Sez. 1, Sentenza n. 8861 del 21/08/1993 (Rv. 483528 - 01)
Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Riconoscimento - Condizioni - Rifiuto del consenso da parte dell'altro genitore - Procedimento di opposizione al Tribunale per i Minorenni | Vantaggio del minore per il secondo riconoscimento - Valutazione - Criteri.
Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Riconoscimento - Condizioni - Rifiuto del consenso da parte dell'altro genitore - Procedimento di opposizione al Tribunale per i Minorenni
Nel giudizio ex art. 250, quarto comma, cod. civ., la considerazione degli effetti positivi che in via normale si producono per il minore con il secondo riconoscimento (sia per la contemporanea presenza delle due figure genitoriali, sia per i diritti relativi all'educazione, istruzione e mantenimento) non può essere da sola sufficiente a giustificare l'accoglimento dell'istanza del genitore, giacché il vantaggio del minore va apprezzato non in via presuntiva, bensì in concreto, attraverso una completa valutazione dei suoi interessi, alla luce delle ragioni addotte dall'altro coniuge per negare il consenso, tenendo anche presente la necessità di evitare turbamenti e conflittualità psicologiche, pregiudizievoli all'armonioso sviluppo della personalità del minore, nonché le esigenze materiali, morali e psicologiche del medesimo correlate all'età, alla sua condizione attuale e a quella in cui si verrebbe a trovare dopo il secondo riconoscimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 250 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)