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Direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole

Testo in vigore al

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1), previa consultazione del Comitato economico e sociale,

La direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie delle piante agricole2, ha subito diverse e sostanziali modificazioni(3). A fini di razionalità e chiarezza, occorre pertanto procedere alla codificazione di detta direttiva.

La produzione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli occupa un posto importante nell'agricoltura della Comunità.

Per questa ragione, il Consiglio ha già adottato talune direttive relative rispettivamente alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (2002/54/CE)(4), delle sementi di piante foraggiere (66/401/CEE)5, delle sementi di cereali (66/402/CEE)6, dei tuberi-seme di patate (2002/56/CE)(7) e delle sementi di piante oleaginose e da fibra (2002/57/CE)(8).

È necessario compilare un catalogo comune delle varietà. Tale catalogo può essere compilato soltanto sulla base di cataloghi.

Occorre quindi che tutti gli Stati membri compilino uno o più cataloghi nazionali delle varietà ammesse nel loro territorio alla certificazione e alla commercializzazione.

La compilazione dei cataloghi deve essere effettuata secondo norme unificate affinché le varietà ammesse siano distinte, stabili e sufficientemente omogenee e possiedano un valore agronomico e d'utilizzazione soddisfacente.

Occorre tener conto delle norme stabilite a livello internazionale per talune disposizioni relative all'ammissione delle varietà a livello nazionale.

Gli esami per l'ammissione di una varietà esigono che sia determinato un notevole numero di criteri e di condizioni minime di esecuzione unificati.

Le prescrizioni relative alla durata di un'ammissione, ai motivi del suo ritiro e all'esecuzione di una selezione conservatrice devono essere unificate e occorre prevedere una reciproca informazione degli Stati membri per quanto riguarda l'ammissione ed il ritiro di talune varietà.

È opportuno stabilire delle regole per l'ammissibilità delle denominazioni delle varietà nonché per l'informazione all'interno degli Stati membri.

È necessario che le sementi e le piante alle quali si applica la presente direttiva possano essere commercializzate liberamente all'interno della Comunità dal momento della loro inserzione nel catalogo comune.

Tuttavia occorre riconoscere agli Stati membri il diritto di far valere, mediante una procedura particolare, le loro eventuali obiezioni su una varietà.

È opportuno che la Commissione provveda alla pubblicazione delle varietà inserite nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

Occorre prevedere disposizioni che riconoscano l'equivalenza degli esami e dei controlli delle varietà effettuati nei paesi terzi.

È opportuno che le norme comunitarie non si applichino alle varietà per le quali sia provato che le sementi o i materiali di moltiplicazione sono destinati all'esportazione in paesi terzi.

Grazie ai progressi scientifici e tecnici è attualmente possibile selezionare varietà mediante modificazione genetica. Pertanto, nello stabilire se ammettere o meno varietà geneticamente modificate ai sensi della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati9, gli Stati membri dovrebbero tener conto dei rischi connessi con l'emissione deliberata nell'ambiente. Occorrerebbe inoltre stabilire le condizioni di ammissione di tali varietà geneticamente modificate.

La commercializzazione di nuovi alimenti e di nuovi ingredienti per alimenti è disciplinata a livello comunitario dal regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio10. Pertanto è opportuno che gli Stati membri tengano conto dei rischi di sanità alimentare nello stabilire se ammettere o meno le varietà. Occorrerebbe inoltre stabilire le condizioni di ammissione di tali varietà.

Alla luce dei progressi scientifici e tecnici, occorre stabilire delle regole relative all'ammissione di varietà di cui le sementi e i materiali di moltiplicazione sono trattati chimicamente.

È necessario garantire che vengano conservate le risorse fitogenetiche delle sementi. A tal fine occorre stabilire le condizioni che, nell'ambito della normativa concernente la commercializzazione delle sementi, rendano possibile, mediante l'utilizzazione in situ la conservazione di specie minacciate da erosione genetica.

Le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione11.

