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Sez. 4, Sentenza n. 6754 del 11/04/1983 Ud. (dep. 14/07/1983) Rv. 159974 - 01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - IN GENERE - RINUNCIA DELL'IMPUTATO A INTERVENIRE - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-04-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159974-01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - IN GENERE - RINUNCIA DELL'IMPUTATO A INTERVENIRE - RILEVANZA.*

Nel caso di legittimo impedimento, la espressa dichiarata volontà dell'imputato di non partecipare al dibattimento esclude la necessità della sospensione o rinvio d'ufficio del dibattimento; nel caso in cui l'imputato non versi in una situazione di legittimo impedimento, la sua rinunzia ad intervenire impedisce la declaratoria di contumacia e consente lo svolgimento del dibattimento come se l'imputato (rappresentato a tutti gli effetti dal difensore) fosse presente.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 432 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)