Sez. 4, Sentenza n. 6754 del 11/04/1983 Ud. (dep. 14/07/1983) Rv. 159974 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - IN GENERE - RINUNCIA DELL'IMPUTATO A INTERVENIRE - RILEVANZA.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - IN GENERE - RINUNCIA DELL'IMPUTATO A INTERVENIRE - RILEVANZA.*
Nel caso di legittimo impedimento, la espressa dichiarata volontà dell'imputato di non partecipare al dibattimento esclude la necessità della sospensione o rinvio d'ufficio del dibattimento; nel caso in cui l'imputato non versi in una situazione di legittimo impedimento, la sua rinunzia ad intervenire impedisce la declaratoria di contumacia e consente lo svolgimento del dibattimento come se l'imputato (rappresentato a tutti gli effetti dal difensore) fosse presente.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 432 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)