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Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili

Testo in vigore al

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:

Art. 1 Ambito di applicazione

1. L'incremento di valore degli immobili siti nel territorio dello Stato e' soggetto ad imposta secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

2. Il gettito dell'imposta e' attribuito ai comuni nel territorio dei quali si trovano gli immobili.

Art. 2 Applicazione dell'imposta

1. L'imposta si applica all'atto dell'alienazione a titolo oneroso e dell'acquisto a titolo gratuito, anche per causa di morte, del diritto di proprieta' o di un diritto reale di godimento sullo immobile.

2. Si considerano atti di alienazione a titolo oneroso anche le vendite forzate, le sentenze indicate nel secondo comma dell'art. 2932 del codice civile, i conferimenti in societa' di ogni tipo e le assegnazioni ai soci, eccettuate le assegnazioni di alloggi costruiti dalle cooperative edilizie previste dalle leggi in materia di edilizia economica e popolare. Per diritti reali di godimento si intendono l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, l'enfiteusi e la superficie.

3. In caso di vendita con riserva di proprieta' e di locazione con clausola di trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le parti l'alienazione si considera avvenuta all'atto della stipulazione della vendita o della locazione.

4. Gli immobili e i diritti reali di godimento alienati a titolo oneroso o acquistati a titolo gratuito anteriormente al 1 gennaio 1973 mediante scrittura non avente data certa si considerano alienati o acquistati a tale data.

5. L'imposta non si applica all'atto del trasferimento a seguito di espropriazione per pubblica utilita' o della cessione all'espropriante in caso di procedura espropriativa per pubblica utilita'.

Art. 3 Applicazione dell'imposta per decorso del decennio

1. Per gli immobili appartenenti a titolo di proprieta' o di enfiteusi alle societa' di ogni tipo e oggetto e agli enti pubblici e privati diversi dalle societa', compresi i consorzi, le associazioni non riconosciute e le organizzazioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, l'imposta si applica, oltre che nei casi previsti dall'articolo precedente, al compimento di ciascun decennio dalla data dell'acquisto.

2. Qualora successivamente all'acquisto venga costituito sull'immobile un diritto di usufrutto, uso, abitazione o superficie l'imposta si liquida sull'incremento di valore della piena proprieta' al compimento del decennio diminuito della parte sottoposta a tassazione all'atto della costituzione del diritto. Nei casi di fusione tra piu' societa' si tiene conto, per il computo del decennio, anche del periodo di tempo in cui gli immobili sono appartenuti alle societa' fuse o incorporate.

3. COMMA ABROGATO DALLA L. 22 DICEMBRE 1975, N.694.

4. COMMA ABROGATO DALLA L. 22 DICEMBRE 1975, N.694.

5. COMMA ABROGATO DALLA L. 22 DICEMBRE 1975, N.694.

Art. 4 Soggetti passivi

1. L'imposta e' dovuta dall'alienante a titolo oneroso o dall'acquirente a titolo gratuito. Nell'ipotesi prevista dall'art. 3 l'imposta e' dovuta dalla societa' titolare della proprieta', della nuda proprieta' o dell'enfiteusi al compimento del decennio, anche per gli immobili gia' appartenenti a societa' fuse o incorporate.

Art. 5 Obblighi dei notai e degli altri pubblici ufficiali

1. I notai e gli altri pubblici ufficiali sono obbligati, secondo le norme e nei medesimi casi previsti per l'imposta di registro, al pagamento dell'imposta e delle soprattasse stabilite dal presente decreto ed hanno diritto ad esercitare la relativa rivalsa.

Art. 6 Imponibile

1. L'incremento di valore e' costituito dalla differenza fra il valore dell'immobile alla data nella quale si verificano i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 ed il valore, aumentato delle spese indicate nel successivo art. 11, che l'immobile aveva alla data dell'acquisto ovvero della precedente tassazione.

2. Per la determinazione della differenza si assumono per gli immobili di cui all'art. 2, quale valore finale quello dichiarato o quello maggiore definitivamente accertato per il trasferimento del bene ai fini dell'imposta di registro o di successione e quale valore iniziale quello analogamente dichiarato o accertato per il precedente acquisto ovvero quello venale al momento dell'acquisto stesso se il valore dell'immobile agli effetti dell'imposta di registro o di successione e' stato determinato ai sensi delle leggi 20 ottobre 1954, n. 1044, e 27 maggio 1959, n. 355. Per i trasferimenti assoggettati all'imposta sul valore aggiunto si assumono, quale valore finale o iniziale, i corrispettivi determinati ai fini di detta imposta. Per i trasferimenti non soggetti all'imposta proporzionale di registro o all'imposta di successione ne' all'imposta sul valore aggiunto si assumono quali valore iniziale e valore finale i valori venali determinati secondo le norme relative all'imposta di registro.

