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Sez. 3, Sentenza n. 3313 del 09/02/1973 Ud. (dep. 28/04/1973) Rv. 123933 - 01

PROVA PENALE - IMPUTATO - CONFESSIONE - IN GENERE - ATTENUAZIONE DELLA PENA - CARATTERI NECESSARI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1973-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/123933-01

PROVA PENALE - IMPUTATO - CONFESSIONE - IN GENERE - ATTENUAZIONE DELLA PENA - CARATTERI NECESSARI - FATTISPECIE.*

La confessione dell'imputato, perche possa costituire un elemento di prova suscettivo di agevolare la ricostruzione dei fatti e denotare nel prevenuto un indice di ravvedimento meritevole di benevola considerazione ai fini dell'attenuazione della pena, deve essere spontanea e completa. La semplice ammissione di un fatto marginale o non contestabile nella sua certezza non puo essere assunta dal giudice quale elemento di agevolazione dell'accertamento dei fatti e quale indice di resipiscenza dell'imputato. (fattispecie relativa a concessione delle circostanze attenuanti generiche).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)