compilate irregolarmente saranno considerate nulle a tutti gli effetti. E' tuttavia facolta' del Ente provinciale per il turismo, di accettare denuncie parzialmente irregolari adottando nell'interpretazione di esso i seguenti criteri:

  1. a) non verra' tenuto conto di alcuna annotazione apposta al modulo o modificazione apportata alla parte stampata di esso con le quali il compilatore abbia inteso di comunicare dati o prezzi diversi da quelli previsti dal presente decreto;

  2. b) le risposte generiche o non chiare verranno considerate negative;

  3. c) nei casi nei quali il compilatore denunciasse soltanto i prezzi minimi o soltanto i prezzi massimi, quelli denunziati saranno considerati come unici da valere sia come minimi che come massimi.

  4. d) nei casi in cui il compilatore denunciasse una serie di prezzi annuali e contemporaneamente due serie di prezzi stagionali, verra' considerata valevole soltanto la prima.

Art. 5

1. I conduttori di albergo, pensioni e' locande di nuova apertura devono ottemperare all'obbligo della denuncia di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto entro 30 giorni dalla data di apertura dell'esercizio.

2. In caso di cessione di un albergo, pensione o locanda, il conduttore subentrante e' tenuto a provvedere alla denuncia di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, entro 30 giorni della avvenuta cessione dell'esercizio, qualora il conduttore uscente abbia omesso di effettuare la denuncia stessa.

3. Se il cedente ha provveduto alla regolare denuncia dei prezzi, e la cessione e' avvenuta dopo il termine stabilito per la seconda denuncia facoltativa il cessionario e' tenuto ad osservare per tutto l'anno i prezzi denunciati a norma di legge dal conduttore cedente.

Art. 6

1. E' fatto obbligo ai conduttori di alberghi, pensioni e locande di tenere esposto in luogo visibile, nell'ufficio di ricevimento dei viaggiatori o dove si paga il conto, l'elenco completo delle camere di cui l'esercizio dispone con l'indicazione, per ciascuna di esse, del numero dei letti e del prezzo che dovra' essere compreso entro i limiti di quelli risultanti dalla denuncia fatta a norma degli articoli precedenti.

2. Nel caso che il conduttore avesse denunciato due serie di prezzi dovra' esporre due elenchi distinti con l'indicazione dei rispettivi periodi di applicazione dei prezzi stessi.

3. I conduttori che hanno aderito alla convenzione dei buoni di albergo dovranno tenere esposto, in formato e con lettere ben visibili, anche un cartello portante la seguente dicitura: «Servizio buoni di albergo della Federazione nazionale fascista alberghi e turismo Esercizio di categoria .....» con la aggiunta della sigla corrispondente alla categoria alla quale ciascun esercizio e' stato assegnato. Il suddetto cartello dovra' essere compilato in francese, inglese, tedesco e spagnuolo.

Art. 7

1. E' fatto obbligo ai conduttori di alberghi, pensioni e locande, di consegnare al viaggiatore, all'atto dell'arrivo, un bollettino contenente:

  1. a) il nome dell'albergo;

  2. b) il numero della camera assegnata;

  3. c) il prezzo giornaliero della camera o della pensione comprensivo di tutte le prestazioni abituali;

  4. d) l'indicazione che il viaggiatore sara' tenuto a pagare, oltre al prezzo sopra esposto, il diritto fisso per il servizio e, qualora sia applicata nel Comune, l'imposta di cura o di soggiorno;

  5. e) l'avvertenza che il diritto fisso per il servizio sostituisce in ogni caso la mancia.

2. Tale bollettino sara' di tipo unico per tutto il Regno e per tutte le categorie di esercizio e fissato dal Ministero per la stampa e la propaganda d'intesa con la Federazione nazionale fascista alberghi e turismo, la quale ne curera' la distribuzione agli esercizi.

Art. 9

1. I conduttori di albergo, pensione o locanda hanno facolta' di applicare prezzi inferiori ai minimi nei seguenti casi:

  1. 1° comitive organizzate composte di almeno dieci persone;

  2. 2° pensionanti per periodi di soggiorno continuativo superiore ai quindici giorni;

  3. 3° sanitari soggiornanti in una stazione di cura;

  4. 4° bambini al di sotto dei sei anni;

  5. 5° corrieri e personale di servizio al seguito dei clienti;

  6. 6° partecipanti isolati o in comitive o manifestazioni di interesse turistico o nazionale.

Art. 10

1. Il Ministero per la stampa e la propaganda provvedera' per mezzo dell'Ente nazionale per le industrie turistiche, d'intesa con la Federazione nazionale fascista alberghi e turismo, alla compilazione e pubblicazione di un Annuario ufficiale di tutti gli esercizi ritenuti d'interesse turistico, contenente i dati sull'attrezzatura e i prezzi o parte di essi, denunciati dai conduttori di alberghi, pensioni e locande.

2. Dell'Annuario ufficiale degli alberghi potranno essere fatte due edizioni: una avente validita' dal 1° gennaio e l'altra dal 1° giugno di ogni anno. La prima conterra' i prezzi denunciati, entro il 15 ottobre, la seconda conterra' le variazioni riferentisi alle seconde denuncie facoltative di cui al terzo comma dell'art. 1 del presente decreto, nonche' tutte le aggiunte e le altre variazioni che, a giudizio del Ministero per la stampa e la propaganda, si rendessero opportuno per un migliore aggiornamento della pubblicazione.

3. E' in facolta' del Ministero per la stampa e la propaganda di provvedere per la pubblicazione di uno o piu' supplementi per l'aggiornamento dell'Annuario come pure per la pubblicazione di estratti o fascicoli separati dell'Annuario predetto.

4. E' fatto obbligo ai conduttori degli esercizi indicati nell'Annuario di tenere esposta, in modo che possa facilmente essere consultata dai viaggiatori, una copia della piu' recente edizione dell'Annuario o un estratto di esso comprendente la localita' ove ha sede l'esercizio.

Art. 11

1. Gli Enti, albergatori o privati, che intendessero pubblicare o autorizzare pubblicazioni contenenti prezzi e dati sull'attrezzatura di singoli alberghi, pensioni o locande a gruppi di essi, dovranno uniformarsi al dati denunciati ai sensi del presente decreto, con le indicazioni del periodo cui i prezzi stessi si riferiscono chiedendo preventiva approvazione all'Ente provinciale per il turismo.

Art. 12

1. I contravventori alle disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 5, 6, 7, nell'ultimo comma dell'art. 10, nell'art. 11 del R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, nonche' negli articoli 2, 6, 7, 8 del presente decreto, sono puniti con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.

2. Ferma la disposizione del comma precedente, il Prefetto puo' disporre contro i contravventori alle norme dell'art. 11 del presente decreto il sequestro delle pubblicazioni.

3. I contravventori alle disposizioni contenute nell'art. 4 del presente decreto sono puniti con l'ammenda da L. 500 a L. 5000 oltre al rimborso dell'importo pagato in piu' dai viaggiatori.

4. In caso di recidiva, potra' essere disposta dal Prefetto la chiusura dell'esercizio da 15 a 90 giorni.

5. In caso di condanna, la sentenza verra' pubblicata per estratto a spese del condannato su di un quotidiano politico della Regione e sul bollettino della Federazione nazionale fascista alberghi e turismo.