Sez. U, Sentenza n. 1697 del 08/06/1971 (Rv. 352152 - 01)
CONTRATTI AGRARI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE - TABELLE DEI CANONI DI AFFITTO - NATURA - ATTI AMMINISTRATIVI - CONTENUTO NORMATIVO - OBBLIGATORIETA PER IL GIUDICE - ILLEGITTIMITA DELLE TABELLE - VIOLAZIONE DI INTERESSI LEGITTIMI - TUTELABILITA DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - GIURISDIZIONE DELL'AGO- CONDIZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE - TABELLE DEI CANONI DI AFFITTO - NATURA - ATTI AMMINISTRATIVI - CONTENUTO NORMATIVO - OBBLIGATORIETA PER IL GIUDICE - ILLEGITTIMITA DELLE TABELLE - VIOLAZIONE DI INTERESSI LEGITTIMI - TUTELABILITA DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - GIURISDIZIONE DELL'AGO- CONDIZIONI.*
Le tabelle dei canoni di affitto di fondi rustici compilate dalle commissioni tecniche provinciali, a norma dell'art 2 della legge 12 giugno 1962, n 567, sono Atti amministrativi, in quanto provengono da organi amministrativi, ma hanno contenuto normativo, in quanto dettano regole di giudizio di tipo generale ed astrattò le quali regole sono obbligatorie e vincolanti per il giudice che e chiamato ad applicarle. I privati contraenti non hanno un diritto alla Determinazione del canone di affitto dei fondi rustici, ma hanno solo un interesse legittimo a che siano determinati i limiti tabellari con i criteri legali e le direttive apprestate, con possibilita di ricorrere contro le tabelle viziate agli organi amministrativi all'uopo predisposti secondo le previsioni della legge n 567 del 1962 e al giudice amministrativo cui e riservato il Sindacato degli Atti amministrativi secondo l'ordinamento giuridico vigente. Al giudice ordinario spetta solo la Competenza a decidere le controversie in cui si contesta la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del corrispettivo, determinato dagli organi della pubblica amministrazione, al rapporto controverso e a determinare concretamente il canone equo nei limiti tabellari. (V 3694'69, mass n 343943 e n 343944).*
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1962 num. 567 art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)