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Sez. 5, Sentenza n. 10298 del 29/09/1993 Ud. (dep. 15/11/1993) Rv. 195554 - 01

Reati contro il patrimonio - Delitti - Furto - Circostanze aggravanti - Cose esposte alla pubblica fede | Cose lasciate all'interno di un'autovettura che ne costituiscono, secondo l'uso corrente, la normale dotazione - Esposizione alla pubblica fede - Sussistenza - Fattispecie: autoradio, da considerare ordinario corredo dell'autovettura.
Stato
decisa il 1993-09-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/195554-01

Reati contro il patrimonio - Delitti - Furto - Circostanze aggravanti - Cose esposte alla pubblica fede

In tema di furto, ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., sia la necessità sia la consuetudine relative all'esposizione della cosa alla pubblica fede devono valutarsi in rapporto alle particolari circostanze concrete che inducono il derubato a lasciare le proprie cose fuori della propria assidua vigilanza e custodia; così comprendendo ogni esigenza di condotta imposta - quanto alla necessità - da particolari situazioni, intesa in contrapposizione agli opposti concetti di comodità e di trascuratezza nella vigilanza e - quanto alla consuetudine - da una pratica di fatto generale e costante, ancorché ispirata alla ricerca di una comodità e non imposta da un'esigenza dalla quale non si possa prescindere. Devono, quindi, considerarsi esposti alla pubblica fede quegli oggetti lasciati all'interno di un'autovettura in sosta che, pur non essendone parti essenziali o pertinenze, ne costituiscono, secondo l'uso corrente, normale dotazione, come, appunto, le autoradio o congegni similari destinati al "confort" delle persone che occupano una vettura, e che vanno considerati oggetti di usuale corredo della vettura stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 625 n. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)