Sez. 4, Sentenza n. 9482 del 29/01/2008 Cc. (dep. 03/03/2008) Rv. 239257 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA | Motivi - Adozione di un provvedimento di espulsione amministrativa - Sufficienza - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA
Il giudice non può disporre la revoca della custodia cautelare in carcere sulla base dell'unico motivo per cui nei confronti dell'indagato è stato adottato da parte dell'autorità amministrativa un provvedimento di espulsione, atteso che l'art. 13 del D.Lgs. n. 286 del 1998 prevede che nella pendenza di un procedimento penale l'espulsione amministrativa possa essere eseguita solo previo nulla osta di quella giudiziaria procedente e purché lo straniero non sia tuttora sottoposto alla citata misura custodiale, rivelando così come quest'ultima possa cessare unicamente per motivi autonomi dalla disposta espulsione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)