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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (quarta sezione) del 22 ottobre 1986, causa 75/84

Decisione
decisa il 1986-10-22
ECLI
ECLI:EU:C:1986:399

Epigrafe

Sentenza della Corte (quarta sezione) 22 ottobre 1986 Nella causa 75/84, Metro SB-Großmarkte GmbH & Co. KG, con sede in Leverkusen (Repubblica federale di Germania), con gli avvocati Richard J. J. Taylor e David R. Mareks, solicitors, dello studio McKenna & Co., Londra, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avvocati Elvinger e Hoss, del foro di Lussemburgo, ricorrente, sostenuta dal Regno unito, rappresentato dall'avvocato Stephen Richards, del foro di Londra, assistito dal sig. R. N. Ricks del Treasury Solicitor's Departement di Londra, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata del Regno Unito, 28, boulevard Royal, interveniente, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. N. Koch e dalla sig.na Karen Banks, membro del suo ufficio legale, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Kremlis, membro del suo ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg, convenuta, sostenuta da SABA GmbH, con sede in Villingen-Schwenningen (Repubblica federale di Germania) con gli avvocati Gleis, Lutz, Hootz, Hirsch e soci, del foro di Stoccarda, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avvocato A. Arendt, 34, rue Philippe-II, nonché dalla Repubblica federale di Germania, rappresentata dal sig. M. Seidel, Ministerialrat presso il Ministero federale dell'economia, Bonn, in qualità di agente e dall'avvocato O. Lieberknecht, del foro di Düsseldorf, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata della Repubblica federale di Germania, 20-22, av. Émile-Reuter, intervenienti, causa avente ad oggetto un ricorso proposto a norma dell'art. 173 del trattato, mirante all'annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee 21 dicembre 1983, n. 83/672/CEE relativa ad una procedura a norma dell'art. 85 del trattato CEE (pratica n. IV/29.598 — sistema di distribuzione SABA per la CEE (GU L 376, pag. 41), LA CORTE (quarta sezione), composta dai signori K. Bahlmann, presidente di sezione, T. F. O'Higgins, F. Schockweiler, G. Bosco, T. Koopmans, giudici, avvocato generale: P. Verloren van Themaat cancelliere: sig. ra Louterman, amministratore vista la relazione d'udienza completata in esito alla fase orale, che si è svolta il 2 luglio e il 12 novembre 1985, sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del 12 novembre 1985, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 19 marzo 1984, la Metro SBGroßmärkte GmbH & Co. KG (in prosieguo: « Metro ») con sede in Leverkusen (Repubblica federale di Germania) ha proposto, a norma dell'art. 173, 2o comma, del trattato CEE, un ricorso mirante all'annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee 21 dicembre 1983, n. 83/672, relativa ad una procedura a norma dell'art. 85 del trattato CEE (IV/29.598 — Sistema di distribuzione SABA per la CEE, GU L 376, pag. 41).
punto 2
Con questa decisione la Commissione ha concesso, a norma dell'art. 85, n. 3 del trattato, un'esenzione del divieto di cui all'art. 85, n. 1, per determinati accordi che facevano parte del sistema di distribuzione selettiva creato dalla SABA GmbH (in prosieguo: « SABA») per la vendita nel mercato comune degli apparecchi di elettronica da trattenimento recanti il suo marchio.
punto 3
La ricorrente è un'impresa per il commercio all'ingrosso, detto self service, la cui attività si svolge nell'intera Comunità. Essa dispone di una quarantina di succursali nella Repubblica federale di Germania, nonché di un certo numero di centri di vendita negli altri Stati membri. La sua attività consiste nella vendita previo acquisto diretto presso i produttori, di un'ampia gamma di prodotti, tra i quali i prodotti dell'elettronica da trattenimento vuoi a dettaglianti, vuoi ad imprese commerciali, artigiani o industriali che se ne servono a scopi professionali. La Metro vende pure a consumatori finali privati, definiti « consumatori enti », come ospedali ed alberghi.
punto 4
Il sistema di distribuzione della Metro, detto « cash and carry » (pagate e portate via) consente agli acquirenti di rifornirsi nei luoghi di vendita di merci che sono immagazzinate in modo da poter essere ritirate rapidamente dallo stesso cliente, merci presentate in modo rudimentale e pagate in contanti. Questo sistema si risolve nella riduzione dei costi e nella possibilità per la Metro di accontentarsi di margini di utile inferiori a quelli del commercio all'ingrosso tradizionale.
punto 5
La SABA, che ha sede in Villingen-Schwenningen, nella Repubblica federale di Germania, produce articoli di elettronica da trattenimento come radio-ricevitori, tele-ricevitori, magnetoscopi, apparecchi ad alta fedeltà e magnetofoni. Essa mette questi articoli sul mercato tramite una rete di contratti e di accordi con concessionari esclusivi, grossisti e dettaglianti autorizzati, complesso che costituisce un sistema di distribuzione selettiva (in prosieguo: « sistema SABA »).
punto 6
Dal 1980 la SABA è un'affiliata al 100% della società Thomson-Brandt, che ha sede in Francia e che ha partecipazioni in altre imprese tedesche del settore dell'elettronica da trattenimento, fra cui Dual, Nordmende e Telefunken Fernseh und Rundfunk GmbH.

