Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonche' modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393
Testo in vigore al
Titolo II
Art. 6
1. I comuni di Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina, Cagliari, Catania e Palermo formulano entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un programma urbano dei parcheggi per il triennio 1989-1991. Il programma deve essere redatto tenendo conto del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 2 indicando, tra l'altro, le localizzazioni, i dimensionamenti, le priorita' di intervento nonche' le opere e gli interventi da realizzare in ciascun anno; il programma dovra' privilegiare le realizzazioni piu' urgenti per il decongestionamento dei centri urbani mediante la creazione di parcheggi finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo e dotati anche di aree attrezzate per veicoli a due ruote.
L'inserimento nel programma di parcheggi finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo situati anche sul territorio di comuni limitrofi puo' essere disposto su iniziativa dei comuni di cui al primo periodo del presente comma, sentite le aziende di trasporto pubblico e previa intesa con i comuni interessati promossa dall'amministrazione provinciale.
2. L'Ente Ferrovie dello Stato e le ferrovie in regime di concessione ed in gestione governativa richiedono ai comuni di cui al primo periodo del comma 1 l'inserimento nel programma dei parcheggi di interscambio che intendono realizzare su aree di propria disponibilita'. La localizzazione e il dimensionamento di tali infrastrutture sono individuate d'intesa con il comune sul cui territorio sono ubicate le aree. La realizzazione di tali parcheggi non e' ammessa ai contributi di cui all'articolo 7.
3. Il programma dovra' descrivere dettagliatamente le opere e per ogni opera che si intenda realizzare dovra' indicare quanto previsto dalle lettere da a ) a f) del comma 3 dell'articolo 3.
4. Entro il termine di cui al comma 1, il programma e' trasmesso alla regione la quale, entro i 60 giorni successivi, lo approva e lo trasmette al Ministro per i problemi delle aree urbane. In caso di mancata approvazione anche parziale del programma, la regione, entro lo stesso termine di 60 giorni, e' tenuta a trasmettere il programma stesso al Ministro per i problemi delle aree urbane indicando sia le ragioni del diniego, sia le tecnologie, le localizzazioni, i dimensionamenti alternativi e, comunque, tutti le elementi sostitutivi di quelli rigettati con precisa e dettagliata motivazione delle alternative proposte. La mancata deliberazione di rigetto della regione nel termine di 60 giorni equivale ad approvazione del programma. Il silenzio-approvazione e' attestato dal Sindaco ed e' comunicato dal Sindaco stesso al Ministro per i problemi delle aree urbane entro 10 giorni dalla sua formazione.
5. Ove il comune non provveda nel termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane invita la regione a formulare entro 90 giorni, sentito il comune, il programma ed a trasmetterlo entro lo stesso termine; ove la regione non provveda e nel caso di rigetto, totale o parziale, del programma comunale da parte della regione, il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane convoca il comune e la regione al fine di definire il programma da realizzare.
6. Il programma approvato, qualora contenga disposizioni in contrasto con quelle contenute negli strumenti urbanistici vigenti, costituisce variante degli strumenti stessi. L'atto di approvazione del programma costituisce altresi' dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' delle opere da realizzare.
7. Entro il 31 gennaio di ciascuno anno i comuni di cui al primo periodo del comma 1 trasmettono alla regione e al Ministro per i problemi delle aree urbane una relazione dettagliata sullo stato di attuazione degli interventi programmati per l'anno precedente unitamente ad eventuali proposte di modifica del programma triennale.
Per tali proposte valgono le norme di cui ai precedenti commi.
8. Per l'attuazione del piano valgono le norme di cui all'articolo 5.
Art. 7
1. Esaurita la procedura di cui all'articolo 6, il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, entro 60 giorni dall'approvazione del programma, sul parere da esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta, della commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, determina con decreto le opere e gli interventi da ammettere al contributo previsto dal comma 2. Decorsi i 30 giorni previsti senza che la commissione abbia espresso parere, il Ministro puo' procedere direttamente all'emanazione del decreto.
2. L'ammissione ai contributi e' disposta annualmente dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per i problemi delle aree urbane tenendo conto delle opere programmate dai comuni per l'anno di emanazione e del rispetto dei tempi indicati nel programma per la realizzazione degli interventi, secondo le risultanze della relazione di cui al comma 7 dell'articolo 6. Per gli anni successivi al primo il decreto di ammissione ai contributi e' emanato entro il 31 marzo. I contributi sono corrisposti con le modalita' di cui al comma 2 dell'articolo 4.
