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Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada

Testo in vigore al

Art. 41 Autorizzazioni

1. Per l'effettuazione dei trasporti di cose per conto di terzi e' necessario che l'imprenditore sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed abbia ottenuto apposita autorizzazione.

2. L'autorizzazione consente l'effettuazione di trasporti nell'ambito dell'intero territorio nazionale.

3. L'autorizzazione e' accordata per ciascun autoveicolo, di cui alle lettere d), e) ed f) dell'articolo 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; essa vale per il traino dei rimorchi e semirimorchi che siano nella disponibilita' della stessa impresa o di altre imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori e che abbiano ottenuto autorizzazione ovvero siano nella disponibilita' di consorzi o cooperative cui partecipino imprese iscritte nell'albo e che abbiano ottenuto autorizzazione. Nei trasporti internazionali il traino e' esteso a veicoli rimorchiati immatricolati all'estero.

4. L'immatricolazione di rimorchi e semirimorchi da parte delle imprese nonche' da parte dei consorzi e delle cooperative di cui al comma 3 e' subordinata al rispetto del rapporto di non piu' di cinque veicoli rimorchiati per ciascun veicolo a motore tecnicamente idoneo al loro traino.

5. Da parte di ciascuna impresa iscritta nell'albo degli autotrasportatori non possono essere immatricolati veicoli di cui alla lettera e) dell'articolo 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, in numero superiore a quello dei veicoli rimorchiati di cui all'articolo 28 dello stesso testo unico in disponibilita' della stessa impresa.

6. L'immatricolazione di rimorchi, di semirimorchi e di trattori in numero superiore a quanto indicato rispettivamente ai commi 4 e 5 puo' essere prevista, sentito il comitato centrale per l'albo, con decreti del Ministro dei trasporti emanati in attuazione di norme internazionali, ovvero tenendo conto di particolari tecniche di trasporto, nonche' con decreti che recepiscano accordi economici collettivi conclusi fra le associazioni piu' rappresentative degli autotrasportatori, presenti nel comitato centrale per l'albo, e dell'utenza, ovvero tra associazioni di autotrasportatori.

7. Il Ministro dei trasporti, sentito il comitato centrale per l'albo, puo', con proprio decreto, prevedere il rilascio di speciali autorizzazioni con limiti relativi alle cose oggetto del trasporto, alla portata, alle caratteristiche ed all'impiego del veicolo, all'ambito territoriale ed alla validita' temporale.

8. Dell'autorizzazione e dei limiti a cui essa sia soggetta deve essere fatta menzione in apposito documento che deve accompagnare il trasporto.

9. Le autorizzazioni vengono rilasciate dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle imprese che abbiano la sede nel territorio di competenza degli uffici stessi e che siano iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. A tal fine le suddette imprese allegano alla domanda di autorizzazione il certificato di iscrizione all'albo.

10. Il Ministro dei trasporti adotta i provvedimenti necessari affinche' l'offerta del trasporto di merci su strada sia adeguata alla domanda, sentite le regioni ed il comitato centrale per l'albo, che devono esprimere pareri nel termine di trenta giorni. Con tali provvedimenti il Ministro fissa i criteri di priorita' per l'assegnazione delle autorizzazioni contingentate.7a

Art. 42 Servizi di piazza

1. I comuni, con deliberazione del consiglio, sentiti i comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, e previo parere favorevole degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, possono istituire il servizio di piazza per il trasporto di cose.

2. I comuni, con deliberazione del consiglio, sentiti gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nonche' i comitati provinciali per l'albo, determinano il numero delle autorizzazioni da rilasciare e la portata degli automezzi in relazione alle esigenze locali.

3. L'autorizzazione e' accordata dal sindaco del comune all'imprenditore la cui impresa abbia sede nel suo territorio e che sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

4. Nel regolamento di esecuzione della presente legge saranno stabiliti i criteri di priorita' per il rilascio delle autorizzazioni.

5. I veicoli adibiti ai servizi di piazza possono effettuare trasporti nel raggio di 30 chilometri dai confini del comune stesso.

6. Per i servizi di piazza, i trasporti di cose vengono effettuati con le modalita' e le tariffe stabilite nel regolamento comunale, il quale potra' anche prevedere la installazione obbligatoria di un tassametro. Le tariffe devono essere comunque affisse in modo ben visibile al pubblico nelle aree di sosta dei servizi di piazza e in ogni autoveicolo.