SENTENZA › Sull'oggetto del contendere

punto 7
Il sistema SABA appare un sistema di distribuzione uniforme per l'intero territorio della Comunità. Esso comprende nella Repubblica federale di Germania, con Berlino-Ovest, una rete di grossisti e di dettaglianti specializzati, gli uni e gli altri autorizzati dalla SABA, e negli altri Stati membri (salvo l'Irlanda), dei concessionari esclusivi e dettaglianti specializzati, mentre i concessionari esclusivi per l'Italia e per il Regno Unito sono affiliate alla SABA.
punto 8
Questo sistema consta di una serie di contratti e di accordi fra la SABA e i vari distributori della rete, che corrispondono ai seguenti accordi-tipo: il contratto di distribuzione selettiva dei grossisti specializzati SABA per la Comunità economica europea (SABA-EG-Vertriebsbindungsvertrag SABA-Fachgroßhändler) (in prosieguo: « contratto grossisti »); l'accordo di collaborazione SABA (SABA-Kooperationsvertrag) (in prosieguo: « accordo di collaborazione ») che ha ad oggetto in particolare gli obblighi in fatto di promozione dei grossisti SABA in Germania che si riforniscono direttamente presso la SABA; il contratto di distribuzione selettiva dei dettaglianti specializzati SABA per la Comunità economica europea (SABA-EG-Vertriebsbindungsvertrag SABAFacheinzelhändler) (in prosieguo: « contratto dettaglianti specializzati »); l'accordo SABA « Fair Service » che disciplina la SABA e i dettaglianti autorizzati al servizio riparazioni in garanzia per i prodotti SABA.
punto 9
Per quel che riguarda gli obblighi di promozione summenzionati, l'accordo di collaborazione obbliga i grossisti specializzati in Germania, che si riforniscono direttamente presso la SABA ad offrire la gamma completa dei prodotti SABA ed a concordare con la SABA, all'inizio di ogni anno, il fatturato annuo, che implica l'impegno a rispettare le previsioni di vendita, tanto qualitative quanto quantitative.
punto 10
Il sistema di distribuzione SABA ha provocato le rimostranze della Metro da quando questa, che aveva chiesto alla SABA l'ammissione come grossista per la distribuzione dell'eletronica da trattenimento, è stata esclusa per il motivo che non possedeva i requisiti del grossista autorizzato SABA.
punto 11
Con decisione 15 dicembre 1975 (GU L 28, pag. 19), la Commissione si è pronunziata su una precedente versione dei contratti che costituiscono il sistema SABA. Con questa decisione essa ammetteva che talune clausole di detti contratti non ricadevano sotto il divieto dell'art. 85, n. 1, del trattato, mentre altre disposizioni di detti contratti fruivano dell'esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3. Il ricorso della Metro contro detta decisione veniva respinto con sentenza 25 ottobre 1977 (Metro, 26/76, Racc. pag. 1875, in prosieguo: « Metro I »).
punto 12
I vari accordi che costituiscono il sistema SABA attuale corrispondono essenzialmente a quelli del vecchio sistema SABA, eccezion fatta per talune modifiche che riguardano in particolare il procedimento per l'autorizzazione di distributori qualificati. Mentre il procedimento contemplato nell'ambito del vecchio sistema era caratterizzato dalla facoltà per la SABA di decidere se un commerciante possedesse i requisiti per essere autorizzato, il nuovo procedimento consente a tutti i grossisti specializzati SABA di autorizzare direttamente come dettaglianti specializzati SABA, i commercianti in possesso dei requisiti prescritti, e di rifornirli di merci. Inoltre i grossisti, anche se non hanno concluso l'accordo di collaborazione e quindi non sono riforniti direttamente dalla SABA, possono farsi rifornire da altri grossisti autorizzati dopo essersi uniformati ai criteri del « contratto grossisti ».
punto 13
Con lettera 2 luglio 1979, la SABA chiedeva alla Commissione di esentare i contratti che costituiscono il sistema di distribuzione SABA dall'applicazione dell'art. 85, n. 1, del trattato, prorogando l'esenzione concessa con la decisione del 1975, la cui validità scadeva il 21 luglio 1980. Dopo due comunicazioni di addebiti, che inducevano la SABA a modificare come si è detto il proprio sistema di accordi, il 21 dicembre 1983 la Commissione adottava la decisione di cui è causa.
punto 14
Con questa decisione, la Commissione dichiarava non applicabili, ai sensi del n. 3, dell'art. 85, n. 1 di detto articolo al « contratto grossisti », all'accordo di collaborazione SABA e al « contratto dettaglianti specializzati », mentre decideva di non intervenire, a norma dell'art. 85, n. 1, nei confronti dell'accordo SABA « Fair Service ». Essa obbligava inoltre la SABA a farle annualmente, a partire dal 31 dicembre 1984, una relazione sui casi in cui avesse rifiutato o revocato a un grossista o a un dettagliante in qualifica di « distributore SABA », ed ha ordinato nei suoi confronti la sospensione delle consegne, oppure in cui avesse chiesto di controllare i registri di vendita di un distributore SABA.
punto 15
La Metro chiede, a norma dell'art. 173 del trattato, l'annullamento della decisione impugnata nella parte in cui questa concede, ai sensi dell'art. 85, n. 3, l'esenzione agli accordi che costituiscono il sistema SABA.
punto 16
Nella presente causa, il governo del Regno Unito è intervenuto a sostegno della Metro, mentre la SABA e il governo della Repubblica federale di Germania sono intervenuti a sostegno della Commissione.
punto 17
Per quel che riguarda i particolari del sistema SABA e della decisione impugnata dalla Commissione nonché i fatti, i mezzi e gli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono menzionati in prosieguo solo nei limiti necessari per l'iter logico della Corte.