La presente direttiva deve applicarsi fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione delle direttive di cui all'allegato I, parte B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

1. La presente direttiva riguarda l'ammissione delle varietà di barbabietole, di piante foraggere, di cereali, di patate, di piante oleaginose e da fibra in un catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole le cui sementi o i cui materiali di moltiplicazione possono essere commercializzati secondo le disposizioni delle direttive relative rispettivamente alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (2002/54/CE), delle sementi di piante foraggere (66/401/CEE), delle sementi di cereali (66/402/CEE), dei tuberi-seme di patate (2002/56/CE) e delle sementi di piante oleaginose e da fibra (2002/57/CE).

2. Il catalogo comune delle varietà viene compilato in base ai cataloghi nazionali degli Stati membri.

3. La presente direttiva non si applica alle varietà per le quali è provato che sementi e materiali di moltiplicazione sono destinati soltanto all'esportazione verso i paesi terzi.

Art. 2

Ai sensi della presente direttiva s'intendono per «disposizioni ufficiali», le disposizioni adottate:

  1. a) da autorità di uno Stato o;

  2. b) sotto la responsibilità dello Stato, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato o;

  3. c) per attività ausiliarie, sempre sotto il controllo dello Stato, da persone fisiche vincolate da giuramento,

a condizione che le persone indicate sub b) e c) non traggano profitto particolare dal risultato di dette disposizioni.

Art. 3

1. Ogni Stato membro compila uno o più cataloghi delle varietà ammesse ufficialmente alla certificazione e alla commercializzazione nel suo territorio. I cataloghi possono essere consultati da chiunque.

2.

Nel caso di varietà (linee inbred, ibridi) destinate unicamente a servire da componenti per le varietà finali, le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano solo se le relative sementi devono essere commercializzate sotto la stessa denominazione.

Le condizioni secondo le quali il paragrafo 1 si applica anche ad altre varietà componenti possono essere fissate con la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2. Nel frattempo, nel caso di cereali diversi dal granturco, gli Stati membri stessi possono applicare dette disposizioni ad altre varietà componenti per quanto riguarda le sementi destinate alla certificazione nei loro territori.

Le varietà componenti sono indicate come tali.

3. Gli Stati membri possono stabilire che l'ammissione di una varietà nel catalogo comune o nel catalogo di un altro Stato membro equivale all'ammissione nel loro proprio catalogo. In tal caso, lo Stato membro è dispensato dagli obblighi previsti dagli articoli 7, 9, paragrafo 4, e 10, paragrafi da 2 a 5.

Art. 4

1. Gli Stati membri provvedono affinché una varietà venga ammessa solo ove sia distinta, stabile e sufficientemente omogenea. Essa deve inoltre possedere un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente.

2. L'esame del valore agronomico e di utilizzazione non è necessario:

  1. a) per l'ammissione delle varietà di graminacee, se il costitutore dichiara che le sementi della sua varietà non sono destinate ad essere utilizzate come piante foraggere;

  2. b) per l'ammissione delle varietà le cui sementi sono destinate ad essere commercializzate in un altro Stato membro, il quale le abbia ammesse in considerazione del loro valore agronomico e di utilizzazione;

  3. c) per l'ammissione di varietà (linee inbred, ibridi) utilizzate esclusivamente come componenti di varietà ibride che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1.

3. Nel caso di varietà cui si applica il paragrafo 23, lettera a), si può decidere, con la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, e nella misura in cui sia giustificato nell'interesse della libera circolazione delle sementi all'interno della Comunità, che le varietà devono, a un esame appropriato, risultare atte all'uso cui si dichiarano destinate. In questi casi devono essere fissate le condizioni per l'esame.

4. Nel caso di una varietà geneticamente modificata ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della direttiva 90/220/CEE, la varietà può essere ammessa solo se sono state adottate tutte le misure appropriate atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente.

5. Inoltre, se materiale derivato da una varietà vegetale è destinato ad essere utilizzato in un alimento rientrante nel campo d'applicazione dell'articolo 3, o in un mangime rientrante nel campo d'applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati12, tale varietà può essere accettata soltanto se è stata approvata in conformità di tale regolamento.

6. Nell'interesse della conservazione delle risorse fitogenetiche come specificato all'articolo 20, paragrafo 2, gli Stati membri possono non rispettare i criteri di ammisssione indicati nella prima frase del paragrafo 1, purché siano stabilite condizioni specifiche con la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, tenendo conto dei requisiti di cui all'articolo 20, paragrafo 3 a) e b).

