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Sez. 5 - , Ordinanza n. 6875 del 11/03/2021 (Rv. 661023 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE | Ricavi, costi e altri oneri - Imputazione - Esercizio di competenza - Vendita di merce da trasportare da un luogo all'altro - Clausola "franco magazzino del compratore" o "franco arrivo" - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661023-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE

In tema di determinazione dei redditi d'impresa, ai sensi dell'art. 109 (già 75) d.P.R. n. 917 del 1986, i ricavi, i costi e gli altri oneri vanno imputati nell'esercizio di competenza in cui si è formato il titolo giuridico che ne costituisce la fonte, purché l'esistenza o l'ammontare degli stessi sia determinabile in modo oggettivo, sicché, in caso di vendita di merce da trasportare da un luogo all'altro, occorre guardare all'esercizio in cui è operata la consegna dei beni al vettore, senza che abbia rilievo la presenza delle clausole "franco magazzino del compratore" o "franco arrivo" (o altre equivalenti), poiché tali clausole regolamentano le spese di trasporto e le modalità di consegna, ma non derogano al principio secondo il quale il passaggio della proprietà avviene con la consegna dei menzionati beni al vettore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1510 com. 2 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)