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Sez. 2, Sentenza n. 13082 del 09/09/2002 (Rv. 557324 - 01)

POSSESSO - COMPOSSESSO | Bene immobile di proprietà esclusiva di un soggetto - Con possesso di altro soggetto anche ai fini dell'usucapione - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557324-01

POSSESSO - COMPOSSESSO

Su di un immobile di proprietà esclusiva di un soggetto può ben crearsi una situazione di con possesso "pro indiviso" tra lo stesso soggetto proprietario ed un terzo, con il conseguente possibile acquisto, da parte di quest'ultimo, della comproprietà "pro indiviso" dello stesso bene, una volta trascorso il tempo per l'usucapione, nella misura corrispondente al possesso esercitato. Nè tale situazione di compossesso, che consiste nell'esercizio del comune potere di fatto sulla cosa, "in tota et in qualibet parte" della stessa, da parte di due soggetti, esige la esclusione del possesso del proprietario (ché in tal caso si tratterebbe di possesso esclusivo); né richiede che il compossessore effettivo ignori l'esistenza del diritto altrui, non valendo la contraria eventualità ad escludere l'"animus possidendi" che sorregge i comportamenti effettivamente tenuti dal possessore il quale abbia usato della cosa "uti condominus".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1158

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)