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Sez. 3, Sentenza n. 13259 del 06/06/2006 (Rv. 591111 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Specificità e riferibilità alla sentenza impugnata - Necessità - Rinvio ad atti delle fasi di merito - Sufficienza - Esclusione - Dimostrazione dell'errore di diritto inficiante la sentenza di merito - Necessità - Limiti - Censura su argomentazione non trattata alla sentenza impugnata - Mancata indicazione della censura - Inammissibilità del motivo.
Stato
decisa il 2006-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591111-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, essendo fatto divieto di rinvio ad atti difensivi o a risultanze dei gradi di merito ed essendo estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza che riguardi pronunzie diverse da quella impugnata, e, in particolare, la sentenza di prime cure quando sia impugnata quella d'appello; ne consegue che è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisato se in sede di appello era stata articolata censura in ordine a un aspetto della decisione che non risulti trattato nella sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)