Art. 5

1.

Una varietà è distinta se, indipendentemente dall'origine - artificiale o naturale - della varietà iniziale da cui proviene, si distingue nettamente per uno o più caratteri importanti da qualsiasi altra varietà nota nella Comunità.

I caratteri si debbono poter riconoscere con precisione e descrivere con altrettanta precisione.

Una varietà nota nella Comunità è qualsiasi varietà che, al momento in cui la richiesta di ammissione della varietà da giudicare è presentata nei debiti modi:

figura nel catalogo comune della varietà delle specie delle piante agricole o nel catalogo delle varietà delle specie di ortaggi,

o, pur senza figurare in uno dei suddetti cataloghi, è ammessa o in corso di ammissione nello Stato membro in questione o è ammessa in un altro Stato membro alla certificazione e alla commercializzazione o alla certificazione per altri paesi,

a meno che, prima della decisione in merito alla richiesta di ammissione della varietà da giudicare, non siano più soddisfatti in tutti gli Stati membri i requisiti sopra indicati.

2. Una varietà è stabile se resta conforme alla definizione dei suoi caratteri essenziali, dopo le sue riproduzioni o moltiplicazioni successive, o alla fine di ogni ciclo, qualora il costitutore abbia definito un ciclo particolare di riproduzioni o di moltiplicazioni.

3. Una varietà è sufficientemente omogenea se le piante che la compongono, a parte qualche rara aberrazione, tenendo conto delle particolarità del loro sistema di riproduzione sono simili o geneticamente identiche per l'insieme delle caratteristiche considerate a tal fine.

4. Una varietà possiede un valore agronomico o di utilizzazione soddisfacente se, visto l'insieme delle sue qualità, costituisce, rispetto alle altre varietà ammesse nel catalogo dello Stato membro in questione, almeno per la produzione in una determinata regione, un netto miglioramento per la coltivazione o per la gestione dei raccolti o per l'impiego dei prodotti ottenuti. L'eventuale deficienza di talune caratteristiche può essere compensata dalla presenza di altre caratteristiche favorevoli.

Art. 6

Gli Stati membre vigilano a che le varietà provenienti da altri Stati membri siano soggette, in particolare per quanto concerne la procedura d'ammissione, alle stesse condizioni applicate alle varietà nazionali.

Art. 7

1. Gli Stati membri stabiliscono che l'ammissione delle varietà sia subordinata ad esami ufficiali, effettuati principalmente in campo e volti ad accertare la rispondenza di caratteri sufficienti per descrivere la varietà. I metodi impiegati per l'accertamento dei caratteri devono essere precisi e provati. Ai fini della distinzione, gli esami in coltura comprendono almeno le varietà paragonabili disponibili, note nella Comunità ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1. Per l'applicazione dell'articolo 9 sono comprese altre varietà paragonabili disponibili.

2. Con la procedura di cui dall'articolo 23, paragrafo 2, sono fissati, tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e scientifiche:

  1. a) i caratteri minimi sui quali devono vertere gli esami per le varie specie;

  2. b) le condizioni minime cui devono soddisfare gli esami;

  3. c) le modalità per l'esecuzione degli esami di coltura, nell'intento di stabilire il valore di coltivazione o d'impiego; tali modalità possono determinare:

    — le procedure e le condizioni in base alle quali tutti gli Stati membri o più Stati membri possono convenire di includere negli esami di coltura, a titolo di assistenza amministrativa, varietà per le quali sia stata presentata una richiesta di ammissione in un altro Stato membro,

    — i termini della cooperazione tra le autorità degli Stati membri partecipanti,

    — l'incidenza dei risultati degli esami di coltura,

    — le norme relative all'informazione sugli esami di coltura per la stima del valore di coltivazione o d'impiego.

3. Ove l'esame dei componenti genealogici si renda indispensabile per lo studio degli ibridi e delle varietà sintetiche, gli Stati membri, su richiesta del costitutore, vigilano a che i risultati dell'esame e la descrizione dei componenti genealogici siano tenuti segreti.

4.

  1. a) Nel caso di una varietà geneticamente modificata di cui all'articolo 4, paragrafo 4, deve essere effettuata una valutazione del rischio per l'ambiente analoga a quella prevista dalla direttiva 90/220/CEE.