Art. 43 Disciplina delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni di cui agli articoli 41 e 42 sono rilasciate per un periodo di nove anni e, alla scadenza, possono essere rinnovate con il parere favorevole dei competenti comitati per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

2. Le autorizzazioni sono sospese o revocate, rispettivamente, in caso di sospensione e di cancellazione o radiazione disposte dai competenti comitati per l'albo nazionale degli autotrasportatori per conto di terzi.

3. In caso di morte dell'imprenditore individuale, le autorizzazioni gia' a lui intestate sono rilasciate agli eredi o ai legatari ai quali sia stata trasferita, per causa di successione, la proprieta' dei veicoli che abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo.

4. Alle imprese individuali e sociali, risultanti, rispettivamente, dalla trasformazione di imprese individuali e dalla trasformazione e fusione di societa' sono accordate, qualora abbiano ottenuto l'iscrizione nell'albo, le autorizzazioni gia' rilasciate alle imprese e societa' originarie.

5. Alle societa' cooperative di produzione e lavoro, di servizi e di trasporto, sono accordate, qualora abbiano ottenuto l'iscrizione nell'albo, le autorizzazioni gia' rilasciate ai lavoratori autonomi che ad esse si associano.

6. In caso di cessione dell'azienda, le autorizzazioni sono rilasciate al cessionario dell'azienda stessa sempreche' abbia ottenuto l'iscrizione nell'albo. Il cedente non puo' riprendere l'attivita' di autotrasportatore se non siano trascorsi tre anni dalla data della cessione.

Capo III. Disposizioni comuni

Art. 44 Trasporti internazionali

1. Le imprese aventi sede in Italia che siano titolari di autorizzazione o licenza per il trasporto di cose, possono essere ammesse ad effettuare trasporti internazionali alle condizioni e nei limiti previsti dagli accordi bilaterali o multilaterali in materia e purche' siano in possesso degli speciali requisiti a tale scopo prescritti dalle relative disposizioni.

2. Le imprese aventi sede all'estero sono ammesse ad effettuare sul territorio italiano i trasporti internazionali consentiti dalle norme vigenti nel Paese di origine ed a condizione che siano fornite del titolo valido per effettuare il trasporto internazionale richiesto dagli accordi bilaterali o multilaterali.

3. La mancanza, l'inefficacia o l'indebito uso del titolo richiesto, quando il fatto non costituisca piu' grave reato, sono soggetti alle sanzioni stabilite dalle disposizioni in materia.

Art. 45 Contrassegno

1. Ogni autoveicolo o motoveicolo deve portare sulla parte anteriore una striscia diagonale disposta da destra a sinistra, dall'alto in basso, dell'altezza di centimetri 20, variamente colorata, come appresso indicato, per distinguere il genere di servizio a cui e' destinato:

  1. 1) rossa per i trasporti effettuati in conto proprio;

  2. 2) bianca per i servizi di trasporto in conto di terzi;

  3. 3) azzurra per i servizi di piazza.

2. Il contrassegno deve essere riprodotto nella parte posteriore dell'autoveicolo o motoveicolo, nonche' del rimorchio o semirimorchio.

Art. 46 Trasporti abusivi

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 26 della presente legge, chiunque disponga l'esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli, senza licenza o senza autorizzazione oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nell'autorizzazione, e' punito con la reclusione da uno a sei mesi o con la multa da lire 100.000 a lire 300.000.9

2. Alle violazioni di cui al comma precedente consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.))

Art. 47 Altre infrazioni

1. Chiunque contravviene alle disposizioni dell'articolo 39 e' soggetto, per ogni trasporto che non sia accompagnato dai documenti di cui all'articolo stesso, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000.

2. Chiunque circoli senza il contrassegno di cui all'articolo 45 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000 a lire 20.000.

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nel presente articolo, si osservano le norme degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228.

Art. 48 Decadenza dalle licenze

1. Nel caso di licenze per il trasporto di cose in conio proprio, qualora il ripetersi delle infrazioni di cui all'articolo 46 e al primo comma dell'articolo 47 assuma carattere di notevole gravita', l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione preso cui il titolare delle licenze e' iscritto a norma dell'ultimo comma dell'articolo 32 dichiara la decadenza dalle licenze e provvede alla cancellazione dall'elenco.

2. Contro il provvedimento di decadenza e' ammesso il ricorso di cui all'articolo 37 della presente legge.

Art. 49 Tassa di concessione

1. Per ciascuna delle licenze di cui al precedente articolo 32, siano esse provvisorie o definitive, e per ciascuna autorizzazione di cui agli articoli 41 e 42, e' dovuta la tassa di concessione governativa prevista dalle vigenti disposizioni.

Titolo III. Istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada

Art. 50 Istituzione di un sistema di tariffe a forcella

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano agli autotrasporti di merci effettuati per conto di terzi.