SENTENZA › Sulla ricevibilità

punto 18
Solo la SABA sostiene che il ricorso è irricevibile. Essa deduce che la Metro non è riguardata direttamente e individualmente dalla decisione ch'essa impugna, poiché questa non è stata emanata su domanda della Metro ai sensi dell'art. 3, n. 2, leu. b) del regolamento n. 17.
punto 19
È opportuno ricordare che, secondo l'art. 173, 2o comma, del trattato, le persone fisiche o giuridiche possono proporre ricorso d'annullamento avverso le decisioni di cui siano destinatarie o avverso le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione adottata nei confronti di un terzo, la riguardano direttamente ed individualmente. Poiché la Metro non è destinataria della decisione impugnata, si deve accertare se questa riguardi la Metro direttamente ed individualmente.
punto 20
Dalla costante giurisprudenza emerge che i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere di essere riguardati ai sensi dell'art. 173, 2o comma, solo se la decisione li colpisce a motivo di determinate qualità loro particolari o di una situazione di fatto che li contraddistingua rispetto a chiunque altro e, per questo motivo, li individui in modo anologo al destinatario (sentenza 28 gennaio 1986 Cofaz, 169/84, Race. 1986, pag. 391).
punto 21
In proposito si deve ricordare anzitutto che le domande della Metro di essere ammessa come grossista nel sistema SABA sono state respinte.
punto 22
È d'uopo rilevare inoltre che la Metro, in diverse lettere, dal febbraio del 1983 e, in seguito in esito alla pubblicazione dell'avviso nel quale la Commissione manifestava l'intenzione di concedere alla SABA l'esenzione a norma dell'art. 19, n. 3, del regolamento n. 17 (GU C 140 del 28.5.1983, pag. 3) ha sollevato obiezioni. La Commissione ha ammesso il legittimo interesse della Metro a presentare osservazioni, ai sensi dell'art. 19, n. 3, del regolamento summenzionato ed ha dichiarato che sono appunto le obiezioni della Metro quelle che vengono disattese nella parte I. C della decisione impugnata. Questa tiene ferme, nonostante talune modifiche della versione originale degli accordi SABA, le particolarità del sistema di distribuzione criticate dalla Metro nel procedimento amministrativo.
punto 23
Stando così le cose, la Metro va considerata direttamente ed individualmente riguardata ai sensi dell'art. 173, 2o comma, del trattato, dalla decisione impugnata. Il ricorso è quindi ricevibile.

SENTENZA › Nel merito

punto 24
A sostegno della domanda, la Metro deduce sei mezzi. I cinque primi mezzi riguardano lo sviamento di potere che sarebbe stato commesso dalla Commissione per avere: omesso di tener conto delle condizioni fissate dalla Corte nella sentenza Metro I; trasgredito le condizioni poste dall'art. 85, n. 3, per la concessione dell'esenzione; omesso di tener conto dell'applicazione pratica degli accordi SABA; preso in considerazione, ai fini dell'esenzione, dati limitati, incompleti e superati; autorizzato lo sfruttamento abusivo, da parte della SABA e del gruppo di cui essa fa parte, di una posizione dominante sul mercato dell'elettronica.
punto 25
Il sesto mezzo, che è opportuno esaminare per primo, riguarda l'incompetenza della Commissione, che avrebbe concesso l'esenzione a norma dell'art. 85, n. 3, senza la notifica prescritta della disciplina vigente.

SENTENZA › Nel merito › 1. La mancata notifica (sesto mezzo)

punto 26
La Metro deduce che, tenuto conto delle rilevanti modifiche apportate dalla SABA al sistema originale, la decisione impugnata non costituisce una semplice proroga dell'esenzione iniziale, bensì un'esenzione nuova. In assenza di notifica ufficiale del sistema modificato, a norma dell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 17, la Commissione non sarebbe stata competente a concedere alla SABA l'esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3, del trattato. In ogni caso l'applicazione pratica del sistema SABA si discosterebbe notevolmente dalle clausole notificate inizialmente e dalle clausole dei nuovi accordi tipo.
punto 27
La Commissione contesta che una nuova notifica ufficiale fosse necessaria nella fattispecie, perché non si trattava di un'esenzione nuova, ma solo del rinnovo, con taluni emendamenti e modifiche, di un'esenzione ora emendato e modificato. In questo caso la notifica primitiva del sistema SABA varrebbe anche per le modifiche e gli emendamenti successivi, che le sarebbero stati comunicati ufficiosamente.
punto 28
L'art. 4, n. 1, del regolamento n. 17 dispone: « 1. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate, di cui all'art. 85, § 1 del trattato, intervenuti dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, e per i quali le imprese interessate intendono avvalersi dell'art. 85, § 3, devono esser notificati alla Commissione. Fino a quando non siano stati notificati, la dichiarazione di cui all'art. 85, § 3, non può esser rilasciata. »
punto 29
Viceversa l'art. 8, n. 2, stabilisce che: « la dichiarazione può essere rinnovata su domanda, qualora continuino a sussistere le condizioni previste dall'art. 85, § 3 del trattato ». In questo caso, basta la comunicazione delle modifiche apportate nonché la semplice domanda di rinnovo.
punto 30
È quindi opportuno accertare se la domanda di esenzione della SABA in data 2 luglio 1979, inviata mediante una semplice lettera, riguardi un'esenzione del tutto nuova oppure il semplice rinnovo dell'esenzione che le era stata concessa con decisione 15 dicembre 1975, n. 76/159.
punto 31
Come si è detto sopra, la nuova versione degli accordi SABA non si differenzia in linea di massima dalla versione precedente, debitamente notificata nel 1972 e nel 1974, eccezion fatta per qualche modifica che ha implicato in particolare la semplificazione del procedimento per l'autorizzazione dei distributori SABA, rispetto a quello che la presentazione di una semplice domanda accompagnata dalle modifiche progettate dalla SABA era sufficiente per porre la Commissione in grado di adottare una decisione circa la proroga dell'esenzione del sistema SABA, ai sensi dell'art. 8, n. 2 del regolamento n. 17.
punto 32
La censura della Metro secondo la quale l'applicazione pratica del sistema SABA si scosterebbe molto dalle clausole inizialmente notificate nonché dalle clausole dei nuovi accordi tipo non è pertinente. La tesi della Metro infatti, se risultasse fondata, potrebbe giustificare il rifiuto o la revoca dell'esenzione; essa non può tuttavia rendere necessaria una nuova notifica.
punto 33
Ciò premesso, il mezzo va disatteso.

