Sez. 3, Sentenza n. 19506 del 16/03/2004 Ud. (dep. 27/04/2004) Rv. 228459 - 01
CACCIA - UCCELLAGIONE | Caccia con mezzi vietati - Diversità - Individuazione - Conseguente differente trattamento sanzionatorio.
CACCIA - UCCELLAGIONE
In tema di caccia, la linea di demarcazione fra caccia con mezzi vietati ed uccellagione è data dal mezzo usato, atteso che con la fattispecie di cui all'art. 30, comma primo lett e), della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (relativa all'uccellagione) il legislatore ha inteso punire i sistemi di cattura che comportano sofferenza per i volatili e possono determinare un depauperamento della fauna indipendentemente dall'abbattimento o meno degli animali, diversamente l'ipotesi di cui alla lett. h) dello stesso articolo 30 si riferisce allo abbattimento ed alla cattura di volatili effettuata con mezzi diversi da quelli previsti dall'art. 13 della stessa legge.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 157 art. 30 com. 1 lett. H CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 30 com. 1 lett. E CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)