Sez. 1, Sentenza n. 1482 del 03/11/1967 Ud. (dep. 08/02/1968) Rv. 106719 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - POTERI DEL GIUDICE - MOTIVAZIONE - SENTENZA - MOTIVAZIONE - OBBLIGHI E LIMITI.*
PROVA PENALE - PERIZIA - POTERI DEL GIUDICE - MOTIVAZIONE - SENTENZA - MOTIVAZIONE - OBBLIGHI E LIMITI.*
Quando il giudice concorda con le conclusioni peritali, ritenendole fondate su argomentazioni logiche e convincenti, ed accetta, pertanto, i criteri ed i metodi di indagine adottati dal perito, non e necessario, ai fini della motivazione, che indugi in un dettagliato esame critico della perizia per dimostrare come tali conclusioni si identifichino col proprio convincimento. Solo quando la perizia presenti delle rilevanti lacune, il giudice ha l'Obbligo di integrare con specifiche argomentazioni la motivazione della perizia. (V.105669, anno 1967, e ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)