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Sez. L, Sentenza n. 6832 del 17/06/1991 (Rv. 472714 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Trasferimenti | Giustificazione - Estremi - Controllo del giudice - Limiti.
Stato
decisa il 1991-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472714-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Trasferimenti

La facoltà del datore di lavoro di disporre in presenza di comprovate ragioni tecniche organizzative e produttive il trasferimento del lavoratore subordinato da un'unità produttiva ad un'altra, secondo la previsione dell'art. 2103 cod. civ., deve trovare la sua diretta giustificazione esclusivamente in un criterio di gestione aziendale seria e tecnicamente corretta; il controllo del giudice in proposito non può spingersi oltre la verifica circa la effettiva sussistenza di ragionevoli motivi e il rispetto dei limiti connessi al divieto di atti discriminatori o lesivi della sicurezza, libertà e dignità del lavoratore, e non può estendersi fino alla valutazione del merito della scelta del datore di lavoro, esigendo la inevitabilità di essa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 41, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)