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Sez. 1, Sentenza n. 6676 del 08/05/2000 Ud. (dep. 06/06/2000) Rv. 216163 - 01

REATI MILITARI - IN GENERE | Diffamazione militare - Elemento oggettivo - Offesa arrecata a un militare o a un corpo militare individuati - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-05-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216163-01

REATI MILITARI - IN GENERE

Per la sussistenza del reato di diffamazione militare è necessario che l'offesa sia arrecata alla reputazione di un militare o a un corpo militare ben individuati, non essendo sufficiente che l'offesa sia rivolta in modo generico a soggetti o corpi non indicati in modo specifico. (Fattispecie relativa a un volantino diffuso su un quotidiano, nel quale era, tra l'altro, contenuta l'affermazione che la "lotta andava fatta... alle caste militari privilegiate da un potere ingiustamente concessogli", ritenuta non diffamatoria dalla S.C. V. 169931).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 227 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)