3. L'ammissione e' disposta nell'ambito di un volume massimo di mutui di lire 2.000 miliardi nel triennio 1989-1991, da autorizzare nel limite di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e di lire 1.000 miliardi per l'anno 1991. Le quote di mutuo non contratte in ciascun anno possono esserlo negli anni successivi.
Art. 8
1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 7 e' autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 50 miliardi per ciascuno degli anno 1989 e 1990 e di lire 100 miliardi per l'anno 1991.
2. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere ai comuni i mutui occorrenti per l'attuazione degli interventi di cui al presente titolo nella misura massima del 50 per cento dei limiti di mutuo di cui al comma 3 dell'articolo 7. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro per i problemi delle aree urbane, la suddetta percentuale puo' essere modificata in relazione all'effettivo ricorso al credito effettuato presso gli istituti di cui al comma 6 dell'articolo 4.
3. Si applicano altresi' le norme di cui ai commi, 6, 7 e 8 dell'art.
4.
Titolo III
Art. 9
1. I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unita' immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri dell'ambiente e per i beni culturali ed ambientali da esercitare motivatamente nel termine di 90 giorni.
2. L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 e' soggetta ad autorizzazione gratuita. Qualora si tratti di interventi conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, l'istanza per l'autorizzazione del sindaco ad eseguire i lavori si intende accolta qualora il sindaco stesso non si pronunci nel termine di 60 giorni dalla data della richiesta. In tal caso il richiedente puo' dar corso ai lavori dando comunicazione al Sindaco del loro inizio.
3. Le deliberazioni che hanno per oggetto le opere e gli interventi di cui al comma 1 sono approvate dalla assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice civile. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.
4. I comuni, previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati o di societa' anche cooperative appositamente costituite tra gli stessi, possono prevedere nell'ambito del programma urbano dei parcheggi la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse. La costituzione del diritto di superficie e' subordinata alla stipula di una convenzione nella quale siano previsti:
a) la durata della concessione del diritto di superficie per un periodo non superiore a novanta anni;
b) il dimensionamento dell'opera ed il piano economico-finanziario previsti per la sua realizzazione;
c) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree necessarie e la esecuzione dei lavori;
d) i tempi e le modalita' per la verifica dello stato di attuazione nonche' le sanzioni previste per gli eventuali inadempimenti.
5. I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti separatamente dall'unita' immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli.
6. Le opere e gli interventi di cui ai precedenti commi 1 e 4, nonche' gli acquisti di immobili destinati a parcheggi, effettuati da enti o imprese di assicurazione sono equiparati, ai fini della copertura delle riserve tecniche, ad immobili ai sensi degli articoli 32 ed 86 della legge 22 ottobre 1986, n. 742.
Art. 10
1. Gli enti concessionari di autostrade o le societa' da essi appositamente costituite possono realizzare e gestire in regime di concessione infrastrutture di sosta e corrispondenza e relative adduzioni, purche' connesse alla rete autostradale e finalizzate all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo.
2. La localizzazione e il dimensionamento di tali infrastrutture e le relative adduzioni sono individuate nell'ambito del programma urbano dei parcheggi, di intesa tra il comune e i soggetti di cui al comma 1.
3. La concessione di cui al comma 1 e' assentita con decreto del Ministro dei lavori pubblici Presidente dell'ANAS di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'ANAS. Con lo stesso provvedimento e' approvato l'atto convenzionale da stipularsi con l'ANAS, con l'intervento del comune interessato, disciplinante anche le modalita' di utilizzo delle risorse a tal fine destinate, nonche' di erogazione dei mutui e dei contributi di cui ai commi 4 e 5.
4. Per il conseguimento delle esclusive finalita' di cui al presente articolo possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1992 le disponibilita' di cui all'articolo 5 della legge 3 ottobre 1985, n. 526, fermi i limiti di spesa e la garanzia dello Stato in esso previsti.
5. Per le medesime finalita' il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane, utilizzando il saldo netto, accertato al 1 gennaio di ciascun anno, delle disponibilita' finanziarie ad esso affluite, ivi comprese quelle derivanti dai rimborsi di cui all'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e' autorizzato ad erogare ai soggetti di cui al comma 1 contributi in conto interessi a fronte di contratti di mutuo da essi stipulati per il finanziamento delle infrastrutture di cui al medesimo comma 1. Con decreto del Ministro del tesoro, ad integrazione ed aggiornamento del decreto ministeriale 29 maggio 1969, si provvede alla definizione delle modalita' attuative del presente comma ed alla fissazione della misura del contributo in conto interessi da erogare a fronte delle suddette operazioni finanziarie.
