Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003 recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE del Consiglio delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti soggetti alla procedura prevista all'articolo 251 del trattato CE
Testo in vigore al
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 40, 47, 55, 71, 80, 95, 137, 150, 152, 153, 155, 156, 175 paragrafo 1, 179, 285 e 300, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2, previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato3,
La decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione4, ha sostituito la decisione 87/373/CEE5.
Secondo la dichiarazione del Consiglio e della Commissione6 relativa alla decisione 1999/468/CE, occorre adeguare le disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione, previste in applicazione della decisione 87/373/CEE, al fine di farle risultare conformi alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 della decisione 1999/468/CE.
La suddetta dichiarazione indica le modalità per l'adeguamento delle procedure dei comitati, adeguamento automatico dal momento che non influisce sulla natura del Comitato prevista dall'atto di base.
I termini fissati nelle disposizioni da adeguare dovrebbero rimanere in vigore. Nei casi in cui non sia previsto alcun termine preciso per l'adozione delle misure di esecuzione, tale termine è fissato a tre mesi.
Risulta pertanto opportuno sostituire le disposizioni degli atti che prevedono il ricorso alla procedura di Comitato di tipo I stabilita dalla decisione 87/373/CEE mediante disposizioni che rinviino alla procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE.
Le disposizioni degli atti che prevedono il ricorso alle procedure di Comitato dei tipi II a) e II b) stabilite dalla decisione 87/373/CEE dovrebbero essere sostituite mediante disposizioni che rinviino alla procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE.
Le disposizioni degli atti che prevedono il ricorso alle procedure di Comitato dei tipi III a) e III b) stabilite dalla decisione 87/373/CEE dovrebbero essere sostituite mediante disposizioni che rinviino alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE.
Il presente regolamento ha come unico obiettivo l'allineamento delle procedure di Comitato. Ove opportuno, il nome dei comitati che si riferiscono a tali procedure sono stati modificati,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Gli atti elencati all'allegato I nel contesto dei quali si applica la procedura consultiva sono adeguati, conformemente all'allegato stesso, alle corrispondenti disposizioni della decisione 1999/468/CE.
Art. 2
Gli atti elencati all'allegato II nel contesto dei quali si applica la procedura di gestione sono adeguati, conformemente all'allegato stesso, alle corrispondenti disposizioni della decisione 1999/468/CE.
Art. 3
Gli atti elencati all'allegato III nel contesto dei quali si applica la procedura di regolamentazione sono adeguati, conformemente all'allegato stesso, alle corrispondenti disposizioni della decisione 1999/468/CE.
Art. 4
I riferimenti alle disposizioni degli atti figuranti negli allegati I, II e III si intendono fatti alle disposizioni come adattate dal presente regolamento.
Gli eventuali riferimenti, nel presente regolamento, alle vecchie denominazioni dei comitati s'intendono fatte alle nuove denominazioni.
Art. 5
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 29 settembre 2003. Per il Parlamento europeo Il presidente P. Cox Per il Consiglio Il presidente G. Alemanno (3) Parere del Parlamento europeo del 2 settembre 2003 e decisione del Consiglio del 14 aprile 2003 (GU C 153 E dell'1.7.2003, pag. 1).