Sez. 6, Sentenza n. 8587 del 01/12/2000 Ud. (dep. 01/03/2001) Rv. 219857 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - INCAPACITÀ E INCOMPATIBILITÀ | Assunzione dell'ufficio di perito da parte di chi abbia svolto compiti di interprete - Nullità relativa - Sussistenza.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - INCAPACITÀ E INCOMPATIBILITÀ
L'assunzione dell'ufficio di perito da parte di chi abbia già svolto nell'ambito dello stesso procedimento compiti di interprete integra una nullità relativa che, come tale, è eccepibile, a pena di decadenza, entro i termini di cui all'art. 182 cod.proc.pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 222, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)