Art. 11
1. Le opere e gli interventi previsti dalla presente legge costituiscono opere di urbanizzazione anche ai sensi dell'articolo 9, primo comma, lettera f), della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
2. Le prestazioni derivanti da contratti aventi per oggetto la realizzazione delle opere e degli interventi previsti dalla presente legge sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento. La stessa aliquota si applica ai trasferimenti degli immobili o di porzioni degli stessi anche in diritto di superficie.
2. L'atto di cessione del diritto di superficie e' soggetto all'imposta di registro in misura fissa.
Titolo IV
Art. 12
1. Al primo comma dell'articolo 2 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, dopo il primo alinea, sono aggiunti i seguenti:
"Area pedonale urbana : zona urbana interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo consenso per i velocipedi e per i veicoli al servizio di persone portatrici di handicap con limitate capacita' motorie;
Zona a traffico limitato: erea in cui l'accesso e la circolazione sono limitati ad ore prestabilite e/o a particolare categorie di utenza o di veicoli;".
Art. 13
1. I comuni con deliberazione del consiglio comunale - immediatamente esecutiva - provvedono a delimitare le aree pedonali urbane e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potra' essere adottato con ordinanza del Sindaco, ancorche' di modifica o integrazione di quello del consiglio comunale. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di parti lare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo dell'ottavo comma dell'articolo 4 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 15, comma 2, della presente legge.
2. Le zone indicate nel comma 1 saranno indicate mediante appositi segnali stradali stabiliti dal Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto saranno altresi' stabiliti gli altri segnali previsti dalla presente legge e dalle norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato o integrato con la presente legge.
3. Nell'ambito delle zone di cui al comma 1 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nel medesimo comma 1 i comuni hanno facolta' di riservare, con ordinanza del Sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.
Art. 14
1. All'articolo 3 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, il quattordicesimo comma e' sostituito dal seguente:
"Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni disposti ai sensi del presente articolo, e' soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila. Se la violazione riguarda i divieti o le limitazioni di cui al tezo comma, lettera c), la sanzione e' da lire quarantamila a lire centomila".
Art. 15
1. Al quinto comma dell'articolo 4 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, e' aggiunta infine la seguente lettera:
" d) stabilire con deliberazioni del Consiglio comunale aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli e' subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe".
2. I commi ottavo e decimo dell'articolo 4 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:
"Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo della sosta di cui al quinto comma, lettera d) su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze deve essere autorizzato un adeguato parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma del primo comma dell'articolo 2 "area pedonale urbana" e "zona a traffico limitato", nonche' per quelle definite "A" dall'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dal comune nelle quali sussistono esigenze e condizioni particolari di traffico".
"Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni disposte ai sensi del presente articolo, e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila, salvo che siano stabilite dalle presenti norme sanzioni diverse. Se la violazione riguarda i divieti o le limitazioni di cui all'articolo 3, terzo comma, lettera c), la somma e' da lire quarantamila a lire centomila".
3. All'articolo 4 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti:
"La stessa sanzione di cui al secondo periodo del comma precedente si applica a chiunque usufruisca arbitrariamente del rinnovo del periodo di sosta predeterminato dai dispositivi di controllo.
Ai sensi dell'articolo 3, settimo comma, l'inizio e la fine delle zone disciplinate con i dispositivi di cui al quinto comma, lettera d), sono evidenziate con segnali stradali stabiliti con decreto dal Ministro dei lavori pubblici.
Nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza del Sindaco viene stabilito che la sosta degli autoveicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale il segnale di divieto di sosta dovra' essere integrato da un pannello aggiuntivo indicante la rimozione coatta del mezzo. Le caratteristiche del pannello saranno stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici.
Chiunque viola i divieti di sosta di cui al comma precedente e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila salvo che siano stabilite dalle presenti norme sanzioni diverse.
Nelle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato l'inosservanza dei divieti di sosta comporta inoltre la rimozione forzata dei veicoli lasciati in sosta abusiva".
Art. 16
1. Al terzo comma dell'articolo 7 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, sono aggiunte le parole: "non inferiore ad un metro e mezzo".
Art. 17
1. I commi terzo e quarto dell'articolo 16 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"Chiunque viola le prescrizioni degli agenti che regolano il traffico e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila.
Qualora il conducente di un veicolo prosegua la marcia nonostante l'agente vieti il passaggio la sanzione amministrativa e' da lire centomila a lire trecentomila".
