Sez. L, Sentenza n. 3243 del 16/05/1986 (Rv. 446237 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - INADEL - CREDITI PREVIDENZIALI VERSO QUESTO ISTITUTO - LIQUIDITÀ ED ESIGIBILITÀ - CONDIZIONI - INTERESSI CORRISPETTIVI - DECORRENZA.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - INADEL - CREDITI PREVIDENZIALI VERSO QUESTO ISTITUTO - LIQUIDITÀ ED ESIGIBILITÀ - CONDIZIONI - INTERESSI CORRISPETTIVI - DECORRENZA.*
Nei confronti dell'i.N.A.D.e.L., cui si riferisce espressamente la tabella, parte prima, della legge 20 marzo 1975 n. 70, va applicato il d.P.R. 18 dicembre 1979 n. 696 (approvazione del nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e contabilità degli enti pubblici previsti da detta legge), il quale, all'art. 17, stabilisce che la gestione delle spese segue le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento; consegue che la liquidità e l'esigibilità dei crediti previdenziali verso tale ente, ai fini della decorrenza degli interessi corrispettivi, si realizzano con l'emissione del mandato contenente l'ordine di pagamento della spesa. (Conf 6309/83, mass n 431048).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Legge 20/03/1975 num. 70 CORTE COST., DPR 18/12/1979 num. 696 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)