Sez. 2, Ordinanza n. 21809 del 02/08/2024 (Rv. 671989-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Ricorso per cassazione formulato dal ricorrente, vittorioso nel giudizio di merito - Censura avente ad oggetto la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari - Inammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE
E' inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione, proposto dal ricorrente vittorioso nel giudizio di merito in conseguenza del rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, che censuri la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, non essendo neppure astrattamente ipotizzabile alcun vantaggio dalla partecipazione al giudizio dei medesimi.
Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)