Sez. 5, Sentenza n. 14730 del 23/11/1999 Ud. (dep. 29/12/1999) Rv. 215195 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - IN GENERE | Luogo e tempo della comparizione - Innanzi ad ufficio giudiziario deciso in sezioni - Omessa indicazione della sezione - Nullità - Sussistenza - Esclusione.
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - IN GENERE
Non integra nullità del decreto di citazione a giudizio l'erronea indicazione della sezione innanzi alla quale le parti devono comparire, tale indicazione, invero, è prevista dall'art. 132 disp. att. cod. proc. pen., la cui violazione non rientra tra quelle colpite da sanzione di nullità, ai sensi del comma 2 dell'art. 429 stesso codice.
Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 132 com. 1, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 132 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 429 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)