Sez. U, Sentenza n. 2081 del 14/03/1990 (Rv. 465909 - 01)
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE - SICILIA - RAPPORTI CON LA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE - SICILIA - RAPPORTI CON LA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Nei confronti degli amministratori degli enti locali, la giurisdizione per responsabilità contabile della Corte dei conti, secondo le previsioni degli artt. 261 - 265 del R.d. 3 marzo 1934 n. 383 (sostanzialmente riprodotte, nella regione Sicilia, dagli artt. 250-253 della legge regionale 15 marzo 1963 n. 16), sussiste con esclusivo riguardo agli Atti direttamente ed immediatamente attinenti alla gestione del patrimonio degli enti medesimi, mentre rientra nella giurisdizione del giudice ordinario l'Azione diretta a far valere la loro responsabilità in relazione a comportamenti incidenti solo mediatamente e di riflesso su quel patrimonio (nella specie, con riguardo a rapporto di concessione di pubblico servizio, mancato Esercizio di poteri di vigilanza ed omessa adozione di misure di autotutela). (V 6833/86, mass n 448938).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 261 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 265 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 15/03/1963 num. 16 art. 250, Legge Reg. Sicilia 15/03/1963 num. 16 art. 253 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)