Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali
Testo vigente
Art. 13
1. Il valore degli impianti di cui alla lettera a) del quarto comma dell'art. 24 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, e' determinato sulla base dello stato di consistenza di cui al precedente art. 11 e del costo che dovrebbe essere sostenuto alla data di scadenza del preavviso di cui al secondo comma del precedente art. 10 per la ricostituzione dell'impianto stesso, deducendo dall'importo risultante:
a) il valore del degrado fisico degli impianti, avuto riguardo al tempo trascorso dall'inizio della concessione ed alla prevista durata utile degli impianti stessi. Il degrado si presume
direttamente proporzionale al decorso del tempo, salvo prova contraria fornita da una delle parti mediante perizia tecnica;b) il valore degli impianti divenuti obsoleti, al netto
dell'eventuale valore di recupero, nonche' i costi per la
trasformazione degli impianti onde adeguarli alle esigenze del processo produttivo.
Art. 14
1. Per la determinazione del profitto di cui alla lettera c) del
quarto comma dell'art. 24 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578,
si tiene conto dei redditi accertati ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche o delle persone giuridiche.
2. Nel caso in cui il concessionario eserciti piu' attivita' o sia titolare di piu' concessioni, in mancanza di accertamento fiscale specifico relativo all'esercizio riscattato, si potra' tener. conto
delle risultanze delle scritture contabili del concessionario, purche' regolarmente tenute.
Titolo II. Organi di amministrazione dell'azienda
Capo I. Commissione amministratrice
Art. 15
1. Il regolamento speciale dell'azienda, nell'ambito dei limiti
previsti dall'art. 5 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578,
stabilisce il numero dei componenti la commissione amministratrice,
tenendo conto della natura e dell'importanza del servizio a questa affidato.
2. Il regolamento stesso indica altresi' il numero dei membri
supplenti da nominare in relazione al numero dei membri della commissione.
3. I membri supplenti partecipano alle sedute della commissione ma votano soltanto in assenza dei membri effettivi.
4. La partecipazione dei membri supplenti alle votazioni e'
determinata dall'anzianita'. Questa e' regolata dalla data di
elezione. Fra gli eletti contemporaneamente si hanno per anziani
coloro che hanno riportato un maggior numero di voti; a parita' di voti, e' considerato anziano il maggiore di eta'.
Art. 16
1. I componenti della commissione devono essere scelti dal consiglio
comunale, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale e una speciale competenza
tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni
disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
Art. 17
1. Non possono ricoprire la carica di componente della commissione amministratrice coloro che sono in lite con l'azienda, nonche' i
titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di
imprese esercenti attivita' concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda municipalizzata.
Art. 18
1. I componenti della commissione amministratrice dell'azienda
restano in carica fino all'insediamento dei loro successori che
deve aver luogo non oltre dieci giorni dalla data in cui le deliberazioni di nomina sono divenute esecutive.
Art. 19
1. La nomina dei componenti la commissione ha luogo a maggioranza
assoluta dei voti.
2. Se dopo due votazioni nessuno dei candidati ha riportato la
maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio fra coloro che
nella seconda votazione hanno riportato maggior numero di suffragi.
3. Al ballottaggio e' ammesso un numero di candidati possibilmente doppio dei membri da eleggere.
Art. 20
1. Il consiglio comunale provvede alle surrogazioni dei commissari cessati dalla carica non appena si siano verificate le vacanze. A tale scopo il presidente della commissione ha l'obbligo di
comunicare al sindaco le vacanze stesse entro dieci giorni da
quello in cui esse si sono verificate o sono venute a sua conoscenza.
2. La surrogazione ha effetto appena sia divenuta esecutiva la
deliberazione relativa.
3. Se il consiglio e' sciolto, le surrogazioni sono fatte dal
commissario straordinario.
Art. 21
1. I componenti la commissione che surrogano commissari anzi tempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.
Art. 22
1. La qualita' di componente la commissione si perde quando si
verificano le cause d'ineleggibilita' a consigliere comunale o le incompatibilita' previste dall'art. 17 del presente regolamento.
2. La decadenza in tali casi e' dichiarata dal consiglio comunale, anche su proposta di qualunque elettore.
3. La proposta di decadenza deve in ogni caso essere notificata
all'interessato a mezzo del messo comunale o a mezzo di
raccomandata con l'avviso di ricevimento almeno quindici giorni
prima della riunione del consiglio comunale fissata per la discussione di detta proposta.
4. La commissione deve prendere atto delle dimissioni dei propri
componenti; se omette di farlo provvede il consiglio comunale.
Art. 23
1. La commissione amministratrice:
a) delibera il piano programma, il bilancio pluriennale, il
bilancio preventivo economico annuale ed il conto consuntivo dell'azienda;b) delibera, con le modalita' ed i limiti previsti dal
regolamento speciale aziendale e salve le funzioni del direttore, sull'organizzazione dell'azienda e sull'applicazione dei contratti collettivi di lavoro;c) delibera le spese ed approva i contratti, salvo quelli di
cui al secondo comma del successivo art. 70;d) approva i capitolati;
e) approva i regolamenti interni;
f) delibera in generale su tutte le materie relative
all'ordinamento e funzionamento dell'azienda;g) esercita, salvo le funzioni attribuite al direttore, tutte le facolta' ad essa demandate dal testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578 e dal presente regolamento per l'amministrazione dell'azienda.
