Sez. 2, Sentenza n. 2564 del 12/07/1969 (Rv. 342150 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE D'APPELLO - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - RIFERIMENTO GENERICO ALLE DOMANDE DI PRIMO GRADO - INSUFFICIENZA - PRECISAZIONE DEL PETITUM - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE D'APPELLO - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - RIFERIMENTO GENERICO ALLE DOMANDE DI PRIMO GRADO - INSUFFICIENZA - PRECISAZIONE DEL PETITUM - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
L'Onere di specificazione dei motivi dell'appello non e assolto mediante il generico riferimento alle domande formulate in primo grado, essendo richiesta la delimitazione dell'ambito delle censure, per la regola tantum devolutum quantum appellatum. Tale principio non esige che l'atto di appello debba contenere la precisazione dell'oggetto della domanda. (V. 3869-68, massima n. 337337 775-68, massima n. 332042).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)