Sez. 1, Sentenza n. 6849 del 24/03/2011 (Rv. 617215 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Crediti del professionista per rimborso del contributo integrativo da versarsi alla Cassa di previdenza avvocati e procuratori - Collocazione come crediti per prestazioni professionali - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE
Ai fini dell'ammissione al passivo fallimentare, i crediti del professionista per il rimborso del contributo integrativo da versarsi alla Cassa di previdenza avvocati e procuratori (al pari di quelli per rivalsa I.V.A.) hanno una collocazione diversa da quella spettante al credito per le corrispettive prestazioni professionali, atteso che essi non costituiscono semplici accessori di quest'ultimo, ma conservano una loro distinta individualità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis n. 2, Legge Falliment. art. 53, Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Legge Falliment. art. 110
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)