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Sez. 2 - , Ordinanza n. 7917 del 20/03/2023 (Rv. 667304 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE | Fondo autonomo rispetto al complesso condominiale – Prova della proprietà di esso rispetto a terzi non appartenenti alla collettività condominiale – Risultanze di un regolamento di condominio trascritto – Esclusione – Fondamento.
Stato
decisa il 2023-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667304-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE

In tema di condominio negli edifici, in base all'art. 1117 c.c., la proprietà condominiale di un fondo separato e autonomo rispetto all'edificio in cui ha sede il condominio può essere da quest'ultimo rivendicata soltanto sulla base di un titolo petitorio formatosi precedentemente in suo favore, tra i quali non rientra il regolamento di condominio che, quand'anche trascritto, non è opponibile al terzo estraneo alla comunione.

Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1138

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)