Sez. 3, Sentenza n. 685 del 11/02/2000 Cc. (dep. 31/03/2000) Rv. 216158 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE | Mancato adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato - Impossibilità di adempiere - Dimostrazione - Dichiarazione di fallimento ed ammissione al concordato preventivo - Prova dello stato di insolvenza - Sussistenza - Limiti.
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE
La dichiarazione di fallimento del debitore e la successiva sua ammissione al concordato fallimentare, poi omologato ed eseguito, costituiscono prova dello stato di insolvenza dello stesso e della sua impossibilità di adempiere in maniera integrale le obbligazioni civili nascenti dal reato soltanto entro un breve arco di tempo dall'esaurimento della procedura fallimentare. (Conseguentemente la Corte ha ritenuto che tale impossibilità non si configurasse nel caso in cui il condannato avesse avuto a disposizione oltre trenta anni, considerando possibile in questo caso il ritorno nelle condizioni per fare fronte alle obbligazioni civili nascenti dal reato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 179 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)