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Sez. 3, Sentenza n. 699 del 29/01/1981 (Rv. 411166 - 01)

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE - PERIZIA CONTRATTUALE - NOZIONE ERRORE ESSENZIALE INVALIDANTE LA DETERMINAZIONE ARBITRALE - REQUISITI - MANIFESTA INIQUITA DELLA DETERMINAZIONE MEDESIMA - IMPUGNABILITA - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1981-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411166-01

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE - PERIZIA CONTRATTUALE - NOZIONE ERRORE ESSENZIALE INVALIDANTE LA DETERMINAZIONE ARBITRALE - REQUISITI - MANIFESTA INIQUITA DELLA DETERMINAZIONE MEDESIMA - IMPUGNABILITA - CONDIZIONE.*

Si ha perizia contrattuale quando le parti deferiscano ad uno o piu terzi, scelti per la loro particolare Competenza tecnica, il compito, non di risolvere una controversia giuridica, bensi di formulare un apprezzamento tecnico che esse parti si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro volonta negoziale. Si ha invece arbitrato irrituale quando il compito affidato e quello di elaborare una soluzione transattiva di questione su cui esiste controversia fra le parti, le quali si impegnano ad assumere tale soluzione come contenuto della propria volonta, cioe del negozio transattivo cui esse si sono vincolate col compromesso. In questa seconda figura, l'errore essenziale, rilevante ai fini dell'invalidazione della Determinazione arbitrale, ricorre solo quando gli arbitri abbiano avuto una falsa rappresentazione della realta, vale a dire quando sussistano cause che abbiano alterato la materiale percezione, da parte degli arbitri stessi, dei dati di fatto sottoposti al loro esame; la manifesta iniquita, invece, puo dare fondamento ad una impugnativa di detta Determinazione solo allorquando assuma caratteri tali da poter essere ricondotta alla nozione di dolo. (V 2941/79, mass n 392376).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1349

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)