Sez. T, Sentenza n. 21278 del 23/06/2026 (Rv. 679190-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata liti tributarie - Atto impositivo - Natura sostanziale - Necessità - Disconoscimento di un credito d'imposta - Applicabilità .
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE
Ai fini della definizione agevolata delle liti tributarie, la nozione di atto impositivo deve essere interpretata in senso sostanziale e non meramente formale, sicché rientra in tale categoria anche l'atto con cui l'Amministrazione finanziaria nega un'agevolazione fiscale, come il disconoscimento di un credito d'imposta, in quanto tale provvedimento, incidendo unilateralmente sulla sfera giuridica del contribuente e determinando un maggior carico tributario, produce un effetto equivalente a quello di un avviso di accertamento.
Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 CORTE COST., Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)