SENTENZA › Nel merito › 2. Le condizioni fissate nella sentenza Metro I (primo mezzo)

punto 34
Le considerazioni della Corte invocate dalla Metro sono le seguenti. In primo luogo, rilevando la regolarità dell'esenzione inizialmente concessa alla rete SABA, la Corte ha precisato « la situazione potrebbe essere diversa se, specie con il moltiplicarsi dei sistemi di distribuzione selettiva di contenuto analogo a quello della SABA, i grossisti con ‘self service ’ venissero effettivamente eliminati come distributori nel settore dell'elettronica per dilettanti » (n. 50), ed ha inoltre dichiarato espressamente « spetterà però alla Commissione vegliare a che la rigidità di questa struttura » (la struttura dei prezzi) « non venga accresciuta, fenomeno possibile se si moltiplicassero le reti di distribuzione selettiva per la distribuzione dello stesso prodotto » n 22).
punto 35
Orbene, secondo la Metro, la struttura della concorrenza sul mercato dei prodotti elettronici destinati al consumo si sarebbe profondamente modificata dal 1975. In particolare, il numero dei sistemi di distribuzione selettiva attuati dai principali produttori tanto sul mercato tedesco quanto sul mercato comunitario sarebbe notevolmente aumentato. Attualmente, accanto ai sistemi debitamente notificati alla Commissione ed a quelli per i quali è stata presentata domanda d'esenzione a norma dell'art. 85, n. 3, esisterebbero numerose altre reti di distribuzione selettiva analoghe non notificate, che ostacolerebbero del pari il rifornimento diretto dei grossisti « self service » come la Metro.
punto 36
La Metro sostiene che, concedendo una nuova esenzione con la decisione impugnata, la Commissione ha omesso di tener conto di questi mutamenti, benché la sentenza Metro I le avesse imposto l'obbligo di farlo. La Commissione avrebbe in particolare dovuto prendere in considerazione tutti i sistemi di distribuzione selettiva, compresi i sistemi detti « semplici », che non hanno altro scopo di quello di riservare la consegna delle merci ai commercianti specializzati o ai commercianti che dispongono di reparti specializzati.
punto 37
La Commissione ricorda anzitutto che, secondo la sentenza Metro I, i sistemi di distribuzione selettiva rappresentano « uno degli elementi di concorrenza conformi all'art. 85, n. 1, purché la scelta dei rivenditori avvenga secondo criteri oggettivi di indole qualitativa, riguardanti la qualificazione professionale del rivenditore, del suo personale, dei suoi impianti, questi requisiti siano richiesti indistintamente per tutti i rivenditori potenziali e vengano valutati in modo non discriminatorio ». Di conseguenza, la Commissione non avrebbe alcun potere per impedire l'instaurazione di questi sistemi « semplici » di distribuzione selettiva. L'aumento del numero di siffatti sistemi sarebbe quindi irrilevante nel contesto dell'art. 85, n. 1. Al contrario, l'esistenza di questi sistemi dovrebbe venire presa in considerazione nel valutare la possibilità di applicare l'art. 85, n. 3.
punto 38
Su questo punto la Commissione deduce che, nel rinnovare l'esenzione del sistema SABA, essa era certa che su quel mercato non esisteva alcuna rete di distribuzione selettiva di contenuto anologo a quello della SABA; in particolare, l'accordo di collaborazione che obbliga i grossisti a concordare programmi di vendita vincolanti costituirebbe un aspetto unico del sistema SABA. Su un totale di tredici sistemi di distribuzione selettiva funzionanti nella Comunità in questo settore, e notificati alla Commissione, quattro implicherebbero unicamente l'obbligo di rifornire i rivenditori specializzati, obbligo che non ricadrebbe sotto l'art. 85, n. 1. Per i nove altri sistemi sarebbe stata necessaria l'esenzione a norma dell'art. 85, n. 3, ma nessuno di essi implicherebbe obblighi di promuovere la distribuzione o di collaborare paragonabili a quelli del sistema SABA.
punto 39
È opportuno precisare che, come la Metro sostiene e la Commissione ammette, la seconda, nell'esaminare la domanda della SABA di rinnovo dell'esenzione concessa nel 1975, dovrebbe controllare se la situazione concorrenziale su quel mercato non fosse mutata in modo tale che le condizioni poste per la concessione dell'esenzione non erano più soddisfatte.