Art. 18
1. I commi settimo e ottavo dell'articolo 17 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"Chiunque viola gli obblighi o i divieti indicati dai segnali luminosi di circolazione e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila.
Qualora il conducente di un veicolo prosegua la marcia nonostante il semaforo vieti il passaggio e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire settantacinquemila a lire trecentomila".
Art. 19
1. Al quinto comma dell'articolo 115 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, appro vato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
" e) sulle aree destinate alla fermata o sosta dei taxi e a quelle dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci;
f) sui merciapiedi, sulle banchine, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
g) sulle piste di cicli o agli sbocchi delle medesime;
h) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per handicappati e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli:
i) nelle isole pedonali, nelle zone a traffico limitato, nelle corsie riservate ai mezzi pubblici".
2. Dopo il quinto comma dell'articolo 115 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"In alternativa alla rimozione, nelle ipotesi previste nei due commi precedenti, gli organi di polizia possono provvedere, anche previo spostamento del veicolo, al blocco dello stesso con un attrezzo a chiave applicato alle ruote, ovvero alla asportazione della targa posteriore mediante svitaggio. Le caratteristiche dell'attrezzo a chiave e le modalita' di asportazione della targa saranno definite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti. Il veicolo verra' sbloccato o la targa restituita previo pagamento delle spese per il servizio.
L'amministrazione comunale non e' tenuta alla custodia del veicolo fino al ritiro da parte dell'interessato".
3. I commi settimo e ottavo dell'articolo 115 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"Chiunque viola le disposizioni del quinto comma del presente articolo e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila; chi viola invece le altre disposizioni e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire quarantamila a lire centomila.
Se la sosta e' effettuata in corrispodenza del crocevia, delle curve, dei dossi o delle gallerie, la sanzione pecuniaria amministrativa e' da lire centomila a lire trecentomila".
Art. 20
1. L'articolo 138 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"ART. 138. - (Pagamento in misura ridotta). - 1. Per le violazioni alle presenti norme per le quali e' stabilita la sola sanzione amministrativa pecuniaria il trasgressore e' ammesso a pagare immediatamente a chi accerta la violazione una somma pari ad un quarto del massimo stabilito.
2. Il trasgressore, qualora sia pedone, conducente di animali o di veicoli non a motore nelle violazioni previste dalle presenti norme per le quali e' stabilita la sola sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire diecimila, ventimila, quarantamila, cinquantamila, centomila, duecentomila e trecentomila, e' ammesso a pagare immediatamente a chi accerta la violazione la somma rispettivamente di lire duemila, quattromila, cinquemila, diecimila, ventimila, venticinquemila e trentamila.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, il pagamento non avvenga immediatamente, il trasgressore puo' provvedere anche a mezzo di versamento in conto corrente postale entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, presso l'ufficio che deve essergli all'uopo indicato.
4. Il pagamento previsto dai commi precedenti non e' ammesso quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi, ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle norme stesse, debba avere con se'. In tali casi il verbale di accertamento sara' inviato immediatamente al prefetto che procedera' ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. L'importo delle somme dovute ai sensi dei precedenti commi e' arrotondato, ove occorre, alle cinquecento lire superiori.
6. In deroga a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi, divieti o limitazioni disposti, soggiace alla sanzione prevista per ogni singola violazione commessa".
2. Sono abrogati i commi primo, secondo e terzo dell'articolo 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62.
3. La disposizione risultante dal combinato disposto dell'articolo 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62 e degli articoli 113 e 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione alla disposizione del quarto comma del citato articolo 11, deve essere interpretata nel senso che la somma di lire 5.000 era dovuta soltanto fino alla vigenza delle sanzioni edittali previste prima degli aumenti operati dagli stessi articolo 113 e 114.
Art. 21
1. Nelle aree disciplinate dalla legge 7 aprile 1976, n. 125, come modificata dalla legge 26 luglio 1984, n. 415, l'autorita' cui compete il potere di ordinanza puo' disporre l'istituzione dei dispositivi atti al controllo della sosta di cui all'articolo 4 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, come integrato dall'articolo 15 della presente legge.
2. Alle aree di cui al comma 1 sono estese le norme che stabiliscono l'istituzione dei parcheggi non a pagamento di cui all'ottavo comma dell'articolo 4 del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dal comma 2 dell'articolo 15 della presente legge.
3. Nelle aree aeroportuali e' sempre ammessa la rimozione forzata dei veicoli in sosta irregolare fermo l'obbligo per la direzione della circoscrizione aeroportuale competente di comunicare agli organi di pubblica sicurezza i dati di ogni rimozione effettuata.