2. Nel limite delle proprie attribuzioni, la commissione puo'
affidare specifici incarichi ai suoi componenti od al direttore.
Art. 24
1. I componenti la commissione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi o i loro congiunti od affini entro il quarto grado.
Art. 25
1. La commissione amministratrice e' sostituita dalla giunta
municipale nei casi in cui non e' in grado di deliberare per
effetto del divieto di cui al precedente articolo o per altro legittimo motivo.
Art. 26
1. I componenti la commissione che non intervengano senza
giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.
2. La decadenza e' pronunciata dalla commissione stessa, salvo
ricorso dell'interessato al consiglio comunale che decide definitivamente.
3. Nel caso che la commissione ometta per un mese di provvedere, il presidente della commissione stessa e' tenuto a segnalarlo nei
successivi dieci giorni al consiglio comunale che provvede di conseguenza.
Art. 27
1. La commissione amministratrice e' convocata dal presidente, anche
su richiesta di due componenti o del direttore dell'azienda. In caso d'inerzia provvede il sindaco.
2. In prima convocazione le sedute della commissione sono valide con
la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica,
compreso il presidente, ed, in seconda convocazione, che non puo' avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, e' richiesta la presenza di tre componenti, compreso il presidente. La
commissione delibera a maggioranza assoluta dei votanti secondo le modalita' stabilite dal regolamento speciale.
3. Le sedute della commissione non sono pubbliche; ad esse
interviene il direttore con voto consultivo.
Art. 28
1. I processi verbali delle adunanze della commissione
amministratrice sono redatti dal direttore o da un dipendente con funzioni di segretario.
2. In mancanza del direttore o del segretario i verbali sono redatti
da uno dei membri della commissione. Tali verbali, trascritti in
apposito registro, sono firmati dal presidente e da chi ha esercitato le funzioni di segretario.
3. Dei verbali delle deliberazioni non soggette a pubblicazione non puo' essere rilasciata copia, consentita lettura o riferito il contenuto senza espressa autorizzazione del presidente.
Art. 29
1. Il presidente della commissione:
a) rappresenta la commissione stessa nei rapporti con gli enti locali e le autorita' statali;
b) convoca la commissione mediante avviso raccomandato, da
recapitarsi a mano a cura del personale dell'azienda, o a mezzo del
servizio postale almeno tre giorni prima della riunione, ovvero a mezzo telegramma;c) firma gli ordinativi di pagamento, la corrispondenza e gli atti della commissione;
d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dalla
commissione;e) vigila sull'andamento dell'azienda e sull'operato del
direttore;f) esegue gli incarichi affidatigli dalla commissione;
g) adotta, in caso di necessita' e di urgenza, e sotto la sua responsabilita', provvedimenti di competenza della commissione, da sottoporre alla ratifica della commissione stessa nella sua prima adunanza successiva.
Art. 30
1. Il presidente della commissione delega un commissario a
sostituirlo in caso di assenza o di impedimento temporaneo. Qualora
sia assente o impedito anche il commissario delegato, fa le veci del presidente il commissario piu' anziano.
2. Il presidente puo' delegare la firma degli atti di cui alla
lettera c) del precedente art. 29 ad uno o piu' commissari.
3. Le deleghe devono, in ogni caso, essere conferite per iscritto e possono essere revocate; di esse e della loro revoca viene data notizia al comune.
Art. 31
1. Le indennita' di carica, i gettoni di presenza e le indennita' di
missione in favore del presidente e dei membri della commissione
amministratrice sono deliberate dal consiglio comunale all'atto della nomina della commissione stessa.
2. Le indennita' di carica, i gettoni di presenza e le indennita' di
missione non potranno in alcun caso eccedere quelle stabilite,
rispettivamente, per il sindaco e gli assessori del comune cui l'azienda appartiene o in cui questa ha sede.
3. Le indennita' suddette sono a carico dell'azienda.
Capo II. Il direttore
Art. 32
1. Il concorso pubblico di cui all'art. 4, secondo comma, del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, per la nomina del direttore
dell'azienda e' bandito in conformita' di apposita deliberazione della commissione amministratrice.
2. Il bando di concorso e' affisso all'albo pretorio del comune ove ha sede l'azienda ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - parte seconda - e per estratto su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.
3. Il concorso e' per titoli ed esami.
4. La commissione giudicatrice e' composta di non piu' di sette
membri, in maggioranza docenti ed esperti del settore, esterni
all'azienda; essa e' nominata dalla commissione amministratrice.
Art. 33
1. Il direttore:
a) ha la rappresentanza legale dell'azienda;
b) esegue le deliberazioni della commissione amministratrice;
c) formula proposte alla commissione amministratrice nelle
materie di cui all'art. 23;d) sottopone alla commissione amministratrice lo schema del
piano programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e del conto consuntivo;e) rappresenta l'azienda in giudizio, con l'autorizzazione
della commissione amministratrice quando la lite non riguarda la
riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio dell'azienda stessa;f) esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dal
presente regolamento, dal regolamento speciale e dalla commissione amministratrice.