Sez. 5, Sentenza n. 18999 del 19/02/2014 Ud. (dep. 08/05/2014) Rv. 260412 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE | Atti persecutori - Stato di ansia o di paura - Prova - Perizia - Necessità - Esclusione - Ricorso a massime di esperienza - Possibilità.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE
In tema di atti persecutori, ai fini della prova dello stato d'ansia o di paura denunciato dalla vittima del reato, il giudice non deve necessariamente fare ricorso ad una perizia medica, potendo egli argomentare la sussistenza degli effetti destabilizzanti della condotta dell'agente sull'equilibrio psichico della persona offesa, anche sulla base di massime di esperienza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto congrua la motivazione della sentenza impugnata fondata sulla diagnosi del medico di famiglia e sull'accertato uso di ansiolitici per alcuni mesi).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)