punto 40
È opportuno ricordare che, benché i sistemi di distribuzione selettiva « semplici » possono costituire, secondo la giurisprudenza della Corte, un aspetto della concorrenza conforme all'art. 85, n. 1 del trattato, la restrizione o l'eliminazione della concorrenza può tuttavia prodursi qualora l'esistenza di un certo numero di siffatti sistemi non lasci posto ad altre forme di distribuzione imperniate su una politica concorrenziale di natura diversa o si risolve nella rigidità della struttura dei prezzi non compensata da altri fattori concorrenziali fra articoli della stessa marca e dall'esistenza di una concorrenza effettiva tra marche diverse.
punto 41
Di conseguenza, l'esistenza di un gran numero di sistemi di distribuzione selettiva per un determinato prodotto non consente, di per sé, di concludere che la concorrenza è ristretta o alterata. L'esistenza di questi sistemi non è nemmeno determinante per la concessione o per il rifiuto dell'esenzione a norma dell'art. 85, n. 3, in quanto il solo aspetto da prendere in considerazione sotto questo profilo sono le ripercussioni effettive dell'esistenza di siffatti sistemi sulla situazione concorrenziale. Perciò, la quota di mercato deteminata dai sistemi di distribuzione selettiva nel settore dei televisori a colori, cui la Metro si richiama, non può di per sé essere considerata elemento che osti alla concessione dell'esenzione.
punto 42
Ne consegue che l'aumento del numero dei sistemi di distribuzione selettiva « semplici » successivamente alla concessione dell'esenzione, non dev'essere preso in considerazione nell'esaminare la domanda di rinnovo dell'esenzione stessa, salvo il caso particolare in cui il mercato rilevante fosse già talmente rigido e strutturato che l'elemento di concorrenza inerente ai sistemi « semplici » non sia sufficiente per conservare una concorrenza efficace. La Metro non è riuscita a dimostrare l'esistenza di una siffatta situazione particolare nel caso concreto.
punto 43
Per quel che riguarda le ripercussioni sul mercato dell'esistenza di sistemi di distribuzione selettiva diversi dai sistemi semplici, la Commissione si è basata, per prorogare l'esenzione, sulla quota di mercato relativamente modesta determinata dal sistema SABA, nonché sulla circostanza che questo differisce dai sistemi semplici solo negli obblighi di promozione. Così facendo essa non ha esercitato erroneamente il potere discrezionale di cui dispone per valutare, nell'ambito dell'art. 85, n. 3, il contesto nel quale si colloca il sistema SABA.
punto 44
È vero che la Metro ha inoltre sostenuto che, per effetto della proliferazione dei sistemi di distribuzione selettiva, la concorrenza mediante i prezzi è diminuita molto rispetto al 1975, tuttavia questo assunto non trova conferma nel fascicolo. Emerge infatti dagli studi e dalle informazioni fornite dalla Commissione e dalla SABA che sul mercato tedesco si registrano differenze di prezzo notevoli, non solo tra le marche di diversi prodotti, ma anche nell'ambito della stessa marca. Ne risulta, a tutti gli effetti, che per il momento non si può parlare affatto di accresciuta rigidità della struttura dei prezzi.
punto 45
La Corte ha poi ammesso a questo proposito nella sentenza Metro I che una certa limitazione della concorrenza mediante i prezzi deve considerarsi inerente a qualsiasi sistema di distribuzione selettiva, dato che i prezzi praticati dai commercianti specializzati restano necessariamente entro un bidente meno largo di quello che ci si potrebbe aspettare nell'ipotesi di concorrenza tra commercianti specializzati e commercianti non specializzati. Essa ha dichiarato che questa limitazione è compensata da una concorrenza fondata sulla qualità delle prestazioni fornite ai clienti, che non sarebbe normalmente possibile se non vi fosse un margine di utile adeguato che consentisse di sopportare le maggiori spese causate da queste prestazioni.
punto 46
Pertanto, il mezzo della Metro relativo all'andamento dei sistemi di distribuzione selettiva nel settore dell'elettronica da trattenimento va respinto.
punto 47
La censura relativa alla scomparsa di altri canali di distribuzione sarà esaminata nel contesto del secondo mezzo.