4. Alla legge 7 aprile 1976, n. 125, come modificata dalla legge 26 luglio 1984, n. 415, dopo l'articolo 3 e' aggiunto il seguente:
"ART. 3-bis. - 1. La rimozione, il trasporto e la custodia dei veicoli sono svolti dalla societa' o ente di gestione aeroportuale per gli aeroporti affidati in concessione e a cura della circoscrizione aeroportuale competente per gli aeroporti gestiti dallo Stato. Il veicolo rimosso e' trasportato in aree all'uopo destinate e sara' restituito al legittimo proprietario o detentore previo pagamento delle relative spese dovute a titolo di trasporto e custodia".
Art. 22
1. Il primo comma dell'articolo 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata debbono essere notificati gli estremi entro 150 giorni dall'accertamento al trasgressore o, quando questi non sia identificato e si tratti di violazione commessa da un conducente di veicolo a motore munito di targa di riconoscimento, all'intestatario del documento di circolazione del veicolo o al proprietario del veicolo stesso che risulti al pubblico registro automobilistico alla data dell'accertamento. La notificazione effettuata entro il predetto termine ad uno dei soggetti indicati non estingue l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione nei confronti dell'effettivo trasgressore o proprietario del veicolo alla data dell'accertamento della violazione.
2. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente:
"Le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza o domicilio risultanti dalla carta di circolazione o dai registri di immatricolazione o dal pubblico registro automobilistico, ovvero dalla patente di guida del conducente".
3. Il Ministro dei lavori pubblici, sentiti i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, provvedera' con decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ad emanare norme di attuazione degli articoli 141, 142, 142-bis e 143 del testo unico citato nel comma 1, come modificato dalla presente legge, nonche' alla modifica dell'articolo 606 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.
Art. 23
1. L'articolo 142 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 142. - (Ricorso e rapporto al prefetto) - 1. Il trasgressore nel termine di sessanta giorni dall'accertamento o dalla notificazione della violazione, puo' proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi allo stesso ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore.
2. Il responsabile dell'ufficio o del comando e' tenuto a trasmettere entro quindici giorni dal deposito o ricevimento del ricorso gli atti al prefetto con prova delle eseguite contestazioni o notificazioni nonche' ogni altro elemento utile alla determinazione dell'illecito, anche se fornito dal trasgressore.
3. Il prefetto procedera' ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Contro l'ordinanza di ingiunzione del prefetto, il trasgressore puo' proporre opposizione ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il relativo giudizio e' disciplinato dall'articolo 23 della stessa legge.
5. Qualora nel termine di sessanta giorni dall'accertamento o dalla notificazione della violazione non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta non si applica la norma di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689".
Art. 24
1. Dopo l'articolo 142 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 61959, n. 393 e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente.
"ART. 142- bis . - (Riscossione dei proventi delle sanzioni pecuniarie) - 1. Il sommario processo verbale per il quale non sia stato effettuato il pagamento previsto dall'articolo 138 e non sia stato presentato ricorso a norma dell'articolo 142, primo comma, costituisce titolo esecutivo per la somma pari alla meta' del massimo della sanzione pecuniaria edittale.
2. I ruoli di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono preparati e trasmessi dalla provincia e dal comune all'intendente di finanza competente e dagli organi dello Stato all'intendente di finanza della provincia in cui si trovano il comando e l'ufficio dell'organo accertatore.
3. L'intendente di finanza da' in carico all'esattore il ruolo per la riscossione in unica soluzione.
4. Si applicano i commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili".
Art. 25
1. L'articolo 143 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"ART. 143. - (Provvedimenti dell'autorita' giudiziaria) - 1. Per le violazioni costituenti reati ai sensi delle norme del presente testo unico il rapporto viene presentato al pretore con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.
2. Quando la contravvenzione non sia stata notificata nel termine prescritto dall'articolo 141 il pretore pronuncia sentenza di non doversi procedere.
3. Il pretore quando in seguito all'esame degli atti e alle investigazioni che reputa necessarie, ritenga di infliggere soltanto la pena dell'ammenda, pronuncia condanna mediante decreto penale senza procedere al dibattimento, salvi i casi previsti dalla legge.
E' ammessa ove possibile l'oblazione ai sensi dell'articolo 162- bis del codice penale".
Titolo V
Art. 26
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 150 miliardi per l'anno 1989, in lire 250 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 350 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture, impianti tecnologici e linee metropolitane nelle aree urbane".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.