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Sez. 2, Sentenza n. 3953 del 28/11/1980 Ud. (dep. 30/04/1981) Rv. 148595 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - EFFETTIVO CONSEGUIMENTO DEL BENE ECONOMICO DA PARTE DEL SOGGETTO ATTIVO.*
Stato
decisa il 1980-11-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/148595-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - EFFETTIVO CONSEGUIMENTO DEL BENE ECONOMICO DA PARTE DEL SOGGETTO ATTIVO.*

Poiche la truffa e reato contro il patrimonio e non piu reato contro la proprieta, e poiche per patrimonio ben puo intendersi un complesso di diritti valutabili in denaro, ne discende che il delitto di truffa si perfeziona soltanto con l'effettivo conseguimento del bene economico (o di altro bene suscettibile di valutazione patrimoniale) e con la definitiva perdita di esso da parte del soggetto passivo. (Conf mass n 145071).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)