SENTENZA › Nel merito › 3. Ipresupposti per l'applicazione dell'art. 85, n. 3 (secondo mezzo)

punto 48
Le censure formulate dalla Metro vertono più precisamente sui seguenti punti: il sistema SABA non sarebbe indispensabile, tenuto conto della natura dei prodotti; il consumatore non ne trarrebbe alcun vantaggio; il sistema fornirebbe alla SABA la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti.
punto 49
La Commissione ribatte che gli elementi del sistema SABA che ricadono sotto l'art. 85, n. 1, cioè gli obblighi per i rivenditori di promuovere la vendita dei prodotti SABA, soddisfano appieno le condizioni per l'esenzione dell'art. 85, n. 3, giacché gli effetti vantaggiosi del sistema nei confronti della concorrenza sono più rilevanti degli effetti negativi.
punto 50
La SABA deduce che i vari elementi del suo sistema di distribuzione si giustificano col progresso tecnico nel settore dell'elettronica da trattenimento e giovano agli interessi dei consumatori. Vi sarebbe poi una concorrenza piuttosto vivace fra i produttori europei e tra questi e i produttori giapponesi. La SABA non sarebbe quindi in grado di condurre una politica di prezzi elevati o di impedire di proposito le importazioni parallele.
punto 51
Secondo il governo tedesco, il distributore non deve poter imporre al produttore la propria strategia di vendita. Spetterebbe invece al secondo la scelta dei canali di distribuzione adatti per il consumatore. La libertà di scelta di questo sarebbe attualmente garantita dalla molteplicità dei fornitori europei e giapponesi che si servono di sistemi di distribuzione diversi. Nella Repubblica federale di Germania, il commercio all'ingrosso « self service » non sarebbe escluso, in modo generale, dalla distribuzione dei prodotti in esame.
punto 52
E opportuno ricordare anzitutto che il sistema SABA che ha dato origine al presente ricorso corrisponde in sostanza al sistema su cui verteva la sentenza Metro I, salvo per quanto riguarda determinate modifiche che hanno reso il sistema meno restrittivo di prima. La Commissione aveva quindi buone ragioni per partire dal presupposto che, a prima vista e salvo prova contraria, il sistema SABA attuale era idoneo non meno del precedente a fruire dell'esenzione.
punto 53
Per quel che riguarda la natura dei prodotti, la Metro sostiene che, mentre per determinati prodotti complicati come i sistemi HIFI, taluni consumatori possono aver bisogno d'informazioni, l'acquisto di televisori non richiede affatto il parere di specialisti, dato l'alto livello di qualità, di affidabilità e di standardizzazione di questi apparecchi. Orbene, questi costituirebbero più di due terzi della produzione totale dell'elettronica da trattenimento nella Comunità.
punto 54
È opportuno osservare che, come la Corte ha affermato nella sentenza Metro I, l'esistenza di canali di distribuzione differenziati adattati alle caratteristiche proprie dei vari produttori e alle esigenze delle varie categorie di consumatori è in particolare indicata nel settore dei beni di consumo durevoli, di alta qualità e tecnicità, nel quale un numero relativamente ristretto di produttori, grandi e medi, offre una gamma variata di apparecchi facilmente intercambiabili. Siffatti prodotti possono effettivamente aver bisogno di un servizio di vendita e post-vendita specialmente adeguato alle loro caratteristiche e connesso alla distribuzione.
punto 55
Per quel che riguarda i televisori a colori, la Commissione, la SABA e il governo tedesco hanno addotto in modo convincente che la complessità della tecnica in esame è attualmente tale da giustificare una rete di distribuzione formata da grossisti e dettaglianti specializzati. Con ragione, queste parti hanno ricordato le varie possibilità d'uso dei televisori grazie alle innovazioni tecniche per quanto riguarda la combinazione dei televisori con altri apparecchi, complementari o accessori.
punto 56
Di conseguenza, la censura della Metro relativa all'inutilità delle restrizioni contemplate dal sistema SABA, tenuto conto della natura dei prodotti, va disattesa.
punto 57
La Metro sostiene poi che, in contrasto con le condizioni di cui all'art. 85, n. 3, i consumatori non potranno trarre alcun vantaggio o utile dal funzionamento del sistema SABA. Al contrario, questo avrebbe l'effetto di limitare la scelta del consumatore. Sarebbe una caratteristica del mercato dell'elettronica di trattenimento il fatto che la domanda del consumatore sia attirata dai distributori « cash and carry » (pagate e portate via) come la Metro e tenda ad abbandonare i negozi classici che vendono a prezzi uniformemente alti e che tengono solo una gamma limitata di prodotti.
punto 58
La Metro deduce che la tendenza dei consumatori a rifornirsi presso distributori « cash and carry » non può tuttavia continuare a manifestarsi sul mercato in esame dato l'effetto combinato dei sistemi di distribuzione selettiva di cui si valgono i principali produttori di articoli elettronici, effetto reso rilevante dalla concentrazione sul mercato di detti articoli che sarebbe aumentata notevolmente dal 1975.
punto 59
È opportuno trattare di questa censura, che si basa essenzialmente sul fenomeno della concentrazione sul mercato in esame, in occasione dell'esame del quinto mezzo relativo all'abuso di posizione dominante.
punto 60
La Metro sostiene pure che la decisione impugnata contribuisce ad eliminare interamente la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in esame. I grossisti « self service » non sarebbero in grado di rifornirsi di prodotti delle principali marche dei prodotti dell'elettronica da trattenimento di prima qualità, in particolare di materiale video e di televisori, a causa del rifiuto di fornirli dei principali produttori, rifiuto motivato dalle considerazioni che essi non possiederebbero i requisiti del sistema di distribuzione del singolo produttore.
punto 61
La metro ammette che in teoria essa potrebbe adeguarsi alle esigenze dei vari sistemi di distribuzione selettiva. Tuttavia questo adeguamento la obbligherebbe ad abbandonare la sua politica commerciale, ed a trasformarsi in una catena di negozi di natura completamente diversa.
punto 62
La Commissione ricorda di non avere alcun potere per intervenire nei confronti di sistemi di distribuzione semplici che siano conformi ai criteri elaborati dalla giurisprudenza. Tenuto conto della grande varietà di forme di distribuzione sul mercato in esame, la conservazione o anche la proliferazione di sistemi di distribuzione analoghi a quello della SABA non potrebbe far sì che i grossisti « self service » siano esclusi dalla concorrenza su detto mercato.
punto 63
Sotto il profilo pratico, la Commissione segnala inoltre che la Metro è esclusa solo dalla distribuzione dei prodotti di tre sistemi semplici e di quattro sistemi che implicano altri obblighi. D'altro canto, esisterebbero importanti produttori che distribuiscono i loro articoli senza effettuare alcuna selezione.
punto 64
Si deve anzitutto dire che la circostanza che la Metro non possa rifornirsi direttamente di prodotti SABA non costituisce un'eliminazione della concorrenza ai sensi dell'art. 85, n. 3, se la Metro od altri grossisti « self service » sono in grado di vendere articoli dell'elettronica da trattenimento, come — in particolare — i televisori a colori, forniti da altri produttori.
punto 65
Come la Corte ha ricordato nella sentenza Metro I, i poteri attribuiti alla Commissione dell'art. 85, n. 3, dimostrano che le esigenze inerenti alla conservazione di una concorrenza efficace possono conciliarsi con la salvaguardia di scopi di natura diversa e che, a questo scopo, talune restrizioni della concorrenza sono ammissibili qualora siano indispensabili per il raggiungimento di questi scopi e non si risolvano nell'eliminare la concorrenza in una parte sostanziale del mercato comune. Siffatta eliminazione non può avvenire se il canale di distribuzione in esame sussiste accanto a forme di distribuzione imperniate su una politica concorrenziale di natura diversa.
punto 66
La Metro non ha tuttavia dimostrato che non esistano più sul mercato in esame altre forme di distribuzione di natura diversa, come i grossisti « self service ». Così stando le cose, la censura relativa all'eliminazione della concorrenza non può essere accolta.
punto 67
Pertanto, il mezzo relativo allo sviamento di potere nell'applicare l'art. 85, n. 3, del trattato va disatteso, nella parte in cui è basato sulla natura dei prodotti in esame e sull'eliminazione della concorrenza.

SENTENZA › Nel merito › 4. L'attuazione pratica degli accordi SABA (terzo mezzo)

