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Sez. 3, Sentenza n. 3005 del 17/10/1962 (Rv. 254445 - 01)

TRASPORTO (CONTRATTO DI) - TRASPORTO DI PERSONE - RESPONSABILITA DEL VETTORE PER SINISTRI E DANNI ALLE PERSONE - NATURA GIURIDICA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA DEL RAPPORTO DI CAUSALITA FRA IL DANNO ED UN'ANOMALIA DEL TRASPORTO - ONERE A CARICO DEL DANNEGGIATO.*
Stato
decisa il 1962-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/254445-01

TRASPORTO (CONTRATTO DI) - TRASPORTO DI PERSONE - RESPONSABILITA DEL VETTORE PER SINISTRI E DANNI ALLE PERSONE - NATURA GIURIDICA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA DEL RAPPORTO DI CAUSALITA FRA IL DANNO ED UN'ANOMALIA DEL TRASPORTO - ONERE A CARICO DEL DANNEGGIATO.*

In tema di trasporto di persone, la responsabilita cui va incontro il vettore promana da una presunzione di colpa, ma non e una responsabilita oggettiva. Postula sempre una anomalia del trasporto, che puo avere riferimento indifferentemente agli impianti, al materiale o all'attivita del personale; ma deve, in ogni caso, essere in rapporto di causa ad effetto con il pregiudizio subito dal viaggiatore. Questi non deve provare la colpa del vettore, che e presunta per legge; pero a lui incombe l'Onere di provare, oltre il danno patito, il nesso eziologico tra danno ed accidentalita del trasporto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1681

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)