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Sez. 1, Sentenza n. 8821 del 07/04/1982 Ud. (dep. 08/10/1982) Rv. 155442 - 01

ARMI - IN GENERE - ARMI DA TAGLIO - ARMI IMPROPRIE - ART. 4 LEGGE N. 110 DEL 1975 - ATTENUANTE DEL CASO LIEVE - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-04-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155442-01

ARMI - IN GENERE - ARMI DA TAGLIO - ARMI IMPROPRIE - ART. 4 LEGGE N. 110 DEL 1975 - ATTENUANTE DEL CASO LIEVE - AMBITO DI APPLICAZIONE.*

La circostanza attenuante del caso di "lieve entità", prevista dall'art. 4, terzo comma, della legge n. 110 del 1975, è riferibile esclusivamente agli oggetti Atti ad offendere e non anche agli strumenti da punta o da taglio che, pur non avendo come destinazione naturale l'offesa alla persona, hanno idoneità offensiva e sono per tali ragioni qualificabili come "armi improprie". (Conf. Mass. Nn. 150696, 150695, 144787, 139340, 138298. A favore delle tesi dell'applicabilità dell'attenuante a tutte le armi improprie: mass. Nn. 146391, 138979, 145761, 143556).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)