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Sez. 1, Sentenza n. 42412 del 22/11/2006 Cc. (dep. 28/12/2006) Rv. 235584 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Reati - Inosservanza dell'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato - Successivo ingresso nell'Unione europea del Paese d'appartenenza dello straniero - Sussistenza del reato - Ragioni.
Stato
decisa il 2006-11-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235584-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

Il delitto di inosservanza dell'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato si perfeziona con la mera realizzazione della condotta e non rilevano né la previsione di un futuro ingresso dello Stato di appartenenza del cittadino extracomunitario nell'Unione europea, né la adesione, "in itinere", del suo Paese d'origine all'Unione europea, tanto meno prima della ricezione con ratifica nazionale del trattato di adesione. Quando, invece, il Paese di appartenenza dell'autore del reato entra a far parte dell' Unione europea in epoca successiva alla commissione del reato, si è in presenza di una successione nel tempo di norme extrapenali che non integrano la fattispecie incriminatrice, né implicano una modifica della disposizione sanzionatoria penale, ma attengono al contenuto del precetto con decorrenza temporale dalla efficacia della modifica, senza che venga meno il disvalore penale del fatto anteriormente commesso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 1, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/07/2002 num. 189 art. 13 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)