Sez. 5, Ordinanza n. 28097 del 31/10/2024 (Rv. 672623-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Atti impugnabili - Diniego di disapplicazione di legge antielusiva - Qualificazione - Diniego di agevolazione - Impugnabilità dinanzi alla Corte di giustizia tributaria - Ammissibilità - Poteri del giudice tributario - Piena cognizione - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, il giudizio sul diniego del direttore regionale delle entrate di disapplicazione di una legge antielusiva - riconducibile ad un'ipotesi di diniego di agevolazione impugnabile innanzi alle Corti di giustizia tributaria, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. h), del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 - si svolge a cognizione piena, vertendo in materia di diritti soggettivi e non di meri interessi legittimi, per cui si estende al merito della pretesa per valutare la fondatezza della domanda di disapplicazione, con conseguente attribuzione, in presenza delle condizioni applicative, dell'agevolazione richiesta.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 1 lett. H CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)