2. I trasporti suddetti sono assoggettati ad un sistema di tariffe obbligatorie a forcella.

3. Per sistema di tariffe obbligatorie si intende un sistema di tariffe approvate dalle autorita' competenti, le cui disposizioni devono essere osservate ai fini della determinazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto, fatte salve le eccezioni e le deroghe previste dal presente titolo.

Art. 51 Definizione delle tariffe a forcella

1. Il sistema di tariffe a forcella ai sensi dell'articolo precedente consiste in tariffe definite ciascuna da un limite massimo e un limite minimo. Lo scarto fra detti limiti costituisce l'apertura della forcella.

2. L'apertura della forcella e' fissata al 23 per cento del limite massimo della tariffa.

3. I prezzi per un trasporto determinato possono essere liberamente fissati tra il limite massimo e il limite minimo della tariffa a forcella corrispondente. E' vietata la stipulazione di contratti che comportino prezzi di trasporto determinati al di fuori dei limiti massimi e minimi delle forcelle.

4. Le tariffe minime e massime di cui al presente titolo dovranno essere affisse in tutti gli uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nonche' in quelli degli autotrasportatori di cose, in modo ben visibile al pubblico.

Art. 52 Criteri per la fissazione delle tariffe a forcella

1. Ciascuna tariffa e' calcolata su un prezzo di base situato al centro della forcella. Il prezzo di base e' determinato tenendo conto del costo medio delle corrispondenti prestazioni di trasporto, comprese le spese commerciali, calcolato per imprese ben gestite e che godono di normali condizioni di impiego della loro capacita' di trasporto, nonche' della situazione di mercato, e in modo da permettere alle imprese di trasporto di conseguire un'equa remunerazione.

2. Le tariffe possono essere differenziate secondo:

  1. 1) le condizioni delle prestazioni di trasporto, in particolare in base alle caratteristiche tecniche ed economiche della spedizione; le relazioni di traffico;

  2. 2) i termini di resa;

  3. 3) le differenti condizioni di tonnellaggio;

  4. 4) le categorie di merci.

3. Possono essere inoltre fissate condizioni e prezzi particolari di esecuzione dei trasporti in funzione del tonnellaggio complessivo di merce trasportato da una stessa impresa per conto di uno stesso mittente in un determinato periodo di tempo.

Art. 53 Procedure relative alla fissazione delle tariffe a forcella

1. Le tariffe di trasporto e le rispettive condizioni particolari di applicazione, nonche' le relative successive modifiche, sono proposte dal comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi al Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

2. Questi - sentite le regioni nonche' le rappresentanze confederali nazionali dei settori economici direttamente interessati - sulla base delle direttive del CIP approva le tariffe, le condizioni e le relative modifiche, rendendole esecutive con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle proposte ovvero le rimanda al comitato centrale per l'albo con le proprie osservazioni entro lo stesso termine.

3. Se il Ministro rimanda con sue osservazioni le proposte tariffarie al comitato centrale per l'albo, questo gli sottopone nuove proposte modificate in conformita' di dette osservazioni ovvero formula proprie controsservazioni confermando le proposte tariffarie gia' presentate. Ove il Ministro accetti le nuove proposte o le controsservazioni del comitato, il decreto di approvazione delle proposte tariffarie e' emanato entro sessanta giorni dal ricevimento delle nuove proposte o delle controsservazioni; il Ministro, se non ritiene soddisfacenti le nuove proposte o le controsservazioni del comitato centrale per l'albo, procede alla rettifica delle proposte presentate dal comitato stesso, rendendole esecutive con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dal ricevimento delle controsservazioni o delle nuove proposte.

4. Il Ministro formula le osservazioni di cui al primo comma o procede alle rettifiche previste al secondo comma, qualora le tariffe, le condizioni di applicazione o le relative modifiche siano state determinate senza l'osservanza delle norme del presente titolo oppure qualora le rispettive determinazioni siano da rettificare sotto l'aspetto tecnico ed economico.

5. Nelle tariffe pubblicate sono specificati i limiti massimi e minimi delle forcelle.

6. Il Ministro - di sua iniziativa o su indicazione delle rappresentanze dei settori economici di cui al primo comma - puo' richiedere al comitato centrale per l'albo eventuali modifiche delle tariffe e delle condizioni tariffarie in vigore. Il comitato centrale per l'albo - entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta - e' tenuto a formulare in merito al Ministro proposte ed osservazioni. Il Ministro, ricevute le proposte del comitato, le approva secondo quanto stabilito al primo comma del presente articolo. Se non ritiene soddisfacenti le proposte o le osservazioni del comitato o non abbia ricevuto da questo risposta nel termine stabilito, il Ministro - sentite le rappresentanze dei settori economici direttamente interessati - adotta i provvedimenti tariffari che, secondo i criteri di cui al terzo comma, ritiene piu' appropriati, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento delle proposte o delle osservazioni stesse o, in caso di mancata risposta, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine prescritto al comitato per la formulazione di proposte od osservazioni.

