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Sez. 1, Sentenza n. 1446 del 08/11/1968 Ud. (dep. 08/01/1969) Rv. 109894 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONE - OBBLIGO DI APPLICARE LA PENA BASE NEL MINIMO EDITTALE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1968-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/109894-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONE - OBBLIGO DI APPLICARE LA PENA BASE NEL MINIMO EDITTALE - INSUSSISTENZA.*

L'applicazione delle attenuanti generiche non esige l'applicabilita inderogabile del minimo della pena edittale poiche, avendo esse funzione analoga alle altre circostanze specificate nell'art. 62 cod. pen., se ne puo ravvisare l'opportunita della concessione per motivi che non sempre hanno particolare influenza nella Determinazione della pena base per il reato. (Conf. 109201, anno 1968, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)