3. Per gli acquisti verificatisi oltre un decennio prima dell'entrata in vigore del presente decreto il valore iniziale e' quello venale che i beni avevano al 1 gennaio 1963 ovvero, nel caso di beni per i quali erano applicabili le disposizioni della legge 5 marzo 1963, n. 246, quello che essi avevano alla diversa data stabilita con le deliberazioni previste dagli articoli 5 e 25 della predetta legge.

4. Il valore dei beni acquistati sia entro il decennio che oltre, per i quali, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, si siano verificati i presupposti per l'applicazione dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e per questa sia intervenuto l'accertamento, e' quello risultante dall'accertamento stesso.

5. Per gli immobili di cui all'art. 3 si assumono, ai fini della differenza imponibile, quale valore finale quello venale dell'immobile al compimento del decennio e quale valore iniziale quello di essi alla data dell'acquisto per atto tra vivi o a causa di morte, determinato ai sensi dei commi precedenti, ovvero quello assunto a base della precedente tassazione. Per gli immobili che al 1 gennaio 1975 appartengano alle societa' da oltre dieci anni si assumono come valore iniziale e come valore finale i valori venali al 1 gennaio 1965 e al 1 gennaio 1975.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area ... l'imposta e' liquidata separatamente sull'incremento di valore dell'area verificatosi sino all'inizio della costruzione e sull'incremento di valore del fabbricato verificatosi tra la data di ultimazione della costruzione e quella del trasferimento del fabbricato o del compimento del decennio.

7. Per la determinazione dell'incremento di valore degli immobili gia' appartenenti a societa' fuse o incorporate, alienati dalla societa' risultante dalla fusione o incorporante o a questa appartenenti al compimento del decennio, il valore iniziale e' quello degli immobili stessi alla data dell'acquisto da parte delle societa' fuse o incorporate ovvero quello assunto a base della precedente tassazione nei confronti di tali societa'.

8. Per la determinazione dell'incremento di valore degli alloggi alienati a titolo oneroso o trasmessi a titolo gratuito dai soci delle cooperative edilizie previste dalle leggi in materia di edilizia economica e popolare il valore iniziale e' calcolato in proporzione al valore della area edificabile alla data dell'acquisto da parte della cooperativa.

Art. 7 Usufrutto

1. Nella costituzione o nel trasferimento del diritto di usufrutto e nel trasferimento della nuda proprieta' l'incremento imponibile e' dato dalla differenza tra la quota del valore finale della piena proprieta' corrispondente al diritto costituito o trasferito, determinato agli effetti dell'imposta di registro o di successione, ed una eguale quota riferita al valore iniziale della piena proprieta'.

2. Quando il proprietario, dopo aver trasferito la nuda proprieta' ovvero costituito l'usufrutto, ceda, rispettivamente, l'usufrutto ovvero la nuda proprieta' allo stesso soggetto entro tre anni dalla data del primo atto di disposizione, l'imposta, in relazione al secondo atto, e' liquidata con riferimento all'incremento della piena proprieta', salvo detrazione dell'imposta pagata in occasione del primo trasferimento.

3. La consolidazione dell'usufrutto con la nuda proprieta' nella persona del nudo proprietario per decorse del termine o per causa naturale non da' luogo all'applicazione dell'imposta. Nei successivi trasferimenti del bene o costituzioni di diritti reali l'incremento imponibile si determina considerando quale valore iniziale quello della piena proprieta' all'atto dell'acquisto e dall'incremento cosi' determinato si detrae quello sottoposto a tassazione all'atto della costituzione dell'usufrutto.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i diritti di uso e di abitazione.

Art. 8 Enfiteusi

1. La costituzione dell'enfiteusi ed il trasferimento del diritto dell'enfiteuta sono equiparati, agli effetti della applicazione dell'imposta prevista dal presente decreto, al trasferimento del diritto di proprieta'.