Art. 54 Momento di applicazione delle tariffe

1. Il vettore e' tenuto ad applicare le tariffe in vigore nel giorno in cui viene effettuata la consegna della merce per la spedizione.

Art. 55 Fissazione del prezzo per contratti di trasporto con l'intervento di un ausiliario

1. Quando il contratto di trasporto e' concluso con l'intervento di un ausiliario, il prezzo percepito dal trasportatore al netto del compenso da corrispondere all'ausiliario, deve risultare all'interno di una forcella il cui limite superiore sia inferiore del 5 per cento a quello della tariffa applicabile. Il nome, l'indirizzo e la qualita' dell'ausiliario di trasporto, nonche' il prezzo spettante al trasportatore, al netto del compenso spettante all'ausiliario, devono risultare sull'esemplare del documento di accompagnamento di cui al successivo articolo 56 conservato dal trasportatore e su quello destinato al controllo.

Art. 56 Documentazione obbligatoria per il trasporto di cose per conto di terzi

1. Per ogni spedizione soggetta a regime tariffario e' obbligatoria la compilazione di un apposito documento, emesso dal vettore e contenente tutte le indicazioni atte a consentire il controllo sull'osservanza delle norme del presente titolo, secondo le modalita' che verranno stabilite con le norme di esecuzione di cui al successivo articolo 66.

2. Il documento di cui al primo comma deve essere redatto in almeno quattro esemplari dei quali:

  1. 1) il primo viene rilasciato al mittente;

  2. 2) il secondo accompagna la merce per essere consegnato al
    destinatario ed essere esibito per i controlli in corso di trasporto;

  3. 3) il terzo deve essere conservato dal vettore per un periodo di almeno due anni dopo la data di esecuzione del trasporto;

  4. 4) il quarto e' utilizzato per fini di controllo secondo le
    modalita' che verranno stabilite con l'emanazione delle norme di esecuzione di cui al successivo articolo 66.

3. In caso di piu' trasporti dello stesso tipo effettuati a navetta fra una determinata localita' di partenza e una determinata localita' di destinazione puo' essere prescritto dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile l'uso di un unico documento giornaliero riferito ai diversi movimenti di andata e ritorno effettuati nello stesso giorno.

Art. 57 Obbligo di informazioni e notizie

1. Le imprese di trasporto, i mittenti e i destinatari delle spedizioni, nonche' gli spedizionieri e gli altri intermediari di trasporto sono tenuti a fornire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - e ai funzionari da questo dipendenti nonche' agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dallo stesso incaricati tutte le informazioni e notizie ritenute necessarie ai fini dell'applicazione del presente titolo. Detti funzionari, ufficiali ed agenti hanno facolta' di verificare libri e documenti, estrarne copia; accedere nei locali e sui veicoli delle imprese, nonche' di esigere chiarimenti e informazioni. Le informazioni e notizie ottenute in attuazione del presente titolo sono coperte dal segreto professionale.

Art. 58 Sanzioni

1. Il vettore e' responsabile della mancata compilazione del documento di cui all'articolo 56. Se non provvede a detta compilazione, egli e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 200.000.

2. Il conducente del veicolo, che durante la esecuzione del trasporto non e' in grado di esibire l'esemplare del documento di cui all'articolo 56, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000 a lire 50.000.

3. Il vettore che non provvede a conservare per due anni le copie del documento di cui all'articolo 56 destinato al controllo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 100.000.

4. Il vettore che pratica prezzi di trasporto non conformi alle tariffe in vigore e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000. La stessa sanzione si applica al vettore che viola le disposizioni concernenti le condizioni generali di applicazione della tariffa.

5. In caso di ripetute infrazioni alle norme del presente titolo il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ne fa comunicazione al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, e al comitato provinciale dell'albo, il quale delibera i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 21 della presente legge.

6. I vettori, i mittenti e i destinatari delle spedizioni, gli >spedizionieri e gli altri intermediari dei trasporti, i quali non
forniscano, nel termine che verra' ad essi prescritto, al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, od ai funzionari da questo dipendenti, tutte le informazioni e notizie ritenute necessarie, ovvero forniscano informazioni e notizie false, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000, salvo che il fatto costituisca reato.

7. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai precedenti commi si osservano le norme degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228.

8. Nei casi in cui il vettore si opponga ai controlli stabiliti in applicazione degli articoli 56 e 57, il direttore della motorizzazione civile puo' disporre l'accesso agli impianti dei funzionari indicati all'articolo 57. Il vettore che si oppone senza legittimo motivo ai controlli di cui agli articoli 56 e 57 e' punito con l'ammenda da lire 300.000 a lire 900.000, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.9a9b

Art. 59 Trasporti esenti dall'obbligo delle tariffe a forcella

1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano:

  1. a) ai trasporti di merci inviate da un mittente a uno stesso destinatario, purche' il peso non superi le 5 tonnellate;

  2. b) ai trasporti di merci effettuati nell'ambito dei centri abitati di cui all'articolo 2 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

  3. c) ai trasporti che richiedono necessariamente l'impiego di veicoli eccezionali a norma dell'articolo 10 - primo comma, lettera a) - del predetto testo unico;

  4. d) ai trasporti sotto elencati:

    1. 1) trasporti occasionali di merci destinate o provenienti da aeroporti in caso di deviazione dei servizi;

    2. 2) trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi proveniente;

    3. 3) trasporti postali;

    4. 4) trasporti di veicoli danneggiati ma non fuori uso;

    5. 5) trasporti di rifiuti e immondizie;

    6. 6) trasporti di animali morti, per lo squartamento;

    7. 7) trasporti di api e avanotti;

    8. 8) trasporti funebri;

    9. 9) trasporti di oggetti e d'opere d'arte per esposizioni o a fini commerciali;

    10. 10) trasporti occasionali di oggetti o di materiali destinati esclusivamente alla pubblicita' o all'informazione;

    11. 11) traslochi effettuati da imprese specificamente attrezzate per quanto riguarda sia il personale che il materiale;

    12. 12) trasporti di materiali, di accessori e di animali destinati o provenienti da manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, sportive, di circo, di fiere e feste oppure destinati alle registrazioni radiofoniche, alle riprese cinematografiche ed alla televisione;

    13. 13) trasporti di merci per mezzo di autoveicoli il cui peso complessivo a pieno carico, compreso quello del rimorchio (o dei rimorchi) non superi le 6 tonnellate.

Titolo IV. Disposizioni comuni, transitorie e finali

Art. 60 Prevenzione e accertamento degli illeciti

1. La prevenzione e l'accertamento degli illeciti previsti nella presente legge spettano agli ufficiali e agenti di polizia e ai funzionari incaricati del servizio di polizia stradale a norma dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

2. Delle violazioni accertate deve essere data notizia all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nella cui circoscrizione si trova la provincia di immatricolazione del veicolo.

3. Delle stesse violazioni riguardanti il capo secondo del titolo II l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione da' notizia al competente comitato provinciale per albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. Per le violazioni amministrative previste dagli articoli 26 e 46 non e' ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 61 Norme transitorie riguardanti l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi

1. La norma di cui all'articolo 1, secondo comma, ha effetto dal 2 febbraio 1976.1

2. Le imprese che, alla scadenza del termine di cui al precedente comma, gia' esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi possono continuare ad esercitarlo a condizione che, entro sessanta giorni dalla data suddetta, provvedano a richiedere l'iscrizione nell'albo.45

3. La domanda di iscrizione e' presentata al comitato provinciale competente a norma dell'articolo 12, corredata delle certificazioni relative al possesso dei requisiti e delle condizioni previste dall'articolo 13, escluso quello di cui al numero 2).

4. La domanda si intende accettata se, entro sei mesi, il comitato provinciale non provveda a notificare il rigetto con indicazione specifica dei requisiti o delle condizioni mancanti.5

5. Qualora l'impresa, alla scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo, si trovi in attivita' da meno di diciotto mesi e non sia ancora iscritta nei ruoli della imposta sui redditi delle persone fisiche o giuridiche, la prova del requisito di cui al numero 6) dell'articolo 13 puo' essere fornita entro 18 mesi dalla data di inizio dell'attivita'. Detto termine puo', per giustificati motivi, essere prorogato di non oltre 60 giorni dal comitato provinciale competente.

6. La omissione della prova di cui al comma precedente nel termine stabilito comporta la cancellazione dall'albo.

7. Chi non abbia presentato la domanda di iscrizione all'albo nel termine indicato al secondo comma decade dall'autorizzazione ad esercitare l'autotrasporto.

8. Le norme di cui agli articoli 26 e 27 hanno effetto dal 1 gennaio 1977.123