  2. b) Le procedure atte a garantire che la valutazione del rischio per l'ambiente e di altri elementi pertinenti siano equivalenti a quella prevista dalla direttiva 90/220/CEE sono stabilite su proposta della Commissione con regolamento del Consiglio fondato sulla pertinente base giuridica del trattato. Finché tale regolamento non entrerà in vigore, le varietà geneticamente modificate sono accettate ai fini dell'inclusione in un catalogo nazionale soltanto dopo essere state ammesse alla commercializzazione conformemente alle direttiva 90/220/CEE.

  3. c) Gli articoli da 11 a 18 della direttiva 90/220/CEE non sono più d'applicazione alle varietà geneticamente modificate una volta che sia entrato in vigore il regolamento menzionato alla lettera b).

  4. d) I dati tecnico-scientifici per l'attuazione della valutazione del rischio ambientale sono adottati con la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

5. Gli Stati membri devono garantire che una varietà destinata ad essere utilizzata in un alimento o mangime secondo la definizione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare13, sia accettata soltanto se è stata autorizzata conformemente alla normativa pertinente.

Art. 8

Gli Stati membri prescrivono che il richiedente, all'atto del deposito della domanda di ammissione di una varietà, indichi se per quest'ultima è già stata presentata domanda in un altro Stato membro, di quale Stato membro si tratta e il risultato di tale domanda.

Art. 9

1. Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione ufficiale del catalogo delle varietà ammesse nel loro territorio, seguite dal nome del responsabile o dei responsabili della selezione conservatrice nei rispettivi paesi. Quando più persone sono responsabili della selezione conservatrice di una varietà, la pubblicazione del loro nome non è indispensabile. Nel caso in cui non sia effettuata la pubblicazione, il catalogo indica l'autorità che dispone dell'elenco dei nomi dei responsabili della selezione conservatrice.

2.

Quando ammettono una varietà, gli Stati membri vigilano a che essa abbia, se possibile, la stessa denominazione negli altri Stati membri.

Ove si sappia che sementi o materiali di moltiplicazione di una determinata varietà sono commercializzati in altro paese sotto una denominazione diversa, quest'ultima dovrà figurare anch'essa nel catalogo.

3. Gli Stati membri, tenendo conto delle informazioni disponibili, provvedono inoltre affinché una varietà che non si distingue nettamente:

da una varietà precedentemente ammessa nello Stato membro in questione o in un altro Stato membro, o

da un'altra varietà sulla quale sia già stato espresso un giudizio, per quanto concerne la distinzione, la stabilità e l'omogeneità secondo norme che corrispondono a quelle della presente direttiva, senza tuttavia essere una varietà nota nella comunità ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1,

porti la denominazione di tale varietà. Tale disposizione non si applica se la denominazione può indurre in errore o dare adito a confusione per quanto concerne le varietà oppure se altri fatti si oppongono al suo impiego in base alle disposizioni dello Stato membro interessato in materia di denominazioni varietali ovvero se un diritto di un terzo ostacola il libero impiego di tale denominazione in relazione con la varietà.

4. Per ciascuna varietà ammessa, gli Stati membri approntano un fascicolo che comprende chiaramente una descrizione della varietà e un riassunto chiaro di tutti i fatti su cui si basa l'ammissione. La descrizione delle varietà si riferisce alle piante ottenute direttamente da sementi e piante della categoria "sementi e piante certificate".

5. Gli Stati membri vigilano affinché le varietà geneticamente modificate che sono state ammesse siano chiaramente indicate come tali nel catalogo delle varietà. Essi provvedono inoltre affinché chiunque commercializzi tali varietà indichi chiaramente nel proprio catalogo di vendita che si tratta di specie geneticamente modificate.

6.

Per quanto riguarda l'ammissibilità della denominazione di una varietà, si applica l'articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali12.

Le disposizioni di applicazione per quanto riguarda l'ammissibilità di denominazioni di varietà possono essere adottate conformemente alla procedura prevista dall'articolo 23, paragrafo 2.