2. La devoluzione e l'affrancazione non danno luogo all'applicazione dell'imposta; nei successivi trasferimenti del bene o costituzioni di diritti reali, l'incremento imponibile si determina considerandosi quale valore iniziale del bene quello della piena proprieta' al momento della precedente costituzione del diritto di enfiteusi o del trasferimento del diritto dell'enfiteuta.

Art. 9 Superficie

1. Nella costituzione o nel trasferimento del diritto di superficie l'incremento imponibile e' dato dalla differenza tra la quota del valore finale della piena proprieta' corrispondente al diritto costituito o trasferito, determinata agli effetti dell'imposta di registro o di successione, ed una eguale quota riferita al valore iniziale della piena proprieta'.

2. L'estinzione del diritto di superficie per decorso del termine non da' luogo all'applicazione dell'imposta; nei successivi trasferimenti del bene o costituzioni di diritti reali, l'incremento imponibile si determina considerandosi quale valore iniziale del bene quello della piena proprieta' all'atto dell'acquisto e dall'incremento cosi' determinato si detrae quello sottoposto a tassazione all'atto della costituzione del diritto di superficie.

Art. 10 Incrementi naturali

1. Non sono soggetti all'imposta gli incrementi di valore dei terreni agricoli dovuti alla presenza di frutti pendenti ne' gli incrementi di valore dei boschi e dei terreni a colture arboree a ciclo poliennale dovuti alla variazione della quantita' dei prodotti e dei frutti durante il ciclo.

Art. 11 Maggiorazione del valore iniziale

1. Ai fini del calcolo dell'incremento imponibile il valore iniziale del bene e' maggiorato delle spese di acquisto, di costruzione ed incrementative riferibili al periodo considerato per la determinazione dell'incremento stesso.

2. Non sono computabili le spese corrispondenti ad incrementi di valore non soggetti ad imposta a norma dell'articolo precedente.

Art. 12 Spese di acquisto

1. Sono spese di acquisto quelle notarili e quelle per tributi pagati in relazione all'acquisto del bene.

2. Qualora l'acquisto abbia riguardato anche altri beni, le spese notarili e gli oneri tributari complessivi, compresi quelli per imposte applicate con aliquote progressive, sono rapportati con criterio proporzionale al valore del bene per il quale va determinato l'incremento imponibile, tranne che non risulti operata una distinta liquidazione.

3. L'imposta sulle successioni e sulle donazioni costituisce spesa di acquisto limitatamente all'importo netto dovuto previa deduzione dell'imposta prevista dal presente decreto.

4. Non costituisce spesa di acquisto l'imposta prevista dal presente decreto e gli interessi passivi corrisposti in relazione all'acquisto medesimo.

Art. 13 Spese di costruzione ed incrementative

1. Si considerano spese di costruzione e incrementative quelle specificamente relative ad opere e utilita' esistenti alla data di determinazione del valore finale, comprese le spese effettuate per liberare l'immobile da servitu', oneri e altri vincoli e per demolire le costruzioni esistenti sulle aree utilizzate a fini edificatori.

2. Per le opere eseguite in economia, qualora siano documentate soltanto le spese di acquisto del materiale impiegato, il relativo importo e' aumentato del cinquanta per cento.

3. Per le aree fabbricabili la cui edificazione e' subordinata a norma di legge all'accollo delle spese per la urbanizzazione primaria o secondaria, il valore iniziale e' maggiorato anche della quota parte di tali spese, ancorche' non eseguite alla data del trasferimento, da computarsi, con riferimento alla edificabilita' specifica dell'area, in base all'importo risultante dalle convenzioni o da altri atti di impegno stipulati con i comuni ovvero dalle delibere adottate in merito dai comuni stessi. Il contribuente deve versare l'imposta corrispondente alla maggiorazione qualora non provveda all'ultimazione delle opere di urbanizzazione nei termini stabiliti.

Art. 14 Detrazioni

1. Dall'incremento di valore e' detratta, per ogni anno o frazione d'anno superiore al semestre intercorrente fra la data di acquisto o di riferimento di cui all'art. 6 e quella di alienazione o trasmissione del bene ovvero di compimento del decennio, una somma pari al quattro per cento del valore iniziale del bene stesso.

2. Uguale detrazione si opera con riferimento all'importo delle spese previste dal precedente art. 11 a decorrere dalla data in cui sono state sostenute.