punto 68
La Metro sostiene che la SABA ha abusato dell'esenzione che le era stata concessa nel 1975. In effetti, le modalità dell'attuazione pratica del sistema SABA si scosterebbero notevolmente dalle condizioni poste dagli accordi SABA, cosicché il sistema sarebbe divenuto puramente fittizio e i criteri che esso contiene sarebbero stati applicati in modo discriminatorio. D'altro canto, la Commissione non avrebbe fornito alcuna indicazione circa i reclami pervenuti a proposito del funzionamento del sistema SABA, né circa l'indagine da essa effettuata sul modo in cui il sistema SABA era stato attuato.
punto 69
Il governo britannico, il quale condivide il parere della Metro su questo punto, sostiene che, onde evitare la possibilità di abusi nel procedimento di ammissione al sistema SABA, il diritto di autorizzare i rivenditori dovrebbe venir attribuito non solo ai grossisti, ma anche ai dettaglianti SABA.
punto 70
La SABA contesta la tesi della Metro su questo punto, pur ammettendo che l'obbligo imposto dagli accordi SABA di tener l'intera gamma sarebbe subordinato alla possibilità di immagazzinare e di esporre i prodotti SABA di cui dispone il dettagliante specializzato.
punto 71
La Commissione contesta che i criteri di ammissione alla rete SABA siano stati applicati in modo arbitrario. Essa dichiara di aver condotto delle indagini tanto sulla prassi seguita dalla SABA, quanto sulla condotta di determinati grossisti e dettaglianti della stessa. Benché le indagini abbiano rivelato taluni casi isolati nei quali la prassi non corrispondeva all'applicazione corretta del sistema notificato, nulla avrebbe consentito di supporre che il sistema sia stato sistematicamente applicato in modo discriminatorio.
punto 72
Si deve ricordare anzitutto che, come la Corte ha deciso nella sentenza 25 ottobre 1983 (AEG, 107/82, Racc. pag. 3151), la prassi del produttore consistente nel rifiutare di autorizzare dei distributori che rispondono ai criteri qualitativi del sistema di distribuzione selettiva deve considerarsi illecita. Siffatta prassi costituisce quindi la prova dell'illecita applicazione del sistema, qualora la frequenza dei rifiuti illeciti sia sufficiente per escludere che si tratti di casi isolati, non costitutivi di un comportamento sistematico.
punto 73
Nella fattispecie, le informazioni fornite dalla Commissione circa il risultato delle indagini che essa ha condotto non sono state contraddette con sufficiente precisione per dimostrare che il rifiuto di ammettere distributori nonostante i criteri del sistema SABA non sarebbe un fenomeno limitato a casi sporadici. Il sussistere di detti rifiuti non basta quindi per obbligare la Commissione a revocare l'esenzione già concessa o desistere dalla proroga dell'esenzione stessa.
punto 74
Si deve quindi concludere che le asserzioni della Metro su questo punto sono infondate e che il mezzo va pertanto disatteso.

SENTENZA › Nel merito › 5. Il riferimento a dati limitati, incompleti e superati (quarto mezzo)

punto 75
A sostegno di questo mezzo, la Metro deduce che la Commissione non ha tenuto conto delle effettive conseguenze economiche dell'applicazione del sistema SABA nell'intero mercato comune. In particolare essa non avrebbe adeguatamente accertato i fatti. La relazione Mackintosh, al quale si è richiamata dinanzi alla Corte, non potrebbe costituire una base adeguata per la decisione litigiosa, giacché questa è stata adottata prima che la relazione fosse stesa.
punto 76
Anche il governo britannico sostiene che la Commissione non ha sufficientemente studiato la situazione del mercato. Per questo motivo essa non avrebbe potuto tener conto delle modifiche della struttura generale della distribuzione dei prodotti in esame, modifiche che emergerebbero tra l'altro da una relazione nell'esistenza e sull'applicazione dei sistemi di distribuzione selettiva nel Regno Unito, che il governo britannico ha prodotto dinanzi alla Corte.
punto 77
A questo proposito è opportuno osservare che la decisione impugnata si basa su dati precisi per quanto riguarda tanto la posizione della SABA sul mercato, quanto la struttura della distribuzione in generale. Se ciò non bastasse, la Commissione ha spiegato in modo convincente che disponeva allora di elementi di fatto sufficienti per valutare il contesto economico del sistema SABA, in particolare in esito ad un'indagine condotta dai suoi uffici sulle pratiche restrittive nel mercato in esame.
punto 78
Alla luce di queste circostanze, la Commissione poteva rifarsi, dinanzi alla Corte, ai dati della relazione Mackintosh, stesa nel febbraio del 1984, per quanto riguarda la situazione della concorrenza nell'industria dell'elettronica da trattenimento nella CEE. Va precisato in proposito che la Metro non assume che la decisione impugnata sia insufficientemente motivata, bensì che essa si basa su elementi di fatto insufficienti. L'esame condotto dalla Corte sui fatti addotti dalle parti e citati nelle relazioni che esse hanno prodotto, non ha tuttavia portato alla conclusione che così stiano le cose. Il mezzo va quindi disatteso.

SENTENZA › Nel merito › 6. L'abuso di posizione dominante ad opera di un gruppo d'imprese (quinto mezzo)

