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Sez. 2, Sentenza n. 11817 del 27/05/2011 (Rv. 618092 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Autonomia rispetto a quello concluso con la notifica del decreto - Sussistenza - Esclusione - Conseguenze in tema di produzione documentale.
Stato
decisa il 2011-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618092-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE

Il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo e si chiude con la notifica del decreto stesso non è autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione di cui all'art. 645 cod. proc. civ.; ne consegue che nel giudizio di opposizione, ove la parte opposta non abbia allegato al fascicolo, nel termine di cui all'art. 184 cod. proc. civ., la documentazione posta a fondamento del ricorso monitorio, tale documentazione può essere utilmente prodotta nel giudizio di appello, non potendosi considerare come nuova. (Principio enunciato in relazione al testo dell'art. 345 cod. proc. civ. come formulato dall'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353, applicabile alla fattispecie "ratione temporis").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 634 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 638 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)