Sez. 1, Sentenza n. 3951 del 05/06/1996 Cc. (dep. 25/07/1996) Rv. 205355 - 01
Atti processuali - Documentazione degli atti - Verbale - In genere | Validità - Sottoscrizione sulla copia del dichiarante e del pubblico ufficiale - Necessità - Esclusione - Sottoscrizione sull'originale - Sufficienza.
Atti processuali - Documentazione degli atti - Verbale - In genere
Ai fini della validità di un verbale ai sensi dell'art. 142 cod. proc. pen. a nulla rileva che le sottoscrizioni del dichiarante e del pubblico ufficiale redigente non risultino anche sulla copia depositata dal competente ufficio in prossimità dell'udienza davanti al tribunale del riesame, sia perché è sufficiente che le sottoscrizioni siano presenti sull'originale del verbale, sia perché, così come è lecito omettere, per ragioni di cautela processuale, l'indicazione delle fonti di prova nelle ordinanze applicative di misure cautelari, è parimenti lecito eliminare detta indicazione, anche sotto forma di omissione delle sottoscrizioni del dichiarante e del pubblico ufficiale redigente, nelle copie degli atti depositate ai sensi dell'art. 309, comma ottavo, cod. proc. pen., presso la cancelleria del tribunale del riesame. (Conf. sez. I, 5 giugno 1996 n. 3952, D'Alessandro, e n. 3954, Caterino, non massimate).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 142, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 142, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)