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Sez. 3, Sentenza n. 10719 del 11/08/2000 (Rv. 539523 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CASUALITÀ | Art. 41 cod.pen. - Equivalenza delle cause - Interruzione del nesso causale - Causa prossima idonea da sola a produrre l'evento.
Stato
decisa il 2000-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539523-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CASUALITÀ

In tema di nesso di causalità nell'illecito extracontrattuale, il principio dell'equivalenza delle cause posto dall'art. 41 cod.pen. sta a significare che tutti gli antecedenti in mancanza dei quali l'evento dannoso non si sarebbe verificato, sono causa efficiente di esso, salvo che sia intervenuta una causa prossima idonea da sola a produrlo, la quale interrompe il nesso causale a norma del secondo comma dello stesso art. 41.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)