punto 79
A sostegno di questo mezzo, la Metro deduce che le imprese del gruppo Thomson-Brandt, di cui fa parte la SABA, costituiscono un'entità economica unica che detiene una posizione dominante sul mercato dell'elettronica da trattenimento in generale e su quello dei televisori a colori e dei magnetoscopi in particolare, e ciò in una parte sostanziale del mercato comune. Organizzando il suo sistema di distribuzione e rifiutando di rifornire la Metro, la SABA avrebbe sfruttato questa posizione in modo abusivo.
punto 80
Nell'ambito di questo mezzo, si deve pure esaminare la censura della Metro secondo la quale la concentrazione sul mercato in esame sarebbe aumentata considerevolmente dal 1975. Questo aumento sarebbe stato determinato in particolare dallo sviluppo sul mercato tedesco del gruppo Thomson-Brandt. Le imprese tedesche di questo gruppo, cioè la SABA, la Telefunken, la Nordmende e la Dual, non potrebbero più considerarsi in concorrenza fra loro, data la loro collaborazione sul piano della produzione e l'accentramento della loro direzione ed amministrazione. A causa delle sue partecipazioni, la Thomson-Brandt occuperebbe oggi il primo posto sul mercato tedesco dei televisori a colori (circa il 27% nel 1983), nonché sui mercati francese ed italiano in questo settore (34% e 27%, rispettivamente). Il movimento di concentrazione di questo settore si sarebbe quindi risolto nella preponderanza di due grandi gruppi, Thomson-Brandt e Philips-Grundig.
punto 81
Il governo britannico si associa a queste ultime considerazioni. Esso sostiene che le conseguenze dell'applicazione del sistema SABA per la struttura della concorrenza non sono le stesse del 1975, dato lo sviluppo del gruppo Thomson-Brandt.
punto 82
La Commissione ribatte che le varie imprese del gruppo Thomson-Brandt dispongono di reti separate per la distribuzione dei loro prodotti e sono indipendenti sotto il profilo della politica commerciale. Di conseguenza, si dovrebbe considerare isolatamente la posizione della SABA sul mercato per accertare se vi sia una posizione dominante. Orbene, la SABA non deterrebbe, per quel che riguarda i televisori a colori, che il 3% del mercato comunitario e il 7,5% del mercato tedesco. Essa non disporrebbe quindi di una posizione dominante.
punto 83
Pur ammettendo che concentrazione orizzontale sul mercato in esame sia recentemente aumentata, la Commissione contesta che questa abbia inciso sulla struttura della concorrenza. Le varie imprese del gruppo Thomson-Brandt continuerebbero infatti ad essere in concorrenza fra loro, quanto meno per quel che riguarda la distribuzione dei loro prodotti. Su nessuno dei mercati dei prodotti dell'elettronica da trattenimento, la posizione della SABA o del gruppo Thomson-Brandt sarebbe tale da porli in grado di eliminare la concorrenza.
punto 84
Di fronte ai dati precisi forniti dalla Commissione, si deve osservare anzitutto che la Metro non ha fornito elementi tali da consentire alla Corte di concludere che le imprese del gruppo Thomson-Brandt non solo sono collegate sotto il profilo del capitale, ma seguono inoltre una politica di mercato coordinata secondo le direttive della capo gruppo o secondo uno schema concordato fra di esse. In mancanza di questa prova, la Corte deve partire dal principio che la SABA gode, nel campo della distribuzione dei suoi prodotti, di autonomia nei confronti della società-madre e delle altre imprese del gruppo.
punto 85
Per quanto riguarda la posizione della SABA sul mercato tedesco, si deve ribadire, in base agli elementi forniti dalle parti, che almeno 18 produttori sono presenti sul mercato dei televisori a colori, principale prodotto in questione nella fattispecie, mentre la quota della SABA non raggiunge il 10%. Quindi, anche prendendo in considerazione il settore nel quale la quota di mercato della SABA è maggiore, vale a dire considerando come mercato rilevante il mercato tedesco dei televisori a colori, questa quota di mercato è troppo modesta per potersi considerare un indizio di posizione dominante sul mercato.
punto 86
La Corte ha già rilevato nella sentenza Metro I che se la quota di mercato detenuta da un'impresa non costituisce necessariamente il solo criterio per l'esistenza di una posizione dominante, si può tuttavia giustamente concludere che quote di mercato così esigue come quella detenuta dalla SABA escludono, in un mercato di prodotti altamente tecnici ma facilmente intercambiabili, a parere della grande maggioranza degli acquirenti, l'esistenza di una posizione dominante, salvo circostanze particolari la cui esistenza non è tuttavia stata provata.
punto 87
Resta da accertare se, come sostengono la Metro e il governo britannico, lo sviluppo del gruppo Thomson-Brandt abbia provocato un tal grado di concentrazione sul mercato dell'elettronica da trattenimento che non sussistono i presupposti per la concessione dell'esenzione, a norma dell'art. 85, n. 3, ad una delle imprese di questo gruppo, nella fattispecie la SABA.
punto 88
Su questo punto va detto anzitutto che l'aumento del grado di concentrazione sul mercato è un fattore di cui si deve tener conto nell'esaminare la domanda di rinnovo dell'esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3 del trattato, qualora detto aumento incida sulla struttura della concorrenza del mercato di cui trattasi. Questo effetto non si ha sempre quando, come nella fattispecie, il movimento di concentrazione avviene nella fase della produzione, mentre gli accordi che la Commissione deve esaminare riguardano la distribuzione dei prodotti. Detta incidenza può tuttavia prodursi, in particolare se il movimento di concentrazione contribuisce ad eliminare la concorrenza sui prezzi o a sopprimere altri canali di distribuzione.
punto 89
Spettava alla Metro fornire gli elementi di fatto atti a dimostrare l'esistenza di una situazione del genere. È tuttavia inevitabile constatare che, viste le informazioni fornite dalla Commissione e dalla SABA, dalle quali emerge che i sistemi di distribuzione delle varie imprese del gruppo Thomson-Brandt ed hanno caratteristiche molto diverse l'uno dall'altro, la Metro non è riuscita a provare che esista un parallelismo nell'applicazione di questi sistemi che si ripercuote sulla struttura della concorrenza nel mercato.
punto 90
A parte ciò, la Commissione poteva prendere in considerazione il fatto che, sul mercato dell'elettronica da trattenimento le imprese del gruppo Thomson-Brandt devono non solo far fronte alla concorrenza del gruppo Philips-Grundig, ma anche a quella di altri produttori come 111, Blaupunkt, Loewe-Opta, Sony ed altri.
punto 91
La Metro non è quindi riuscita a dimostrare che l'asserito aumento della concentrazione a partire dal 1975 abbia inciso sulla concorrenza nella fase della distribuzione dei prodotti dell'elettronica da trattenimento.
punto 92
Da tutto quanto precede si desume che il ricorso va respinto nel suo complesso.

SENTENZA › Sulle spese

punto 93
A norma dell'art. 69, § 2 del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. La Metro è rimasta soccombente e quindi le spese vanno poste a suo carico, ivi comprese le spese della SABA e della Repubblica federale di Germania, che sono intervenute a sostegno della Commissione; il Regno Unito, intervenuto a sostegno della Metro, sopporterà le spese causate dal suo intervento.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (quarta sezione), dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) Sono a carico del Regno Unito le spese causate dal suo intervento. 3) La Metro sopporterà tutte le altre spese.

Firme

Bahlmann O'Higgins Schockweiler Bosco Koopmans Così pronunciato in udienza pubblica a Lussemburgo, il 22 ottobre 1986. Il cancelliere P. Heim Il presidente della quarta sezione K. Bahlmann

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