Sez. L, Sentenza n. 20724 del 03/10/2007 (Rv. 599636 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Termine di dieci giorni dalla contestazione previsto dal contratto collettivo comparto ferrovie - Decorrenza - Dalla data del ricevimento - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Il termine di dieci giorni, previsto dall'art. 107 del C.C.N.L. per il comparto ferrovie, con riferimento all'art. 7 della legge n. 300 del 1970, in favore del dipendente, per la presentazione delle proprie giustificazioni, decorre dal momento in cui quest'ultimo ha ricevuto la lettera di contestazione e non dal giorno in cui la stessa è stata inviata, poiché la ratio sottesa alla norma è funzionale alla tutela del diritto di difesa dell'incolpato.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)