Art. 10

1. Ogni richiesta o ritiro di richiesta di ammissione di una varietà, ogni iscrizione in un catalogo di varietà nonché le varie modifiche del medesimo sono immediatamente notificate agli altri Stati membri e alla Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione, per ogni nuova varietà ammessa, una breve descrizione delle caratteristiche più importanti relativa alla sua utilizzazione. La presente disposizione non si applica nel caso di varietà (linee inbred, ibridi) che sono destinate unicamente a servire da componenti per le varietà finali. A richiesta, gli Stati membri comunicano anche i caratteri che differenziano la varietà in questione da altre varietà analoghe.

3. Ogni Stato membro tiene a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i fascicoli di cui all'articolo 9, paragrafo 4, relativi alle varietà ammesse o che non siano più ammesse. Le informazioni reciproche concernenti questi fascicoli rimangono confidenziali.

4. Gli Stati membri provvedono a che i fascicoli di ammissione siano resi accessibili - a titolo personale ed esclusivo - a coloro che abbiano dimostrato un interesse giustificato a tale riguardo. Tali disposizioni non sono applicabili quando, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, i dati devono essere tenuti confidenziali.

5. In caso di rifiuto o di revoca dell'ammissione di una varietà, i risultati degli esami vengono comunicati agli interessati.

Art. 11

1. Gli Stati membri stabiliscono che le varietà ammesse vengano mantenute mediante selezione conservatrice.

2. La selezione conservatrice deve poter essere sempre controllata in base alle registrazioni effettuate dal responsabile o dai responsabili della varietà. Tali registrazioni devono estendersi anche alla produzione di tutte le generazioni precedenti le sementi o i materiali di moltiplicazione di base.

3. Al responsabile della varietà possono essere chiesti campioni. Se necessario, essi possono essere prelevati ufficialmente.

4. Se la selezione conservatrice ha luogo in uno Stato membro diverso da quello in cui la varietà è stata ammessa, gli Stati membri interessati si prestano reciprocamente assistenza amministrativa per quanto concerne i controlli.

Art. 12

1.

L'ammissione di una varietà è valida sino alla fine del decimo anno civile successivo all'ammissione medesima.

L'ammissione delle varietà accordata dalle autorità dell'ex Repubblica democratica tedesca prima dell'unificazione tedesca resta valida al più tardi sino alla fine del decimo anno civile che segue l'iscrizione di tali varietà nel catalogo compilato dalla Repubblica federale di Germania a norma dell'articolo 3, paragrafo 1.

2. L'ammissione di una varietà può essere rinnovata per periodi determinati, ove la coltura sia così estesa da giustificarla ovvero essa debba essere mantenuta nell'interesse della conservazione delle risorse fitogenetiche, sempre che risultino soddisfatti i previsti requisiti di distinzione, di omogeneità e di stabilità, ovvero i criteri stabiliti in virtù dell'articolo 20, paragrafi 2 e 3. Tranne nel caso delle risorse fitogenetiche ai sensi dell'articolo 20, le domande di rinnovo devono essere presentate non oltre due anni prima della scadenza dell'ammissione.

3. L'ammissione deve essere provvisoriamente prorogata sino a che venga presa una decisione quanto alla domanda di rinnovo.

Art. 13

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano dissipati i dubbi sorti dopo l'ammissione di una varietà per quanto concerne la valutazione della sua distinzione o della sua denominazione al momento dell'ammissione.

2.

Se, dopo l'ammissione di una varietà, risulta che la condizione della distinzione ai sensi dell'articolo 5 non è stata soddisfatta al momento dell'ammissione, quest'ultima è sostituita da un'altra decisione o eventualmente è annullata, conformemente alla presente direttiva.

Per effetto della decisione sostitutiva la varietà non è più considerata come una varietà nota nella Comunità ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, a partire dal momento della sua ammissione iniziale.

3. Se, dopo l'ammissione di una varietà, risulta che la denominazione ai sensi dell'articolo 9 non era accettabile al momento dell'ammissione, la denominazione viene adattata in modo tale da renderla conforme alla presente direttiva. Gli Stati membri possono permettere che la denominazione precedente sia temporaneamente utilizzata a titolo supplementare. Le modalità d'impiego della precedente denominazione a titolo supplementare possono essere fissate con la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

4. Le modalità d'applicazione dei paragrafi 1 e 2 possono essere stabilite con la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.