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Sez. 1, Sentenza n. 5915 del 09/11/1981 (Rv. 416680 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI - RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE EX ART. 7 DEL D.P.R. N. 599 DEL 1973 - DIRITTO PERFETTO DEL CONTRIBUENTE - RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELL'INTERESSATO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA SUCCESSIVA ALLA PUBBLICAZIONE DEL RUOLO ED ALLA NOTIFICAZIONE DELLA CARTELLA ESATTORIALE - AMMISSIBILITÀ - INOSSERVANZA DEL TERMINE EX CITATO ART. 7 - EFFETTI - "EX NUNC" - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1981-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416680-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI - RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE EX ART. 7 DEL D.P.R. N. 599 DEL 1973 - DIRITTO PERFETTO DEL CONTRIBUENTE - RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELL'INTERESSATO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA SUCCESSIVA ALLA PUBBLICAZIONE DEL RUOLO ED ALLA NOTIFICAZIONE DELLA CARTELLA ESATTORIALE - AMMISSIBILITÀ - INOSSERVANZA DEL TERMINE EX CITATO ART. 7 - EFFETTI - "EX NUNC" - CONSEGUENZE.*

La riduzione della base imponibile dell'ILOR prevista per alcuni redditi dall'art. 7 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599 costituisce un vero e proprio diritto perfetto del contribuente, non condizionato ad alcuna facoltà discrezionale dell'amministrazione e, in particolare, non subordinato alla richiesta di applicazione dell'interessato, da farsi, secondo l'ultimo comma della norma citata, nella dichiarazione dei redditi o comunque nel termine per essa stabilito. Tale richiesta, non espressamente sanzionata da decadenza e finalizzata alla Determinazione della base imponibile con l'esclusiva funzione di sollecitare l'ufficio impositore all'indagine sui presupposti di detta riduzione, ben può effettuarsi anche in un momento successivo, allorché la pretesa impositiva è portata a conoscenza del contribuente e, quindi, in Mancanza di accertamento, quando il ruolo è pubblicato e la cartella esattoriale è notificata al contribuente stesso. Ne consegue per quest'ultimo il potere di richiedere in quel momento, in Sede contenziosa, innanzi alle commissioni tributarie, l'indagine suindicata, non compiuta dallo ufficio in Sede di verifica della dichiarazione, salva, in tal caso, in dipendenza dell'inosservanza del termine sancito dall'ultimo comma dell'art. 7 del d.P.R. n. 599 del 1973, la produzione, da parte della richiesta in questione, di effetti soltanto ex nunc, con ogni riflesso in ordine all'Obbligo, allo stato, di pagamento dell'imposta ed alla disciplina degli interessi sul relativo debito. (Conf 3459/81, mass n 414057).*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 599 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)